Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 13 marzo 2018, n.11369. Si configura il reato di tentata concussione e non il reato di cui all’art. 319 quater c.p., nell’ipotesi in cui un funzionario pubblico chieda in cambio del rilascio il certificato di abitabilità di un immobile favori sessuali

Si configura il reato di tentata concussione e non il reato di cui all’art. 319 quater c.p., nell’ipotesi in cui un funzionario pubblico chieda in cambio del rilascio il certificato di abitabilità di un immobile favori sessuali, qualora egli non riesca nel proprio intento per il fermo rifiuto della vittima

CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
SENTENZA 13 marzo 2018, n.11369

Pres. Capozzi – est. Costantini
Ritenuto in fatto

1. D.G. ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che, a parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Voghera, che aveva ritenuto il ricorrente responsabile del delitto di cui agli artt. 56, 317 cod. pen., previa riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui agli artt. 56, 319-quater cod. pen., lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi 8 di reclusione oltre alla interdizione temporanea per la durata della pena.

2. Si imputa al D. di aver posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre G.T. ad appagare i propri desideri sessuali, abusando dei poteri connessi alla qualifica di funzionario dell’ufficio urbanistico di Voghera competente in ordine al rilascio del certificato di abitabilità, per mezzo della esplicita minaccia di non procedere nel rilascio anche adducendo e verbalizzando dati non veritieri nel caso in cui la vittima non avesse acconsentito a farsi palpeggiare il seno, non riuscendo nell’intento a causa della ferma opposizione della donna che lo aveva allontanato dalla abitazione rappresentandogli che avrebbe informato il marito, in (OMISSIS) .

2. Il ricorrente deduce due distinti motivi:

2.1. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta integrazione del tentativo in relazione ai fatti contestati ex art. 56, 319-quater cod. pen.

Il ricorrente contesta che la sequenza degli atti posti in essere in occasione del sopralluogo consenta di ritenere integrato il tentativo poiché la scansione delle frasi come ricostruite dai giudici di merito, sia valutate singolarmente, sia complessivamente non risultano sufficienti ai fini della integrazione della fattispecie tentata, anche perché non avvinte in un programma preordinato all’ottenimento dell’utilità, dovendosi escludere la ragionevole probabilità che la condotta avesse potuto indurre la G. a concedere quanto richiesto.

Sotto questo aspetto la Corte territoriale – osserva – ha fornito una motivazione meramente apparente non idonea a spiegare come potesse l’agente, con rilevante probabilità, raggiungere l’obbiettivo asseritamente prefissatosi;

2.2. carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contestato nonché vizio di travisamento delle prove poste a fondamento della condanna ed inosservanza dell’art. 533 cod. proc. pen..

La Corte, condividendo in punto di attendibilità, quanto già affermato dal Tribunale di Voghera, ha ritenuto veritiera la versione della donna senza vagliare, a mente dell’art. 533 cod. proc. pen., la vicenda in forma critica in modo da verificare che la versione fornita potesse superare il vaglio dell’’oltre ogni ragionevole dubbio’, facendosi influenzare dai precedenti specifici del ricorrente e senza valutare la possibilità che il D. fosse incorso nell’equivoco creato dalla disponibilità della donna ad acconsentire un sopralluogo nel giorno di sabato, nell’averlo accolto in vestaglia, nell’avergli offerto un caffè, nell’avergli indicato dove fosse la camera da letto.

Tanto è essenziale nella complessiva ricostruzione della vicenda che, essendo stata riqualificata alla luce della fattispecie di cui all’art. 319-quater cod. pen., avrebbe comportato la responsabilità dell’indotto che, proprio per questo, avrebbe ben potuto strumentalmente riferire circostanze che allontanassero da sé elementi circa le proprie responsabilità.

Sono state, infatti, trascurate numerose circostanze che avrebbero dovuto indurre ad effettuare quel vaglio critico di cui sopra, come per esempio le numerose dimenticanze da parte della G. , che per contro nessuna dimenticanza ha patito in occasione delle riferite circostanze sfavorevoli all’imputato, tenuto anche conto che alcune dichiarazioni della vittima risultano certamente false specie con riferimento alla circostanza che il sopralluogo non dovesse essere effettuato e che il D. non fosse competente in merito, fatti smentiti dalle risultanze istruttorie.

Considerato in diritto

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile poiché formulato al di fuori dei limiti previsti dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. in quanto coinvolgente questioni in fatto, oltre che effettuato con motivi meramente reiterativi di quelli dedotti in sede di gravame.

