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8. Non sussiste inoltre il denunziato vizio di violazione di legge in quanto la ricostruzione del fatto storico ha posto in evidenza una sola condotta determinante dell’evento, così superandosi la presunzione di pari concorso, prevista dal secondo comma dell’art. 2054 del codice civile.
In primo luogo la Corte di merito questa ha ritenuto, in negativo, esente da colpa la condotta di guida del conducente della moto, procedendo perciò ad un accertamento in concreto delle condotte di guida dei conducenti, idoneo ad escludere l’operatività della presunzione legale (cfr. Cass. n. 456/05, secondo cui la presunzione di concorso in pari grado di colpa posta dall’art. 2054, secondo comma cod. civ. a carico dei conducenti coinvolti in uno scontro ha carattere sussidiario ed opera perciò soltanto quando non sia possibile accertare in concreto le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell’evento dannoso. Ne consegue che il principio è logicamente e giuridicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle modalità del sinistro – da parte del giudice – e con l’attribuzione, a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale). In secondo luogo, la Corte ha accertato, in positivo, la condotta di guida dell’autovettura, ritenendo la stessa tale da costituire il fattore determinante esclusivo dell’evento dannoso, sicché questo non avrebbe potuto essere evitato dal conducente del veicolo antagonista.
9. La decisione è perciò ossequiosa del principio, che va qui ribadito, per il quale in tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti dall’articolo 2054, secondo comma, cod. civ., ha funzione meramente sussidiaria, giacché opera solo ove non sia possibile l’accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità,con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l’incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell’altro, quest’ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Cass. n.29803/08, Cass. n. 18631/2015.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 4.200,00,oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori e spese generali come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
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