Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 16 ottobre 2017, n. 24291. Il vizio di notificazione dell’atto di precetto non è più sanabile nel momento in cui è stato eseguito il pignoramento

[….segue pagina antecedente]

La questione dedotta all’attenzione di questo Collegio e’ se possa ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo il vizio di notificazione di un atto di precetto, allorquando l’evento sanante si e’ verificato solo dopo la trascrizione del pignoramento immobiliare.
La sussistenza dei vizi e’ incontroversa. Infatti, la nullita’ delle notificazioni e’ stata dichiarata dal giudice di merito e questo capo della sentenza non risulta oggetto di gravame.
Tanto premesso, il ricorso e’ fondato.
Com’e’ noto, l’articolo 156 c.p.c., comma 3, prevede che non puo’ essere pronunciata la nullita’ di un atto che abbia raggiunto lo scopo cui e’ destinato.
Come si ricava chiaramente dall’articolo 480 c.p.c., comma 1, e articolo 482 c.p.c., la funzione tipica dell’atto di precetto e’ di consentire all’intimato di adempiere spontaneamente all’obbligazione portata dal titolo esecutivo, cosi’ da prevenire l’esecuzione forzata del cui avvio altrimenti, con quello stesso atto, egli viene preavvertito. Tant’e’ che il creditore puo’ essere dispensato dal termine di dieci giorni che deve intercorrere fra la notificazione dell’atto di precetto e l’inizio dell’esecuzione forzata, solamente in presenza di pericolo nel ritardo.
Del resto, la differenza fra il provvedimento di sospensione previsto dall’ultimo inciso dell’articolo 615 c.p.c., comma 1, in caso di opposizione a precetto, e quello di cui all’articolo 624 c.p.c., in pendenza della procedura esecutiva, sta proprio in cio’: il primo serve a prevenire l’apposizione, sui beni del debitore, del vincolo che viene attuato mediante il pignoramento; il secondo lascia integri gli effetti del pignoramento (compreso il vincolo sui beni) e ha, quale unica conseguenza diretta, che non puo’ essere compiuto nessun altro atto esecutivo (articolo 626 c.p.c.). L’estinzione della procedura esecutiva prevista dall’articolo 624 c.p.c., comma 3, non costituisce effetto diretto della sospensione della procedura esecutiva, bensi’ dell’acquiescenza delle parti alla valutazione di probabile fondatezza dell’opposizione (fumus boni iuris) contenuta nel provvedimento giudiziario.
L’interesse dell’intimato a prevenire l’esecuzione del pignoramento mediante la sospensione pre-esecutiva e’ ben evidenziato anche dalla giurisprudenza di questa Corte formatasi anteriormente alla modifica dell’articolo 615 c.p.c., comma 1: quando il codice di rito ancora non prevedeva uno specifico strumento volto ad inibire l’attivazione dell’esecuzione forzata, si riconosceva al precettato la possibilita’ di ricorrere allo strumento cautelare atipico e residuale previsto dall’articolo 700 c.p.c. (Sez. 1, Sentenza n. 2051 del 23/02/2000, Rv. 534285; Sez. 1, Sentenza n. 1372 del 08/02/2000, Rv. 533587).

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *