Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 16 ottobre 2017, n. 24291. Il vizio di notificazione dell’atto di precetto non è più sanabile nel momento in cui è stato eseguito il pignoramento

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Dunque, se lo scopo cui e’ preordinato l’atto di precetto e’ di consentire all’intimato di prevenire l’attuazione del pignoramento (mediante il pagamento spontaneo o proponendo opposizione con contestuale richiesta di sospensione pre-esecutiva), non potra’ aversi sanatoria ex articolo 156 c.p.c., comma 3, del vizio di notifica dell’atto se nel frattempo il pignoramento e’ stato gia’ eseguito.
In simili circostanze non si puo’ ritenere che la nullita’ della notifica dell’atto di precetto venga sanata dal raggiungimento dello scopo, atteso che la sanatoria potrebbe intervenire solo qualora sia provato che l’opponente abbia avuto comunque conoscenza dell’avvenuta notifica del precetto prima della esecuzione del pignoramento, ovvero in tempo utile per adempiere spontaneamente evitando il pignoramento stesso e le relative spese (cosi’ gia’ Sez. 3, 23 giugno 2014, n. 14209, non massimata).
Vanno dunque affermati i seguenti principi di diritto:
“Il vizio di notificazione dell’atto di precetto e’ sanato – ai sensi dell’articolo 156 c.p.c., comma 3, – in virtu’ della proposizione dell’opposizione, quale dimostrazione dell’intervenuta conoscenza dell’atto, solo quando e’ provato che tale conoscenza si e’ avuta in tempo utile per consentire all’intimato di prevenire l’attuazione del pignoramento”.
“Il vizio di notificazione dell’atto di precetto, della cui esistenza il debitore sia giunto a conoscenza solamente nel momento in cui e’ stato eseguito il pignoramento, non e’ piu’ sanabile per il raggiungimento dello scopo, giacche’ lo scopo tipico dell’atto di precetto e’ di porre il debitore nelle condizioni di poter adempiere spontaneamente, evitando il pignoramento stesso e le relative spese”.
In applicazione di tali principi, il ricorso va accolto.
Ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti (in quanto la nullita’ della notificazione del titolo esecutivo e dell’atto di precetto e’ gia’ stata definitivamente accertata), e’ possibile decidere nel merito. Va dunque dichiarata la nullita’ dell’atto di precetto e del successivo atto di pignoramento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, anche per il giudizio di merito, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara la nullita’ dell’atto di precetto e del successivo atto di pignoramento.
Condanna (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito, liquidate in Euro 1.500,00 oltre Euro 120,00 per esborsi, e del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 3.600,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, in favore di (OMISSIS).

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