2. Con riferimento al primo motivo che contesta l’ipotizzabilità del tentativo sotto lo specifico aspetto della idoneità dell’azione a determinare la condotta indotta, la Corte, sulla specifica ed identica deduzione, ha avuto modo di evidenziare, con motivazione completa e logica, che l’espressione, resa immediatamente dopo aver chiesto di toccare il seno, con cui faceva presente che non avrebbe conseguito l’abitabilità dell’appartamento (‘allora lei questo foglio non lo vede più, non lo avrà’) non poteva qualificarsi come mera reazione impulsiva, ma come l’ulteriore tentativo indebito di forzare la libera determinazione della donna alla quale era stato rappresentato il mancato rilascio dell’agibilità, a nulla rilevando l’iniziale diniego, che anzi, proprio attraverso la minaccia di non concedere l’atto amministrativo richiesto costituiva l’estremo tentativo di far mutare atteggiamento alla vittima.

2.1. Quanto statuito dalla Corte territoriale al riguardo è conforme all’indirizzo di questa Corte secondo cui, in tema di tentativo di concussione (secondo la precedente formulazione della norma e di cui appresso meglio si preciserà), è necessario valutare la adeguatezza della condotta attraverso la cosiddetta prognosi postuma, che impone al giudice di collocarsi idealmente nel momento in cui è stata realizzata la condotta per accertare se l’azione del pubblico ufficiale si presentava, in concreto, adeguata rispetto al fine, tenendo conto, non solo delle caratteristiche dell’azione, ma anche considerando l’effetto di essa sul soggetto passivo, costituito dallo stato di soggezione, che non è ancora evento del reato (occorrendo la promessa o la dazione), ma che può essere almeno prova della idoneità degli atti (Sez. 6, n. 9389 del 18/04/1994, Russo, Rv. 199522).

2.2. A tale motivazione il ricorrente oppone, anche nel presente giudizio, l’inidoneità dell’azione sulla base delle stesse osservazioni già dedotte in sede di gravame e pedissequamente confutate, articolando il motivo attraverso una diversa ricostruzione del fatto, in questa sede non consentita e, tra l’altro, parcellizzando l’integrale condotta dell’agente che, per inciso, non può essere limitata alle frasi riferite (a loro volta analizzate singolarmente) in occasione del controllo, ma deve necessariamente coinvolgere tutte le fasi anche precedenti al controllo (lo stesso, sulla base della ricostruzione operata dalla Corte di merito, non era stato in alcun modo programmato), tenuto anche conto della qualifica e del ruolo assunto in quel contesto chiaramente implicante soggezione della vittima, quanto ai possibili esiti infausti di tale singolare sopralluogo svolto nella giornata del sabato.

2.3. La tesi secondo cui la richiesta di favori sessuali si sarebbe prospettata quale ‘accadimento accidentale’ nel complessivo comportamento del D. , che si è poi allontanato dalla abitazione, ventilando casualità della condotta che non hanno fatto breccia nelle convinzioni dei giudici di merito per come evincibili dal provvedimento impugnato, risulta priva di pregio e non sindacabile in questa sede poiché coinvolgente una diversa ricostruzione e rappresentazione della vicenda per come in fatto accertata.

3. Quanto al secondo motivo in cui si contestano vizi di motivazione e travisamento delle prove anche sotto il profilo dell’omessa ponderazione circa il criterio dell’’oltre ragionevole dubbio’, si rileva come, nonostante solo astrattamente si censurino profili previsti sotto la disciplina dell’art. 606 cod. proc. pen., si prospettino in realtà, in maniera evidente, letture differenti degli atti processuali effettuando una ricostruzione del merito della vicenda che, quanto a logicità e completezza della motivazione, non evidenzia alcuna lacuna o incongruenza.

3.1. I giudici di merito, sia in primo che in secondo grado (a prescindere dalla distinta valutazione giuridica circa la fattispecie di reato da applicare) hanno concordemente ricostruito i fatti, valutando attentamente quanto affermato dalla difesa in termini di ricostruzione alternativa.

Deve farsi rinvio al principio consolidato secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che si fondi sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608).

