La natura diffamatoria di una articolo non si evince sulla base di una “lettura atomistica” delle singole espressioni, ma dall’intero contesto della comunicazione, comprensiva di titoli e sottotitoli.
Sentenza 12 dicembre 2017, n. 29640
Data udienza 15 giugno 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI AMATO Sergio – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina L. – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17786-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante dott.ssa (OMISSIS) nonche’ (OMISSIS) e quali eredi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3283/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per il rigetto;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma accolse la domanda di risarcimento danni, conseguenti a diffamazione a mezzo stampa, proposta da (OMISSIS) in relazione ad un articolo a firma del giornalista (OMISSIS) pubblicato sul settimanale (OMISSIS) del 26.11.1996; per l’effetto, condanno’ il (OMISSIS), in solido col direttore responsabile (OMISSIS) e con l’editore (OMISSIS) s.p.a., al pagamento di 100.000,00 Euro, nonche’ il solo (OMISSIS) al pagamento di 30.000,00 Euro a titolo di riparazione pecuniaria L. n. 47 del 1948, ex articolo 12.
In parziale accoglimento del gravame principale, la Corte di Appello di Roma ha ridotto il risarcimento a 50.000,00 Euro, oltre interessi legali dalla sentenza di primo grado, e ha dichiarato non applicabile in sede civile la sanzione di cui alla L. n. 47 del 1948, articolo 12.
Ricorre per cassazione il (OMISSIS) affidandosi a quattro motivi illustrati da memoria; resistono, a mezzo di unico controricorso, il (OMISSIS) s.p.a., il (OMISSIS) e, in qualita’ di eredi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
[…segue pagina successiva]
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