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Rimane pertanto estranea al vizio di legittimita’ ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 “riformato”, tanto la censura di “contraddittorieta’” della motivazione (peraltro attinente ad una incompatibilita’ logica intrinseca al testo motivazionale, in quanto determinata dalla reciproca elisione di affermazioni oggettivamente contrastanti, non altrimenti risolvibile, che impedisce di discernere quale sia il diritto applicato nel caso concreto: cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 25984 del 22/12/2010), quanto la censura che, anteriormente alla modifica della norma processuale, veicolava il vizio di “insufficienza” logica, con il quale veniva imputato al Giudice di merito 1-di avere tratto, dal materiale probatorio esaminato, soltanto alcune delle conseguenze logiche che il complesso circostanziale avrebbe consentito di desumere, pervenendo ad un accertamento meramente parziale della “res litigiosa”, ovvero 2-di non avere considerato elementi costituenti “fatti secondari” che – se pur non decisivi, da soli, a fornire la prova contraria favorevole al ricorrente tuttavia – erano idonei ad inficiare o quanto meno a revocare in dubbio la efficacia dimostrativa (dei fatti costitutivi della pretesa) attribuita ai diversi elementi indiziari utilizzati dal Giudice a fondamento della decisione, ovvero ancora ad evidenziare eventuali lacune o salti logici dello stesso ragionamento rispetto alla corretta applicazione dei criteri induttivo-deduttivo della logica formale.
La novella del 2012 ha, infatti, limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimita’ rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’articolo 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorieta’; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e che determinano la nullita’ della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validita’. Pertanto, laddove non si contesti la inesistenza del requisito motivazionale del provvedimento giurisdizionale, il vizio di motivazione puo’ essere dedotto soltanto in caso di omesso esame di un “fatto storico” controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia “decisivo” ai fini di una diversa decisione, non essendo piu’ consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata sulla base di elementi fattuali – acquisiti al rilevante probatorio – ritenuti dal Giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016), e rimanendo conseguentemente preclusa qualsiasi contestazione volta a criticare il “convincimento” che il Giudice di merito si e’ formato, ex articolo 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all’esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilita’ delle fonti di prova (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016 che, icasticamente, afferma come il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non da’ luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
Tanto premesso ed indipendentemente dalla approssimativa formulazione della rubrica del motivo (“contraddittorieta’ e omessa valutazione su colpa medica…..e sul consenso informato”), le critiche formulate dalla ricorrente nella parte espositiva della censura consentono al motivo di accedere allo scrutinio di questa Corte, atteso che, come emerge agevolmente dagli argomenti difensivi svolti, viene ad essere contestato non un difetto di insufficienza logica, ne’ l’insolubile contrasto tra affermazioni oggettivamente inconciliabili, sibbene viene denunciata la “apparente motivazione” della sentenza impugnata che, limitandosi ad argomentare “per relationem” all’elaborato del CTU medico-legale, omette del tutto di fornire alcuna giustificazione in ordine a specifici fatti, discussi tra le parti me che sono rimasti irrisolti dalla consulenza tecnica di ufficio: in tal senso la censura assolve al requisito di ammissibilita’ del vizio dedotto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nuova formulazione, nonche’ al requisito di specificita’ ex articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4 per cui, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, non puo’ limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicita’, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 6753 del 05/05/2003; id. Sez. 2, Sentenza n. 13845 del 13/06/2007; id. Sez. 1, Sentenza n. 16368 del 17/07/2014).
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