3.2. Sulle dedotte lacune in ordine alla valutazione della attendibilità della vittima che avrebbe dimenticato di aver ritirato il certificato di abitabilità il giorno stesso in cui aveva lamentato l’accaduto presso l’ufficio del Comune, la Corte ha ritenuto la circostanza non rilevante anche per il tempo trascorso dalla data dei fatti (due anni e mezzo) e per il rapido succedersi degli avvenimenti, mentre quanto alla necessità del sopralluogo la Corte aveva evidenziato come il dato era stato confermato dalla testimonianza del dirigente dell’ufficio, in tal modo facendo emergere la strumentalità dell’iniziativa del D. circa il sopralluogo effettuato il sabato pomeriggio presso l’abitazione della vittima.

3.3. La contestazione circa la veridicità di quanto dichiarato dalla vittima in sede di ricorso, in uno con la diversa valenza del sopralluogo, reiterativo di identica censura in sede di gravame, per come giustificato logicamente sulla base di ineccepibile motivazione effettuata dai giudici di merito, porta a ritenere aspecifico il presente motivo formulato in violazione dei limiti fissati dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. poiché effettua censure non consentite nell’ambito del vaglio di legittimità.

3.4. Né appare possibile attingere a presunte violazioni dell’art. 533 cod. proc. pen., in quanto la regola di giudizio compendiata nella formula ‘al di là di ogni ragionevole dubbio’ che in questa sede si deduce, infatti, rileva esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017 – dep. 09/06/2017, D’Urso e altri, Rv. 270108).

4. Ciò posto in ordine all’inammissibilità del ricorso, deve rilevarsi d’ufficio come il fatto di reato contestato al D. debba essere qualificato quale tentativo di concussione ex art. 56, 317 cod. pen., corrispondente alla fattispecie definita con la sentenza di primo grado, essendosi – pertanto – realizzato il contraddittorio a riguardo.

4.1. D. , in mancanza di uno specifico ordine di servizio, contravvenendo alla consolidata prassi secondo cui i sopralluoghi dovessero essere effettuati per mezzo di due funzionari, aveva acceduto nel pomeriggio del sabato nella abitazione della G. che, alcuni giorni prima aveva richiesto il certificato di abitabilità della propria abitazione volendo ospitarvi un parente. Durante il sopralluogo il funzionario annotava meticolosamente le misure manifestando evidente scetticismo in ordine alla possibilità del rilascio del certificato che in realtà, sulla base di un precedente accesso effettuato nel 2008, sarebbe dovuto essere rilasciato sulla base della semplice istanza e verifica cartolare, senza la necessità di un ulteriore sopralluogo, chiaramente inutile in proposito. Durante l’accesso, dopo la visione di tutti gli ambienti dell’abitazione e dopo che la donna aveva manifestato stupore per i problemi rilevati dal funzionario, non corrispondenti alla situazione dell’immobile già giudicato favorevolmente, repentinamente aveva richiesto di poter toccare il seno alla donna e, a fronte del netto rifiuto, aveva minacciato di non provvedere al rilascio del certificato richiesto. Di fronte a tale comportamento ritenuto minaccioso dai giudici di merito, la G. aveva fatto uscire immediatamente dall’abitazione il funzionario anche minacciando di riferire l’accaduto al marito.

4.2. Questa è la condotta che i giudici di primo grado hanno ritenuto integrasse il tentativo di concussione, rilevando che il D. avesse tentato di ottenere dalla G. una condotta accondiscendente rispetto al soddisfacimento sessuale dell’uomo, tanto valutandosi in termini di utilità, quale vantaggio oggettivamente apprezzabile ai fini della astratta configurazione del reato.

A fronte della qualificazione giuridica del primo giudice quale tentata concussione, la Corte d’Appello, accogliendo il motivo di gravame del ricorrente, ha ritenuto che il reato, la cui ricostruzione in fatto è stata condivisa, non integrasse il reato di cui all’art. 56, 317 cod. pen., quanto quello di cui agli artt. 56, 319 quater cod. pen..

La Corte territoriale ha posto l’accento sulla distinta intensità della condotta dell’agente quale tesa a conseguire un vantaggio contra ius. Sotto questo specifico aspetto, ritenendo la fattispecie di cui all’art. 319 quater cod. pen. introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 quale coinvolgente una condotta che si configura quale ‘persuasione, suggestione o inganno consistente in una pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione’, ha ritenuto, facendo riferimento ad indirizzo interpretativo in senso conforme di questa Corte, che la vittima disponesse di più ampi margini decisionali, prestando acquiescenza alla richiesta di ‘utilità’ non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale.

