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Va al riguardo ulteriormente sottolineato che la soluzione di fare rinvio per la sommaria esposizione del fatto (anche) all’impugnata sentenza non esime in ogni caso il ricorrente dall’osservanza del requisito – richiesto a pena di inammissibilita’- ex articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nel caso non osservato laddove viene operato il riferimento de relato ad atti e documenti del giudizio di merito (es., all'”atto di citazione notificato il 14/6/2004″, alla “sentenza n. 976/97ZZ del Tribunale di Ancona, alla “comparsa di costituzione e risposta” in primo grado della societa’ (OMISSIS) – (OMISSIS) s.p.a., alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello, alla “favorevole proposta transattiva”, al “parere reso all'(OMISSIS) dall’avv. (OMISSIS) (con lettera 11/6/1993…)”, alla “comparsa conclusionale in data 30/1/2014 tempestivamente depositata… innanzi alla Corte d’Appello di Roma”, alla “memoria di replica depositata da (OMISSIS) s.p.a. in appello”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti, laddove e’ al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimita’ (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157).
A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777), sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).
Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).
Con particolare riferimento ai primi 3 motivi, va ulteriormente posto in rilievo come (nell’affermare che “la mala gestio dell’assicuratore non nasce solo nel momento in cui costui, in totale mala fede, rifiuti di risarcire la parte lesa nonostante una condanna definitiva che renda inevitabile il risarcimento, ma ancor prima, quando l’assicuratore ometta di pagare o di mettere il massimale a disposizione del danneggiante, nonostante che i dati obbiettivi in suo possesso gli consentano di desumere l’esistenza della responsabilita’ dell’assicurato e la ragionevolezza delle pretese del danneggiato nel limite del massimale di polizza” sicche’ “per stabilire se vi sia stata o meno mala gestio non rileva se la responsabilita’ dell’assicurato sia stata accertata giudizialmente ma soltanto se l’una e l’altro siano accertabili in base agli elementi esistenti e noti, alla stregua dell’ordinaria diligenza”) la corte di merito abbia nell’impugnata sentenza fatto invero applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ in base al quale perche’ possa configurarsi una responsabilita’ che superi i limiti del massimale per mala gestio dell’assicuratore della responsabilita’ civile non e’ necessario che questi ometta il pagamento dell’indennizzo nonostante il debito dell’assicurato verso il terzo danneggiato sia stato accertato e quantificato con sentenza passata in giudicato ovvero per effetto di accordo negoziale, ma e’ sufficiente che vi sia stata la suddetta omissione nonostante la responsabilita’ dell’assicurato e l’ammontare del danno fossero determinabili dall’assicuratore alla stregua dell’ordinaria diligenza e del principio di buona fede (v. Cass., 13/5/2008, n. 11908. E gia’ Cass., 11/2/1994, n. 1376).
A fronte di tale statuizione l’odierna ricorrente si limita invero a riproporre in termini di inammissibile contrapposizione la propria tesi difensiva sostanzialmente basata sulla piu’ risalente e superata massima secondo cui l’assicuratore che ai sensi dell’articolo 1917 c.c. e’ obbligato a rimborsare le somme che al terzo devono essere pagate dall’assicurato, puo’ essere tenuto a pagamenti di somme eccedenti il massimale di polizza a partire dal momento in cui venga giudizialmente (o negozialmente) accertata la responsabilita’ dell’assicurato, nonche’ quantificato l’ammontare delle somme dovute al terzo, dato che solo in tale momento il credito dell’assicurato verso l’assicuratore diventa liquido ed esigibile (in ordine alla quale v. Cass. n. 4240 del 1996, Cass. n. 1193 del 1989; Cass. n. 1440 del 1980).
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