In caso di prestazione professionale medico-chirurgica di “routine”, spetta al professionista superare la presunzione che le “complicanze” siano state determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale o da imperizia, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento. Ne consegue che il giudice, al fine di escludere la responsabilita’ del medico nella suddetta ipotesi, non puo’ limitarsi a rilevare l’accertata insorgenza di “complicanze intraoperatorie”, ma deve, altresi’, verificare la loro eventuale imprevedibilita’ ed inevitabilita’, nonche’ l’insussistenza del nesso causale tra la tecnica operatoria prescelta e l’insorgenza delle predette complicanze, unitamente all’adeguatezza delle tecniche scelte dal chirurgo per porvi rimedio

Sentenza 13 ottobre 2017, n. 24074
Data udienza 16 dicembre 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura calce al in ricorso;
– ricorrente –
contro
ASSESSORATO SANITA’ REGIONE SICILIA GESTIONE STRALCIO UUSSLL PROVINCIA PALERMO, in rappresentante legale, elettivamente persona del domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per legge;
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 560/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 25/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per il rigetto.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza 25.3.2013 n. 560, ha confermato la decisione di prime che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni proposta da (OMISSIS) nei confronti dell’Assessorato alla sanita’ della regione siciliana (Gestione stralcio delle soppresse UU.SS.LL.), di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente chirurgo operatore, assistente e primario del reparto (quest’ultimo intervenuto in camera operatoria a completare l’intervento chirurgico), per i danni, consistiti in “colangite recidivante da stenosi del coledoco e del dotto epatico di sx”, subiti in conseguenza dell’intervento di colecistectomia – cui era stata sottoposta, in data 21.7.1994, presso l’Ospedale di Palermo – iniziato per via laparoscopica e completato per via laparatomica al quale era seguita stenosi con fistola al coledoco prossimale che aveva richiesto un successivo intervento riparatorio, eseguito dalla paziente in altra casa di cura.
La Corte territoriale, riteneva esaustiva la disamina critica effettuata dal CTU sulle varie questioni prospettate dalla (OMISSIS), concludendo per la correttezza della condotta dei sanitari, sia nella scelta del metodo che nella esecuzione dell’intervento e del trattamento post-operatorio, in quanto doveva essere attribuita alla insorgenza di una complicanza la lesione iatrogena della via biliare principale verificatasi durante l’intervento in laparoscopia, non essendo stata, invece, accertata una lesione ischemica secondaria ad una lesione arteriosa al momento dell’intervento, cui ricondurre la stenosi del tratto prossimale del coledoco, ed inoltre risultando provato l’adempimento dell’obbligo di acquisizione del consenso informato dai documenti, sottoscritti dalla paziente, relativi alla accettazione della anestesia e della trasfusione di sangue, nonche’ dalla dichiarazione del teste escusso.
La Corte territoriale rigettava, inoltre, l’appello incidentale proposto da (OMISSIS) per ottenere la riforma del capo sulle spese di lite.
La sentenza di appello, non notificata, e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS) con un unico motivo.
Resistono, con distinti controricorsi, l’Assessorato alla Sanita’ della regione siciliana, (OMISSIS) e (OMISSIS), mentre non ha svolto difese (OMISSIS).
Hanno depositato memoria illustrativa ex articolo 378 c.p.c.. (OMISSIS) e (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che, in seguito alla modifica dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54 conv. in L. n. 134 del 2012 (applicabile alla sentenza impugnata in quanto pubblicata successivamente alla data 11.9.2012 di entrata in vigore della norma modificativa), non trova piu’ accesso al sindacato di legittimita’ della Corte il vizio di mera insufficienza logica dell’impianto motivazionale, dedotto per inesatta valutazione delle risultanze probatorie, qualora dalla sentenza sia comunque evincibile una “regula juris” che non possa ritenersi completamente estranea al sostrato argomentativo evidenziato dalla relazione tra “premessa(in fatto)-conseguenza(in diritto)” posta dal Giudice di merito a giustificazione del “decisum”.

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