4.3. Proprio in ordine a tale ultimo rilievo si scorge la fallacia della interpretazione giuridica della norma di cui all’art. 319 quater cod. pen. rispetto ai tratti distintivi di quella di cui all’art. 317 cod. pen. per come interpretati da questa Corte.

La Corte d’appello di Milano, pur rettamente riportando l’orientamento di questa Corte, non ha considerato che, nel caso oggetto della decisione, nessun indebito tornaconto personale poteva ipotizzarsi in capo alla parte offesa, e ciò per due ordini di motivi ben distinti e adeguatamente valutati da decisioni di questa Corte sul punto.

4.4. Innanzitutto la vittima, da quanto evidenziato dal tenore della sentenza, aveva diritto al rilascio del certificato di abitabilità dell’immobile, in tal senso essendosi espresso il dirigente dell’ufficio nel cui ambito era inserito il ricorrente, essendosi chiaramente valutato che quello richiesto fosse un atto vincolato da adottarsi sulla base della mera verifica circa la esistenza dei presupposti di natura eminentemente tecnici. Questi, infatti, aveva dichiarato come, sulla base del precedente accesso effettuato presso l’immobile della donna, il rilascio del certificato richiesto non necessitasse di alcun ulteriore accertamento che non fosse meramente cartolare, tanto dimostrato dal fatto che il certificato, rilasciato immediatamente dopo i fatti, riportasse la data del sopralluogo del 2008 e non certo di quello effettuato nel pomeriggio del sabato del 9 aprile del 2011.

In proposito, questa Corte ha avuto modo di rilevare come integri il delitto di concussione il comportamento del pubblico ufficiale che, pur senza l’impiego di brutali forme di minaccia psichica diretta, ponga la persone offesa di fronte all’alternativa di accettare la pretesa indebita o subire un pregiudizio oggettivamente ingiusto, realizzandosi, invece, la fattispecie di induzione indebita ove il pubblico agente formuli una richiesta di dazione o di promessa come condizione per il mancato compimento di un atto doveroso o come condizione per il compimento di un atto a contenuto discrezionale, con effetti comunque favorevoli per l’interessato (Sez. 3, n. 26616 del 08/05/2013, M., Rv. 255620).

4.5. In secondo luogo, deve osservarsi che, a fronte di una richiesta coinvolgente la sfera sessuale della donna, posta di fronte alla alternativa di cedere alla richiesta o vedersi rifiutare il rilascio di un atto a cui aveva titolo, quella del D. non può in alcun modo valutarsi quale semplice abuso induttivo come ritenuto dai giudici di secondo grado.

Il D. , prospettando di non procedere al rilascio di un certificato (anche sulla base della verbalizzazione di dati falsi) che non gli competeva rilasciare attraverso il sopralluogo eseguito con le modalità illustrate, pretendendo a tali fini che la donna tollerasse di farsi toccare il seno, condotta della donna che, in quanto strettamente connessa alla propria libertà sessuale non può in alcun modo formare oggetto di negoziazione, ha posto in essere un atto di minaccia qualificabile quale ‘abuso costrittivo’ (sulla necessità di valutare la proporzione tra i beni giuridici ed il sacrificio che l’extraneus è costretto ad effettuare ai fini della esclusione di un vantaggio indebito: Sez. 6, n. 8963 del 12/02/2015, Maiorana, Rv. 262503; Sez. 3, n. 26616 del 08/05/2013, M., Rv. 255620), non potendo certo considerarsi la condotta in questione quale mera ‘pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale’ (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, Maldera ed altri, dep. 2014, Rv. 258470).

Per esprimersi con le parole della motivazione della sentenza delle Sezioni Unite citata, la donna, di fronte ad un richiesta per lei pregiudizievole e al di là del danno ingiusto o giusto preannunciato (della ingiustizia si è sopra riferito), sacrifica, con la prestazione indebita, un bene strettamente personale di particolare valore come è la libertà sessuale, e ciò, in spregio a qualsiasi criterio di proporzionalità, con la esclusione del vantaggio indebito.

In un contesto come quello delineato, deve ritenersi che il D. , minacciando un danno contra jus alla G. e richiedendo quale utilità una prestazione lesiva della propria libertà sessuale in alcun modo negoziabile, abbia posto in essere un tentativo di concussione come esattamente qualificato da parte del giudice di primo grado (quanto a casistica: Sez. 6, n. 20428 del 08/05/2013, Milanesi, Rv. 255076).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima adeguata, di Euro duemila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 56, 317 cod. pen., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende

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