Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 24 ottobre 2017, n. 25091. Perché possa configurarsi una responsabilità che superi i limiti del massimale per mala gestio dell’assicuratore della responsabilità civile

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Con il 1 motivo la ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’articolo 1917 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si duole che la corte di merito abbia aderito al contrario orientamento, laddove l’articolo 1917 c.c. deve essere interpretato nel senso che “l’assicuratore deve tenere indenne l’assicurato ed e’ obbligato al pagamento diretto solo se l’assicurato lo richiede”.
Lamenta che erroneamente e’ stata dalla corte di merito ritenuta la sussistenza della mala gestio, giacche’ solo “all’esito della definitiva conclusione del procedimento penale il sig. (OMISSIS) decideva di introdurre… il giudizio civile per il risarcimento del danno subito”.
Con il 2 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli articoli 1175, 1176 e 1375 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che “se mala gestio vi e’ stata… questa e’ imputabile proprio ad (OMISSIS) che… ha rifiutato una favorevole proposta transattiva sottopostale da (OMISSIS)”.
Con il 3 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’articolo 2952 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si duole che la corte di merito abbia interpretato l’articolo 2952 c.c. nel senso che ai fini della ripresa del decorso della prescrizione non sia sufficiente una sentenza di condanna, anche se esecutiva, dell’assicurato al risarcimento del danno nei confronti del terzo danneggiato ma sia necessario che la sentenza sia passata in giudicato.
Con il 4 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli articoli 1277 e 1917 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si duole che la corte di merito abbia accolto la domanda di interessi e rivalutazione ritenendo il debito di valore, laddove trattasi di obbligazione di valuta.
Con il 5 motivo denunzia “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole che la corte di merito abbia concesso interessi e rivalutazione “come se (OMISSIS) non avesse eseguito alcun pagamento”, calcolandoli “sul capitale sino al 31/3/2014 e, quindi, ben oltre la data del 18/11/2009, data in cui veniva eseguito il pagamento della somma… ad integrale esecuzione della sentenza di primo grado”, a tale stregua “giungendo a condannare (OMISSIS) al pagamento di somme dalla stessa gia’ versate”.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
Va anzitutto osservato che il requisito – a pena di inammissibilita’ richiesto all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, – della sommaria esposizione dei fatti di causa non risulta invero soddisfatto allorquando come nella specie vengano nel ricorso pedissequamente riprodotti (in tutto o in parte) atti e documenti del giudizio di merito (nel caso, la sentenza impugnata), in contrasto con lo scopo della disposizione di agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (v. Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), essendo necessario che vengano riportati nel ricorso gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimita’ (cfr. Cass., 8/5/2012, n. 6909), con eliminazione del “troppo e del vano”, non potendo gravarsi questa Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti del giudizio di merito cio’ che possa servire al fine di utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare (v. Cass., 25/09/2012, n.16254; Cass.,16/2/2012, n.2223; Cass.,12/9/2011, n.18646; Cass.,22/10/2010, n.21779; Cass.,23/6/2010, n.15180; Cass.,18/9/2009, n.20093; Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), sicche’ ilricorrente e’ al riguardo tenuto a rappresentare e interpretare i fatti giuridici in ordine ai quali richiede l’intervento di nomofilachia o di critica logica da parte della Corte Suprema (v. Cass., Sez. Un., 11/4/2012, n. 5698), il che distingue il ricorso di legittimita’ dalle impugnazioni di merito (v. Cass., 23/6/2010, n. 15180).

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