Per un vizio al sistema frenante dell’auto (una ford) è necessario distinguere le responsabilità tra la Ford Italia e la Ford werke con sede in germania, avendo riguardo all’attività di costruzione e di importazione. L’appartenenza allo stesso gruppo non comporta che non ci sia una distinzione tra le due anche di diritto
E’ vero che due societa’ commerciali appartenenti al medesimo gruppo possono certamente costituire di fatto una realta’ unitaria, quando il gruppo sia soltanto apparente o simulato: tuttavia, per poter giungere a questa conclusione, e’ necessario che sia dedotta in giudizio e dimostrata la natura fittizia od apparente del gruppo, circostanza che nel caso di specie non solo non risulta mai provata, ma nemmeno allegata. Il collegamento economico-funzionale tra (…) societa’ del medesimo gruppo non e’, di per se’ solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi (dell’una) si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare (…) un unico centro di imputazione del rapporto (…). Tale situazione ricorre ogni volta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attivita’ fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e cio’ venga rivelato dai seguenti requisiti: a) unicita’ della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attivita’ esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attivita’ delle singole imprese verso uno scopo comune
Ordinanza 7 dicembre 2017, n. 29327
Data udienza 3 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13262-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA in persona del procuratore generale Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 501/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2017 dal Consigliere Dott. ROSSETTI MARCO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. PEPE Alessandro, che ha chiesto che la Corte di Cassazione respinga il ricorso proposto da (OMISSIS), con conseguente conferma dell’impugnata sentenza.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2004 (OMISSIS) convenne dinanzi al Tribunale di Firenze la societa’ (OMISSIS) S.p.A., esponendo che:
(-) aveva acquistato un autoveicolo marca Ford, modello “KA” il (OMISSIS);
(-) il (OMISSIS), a causa di un vizio costruttivo dell’impianto frenante, il suddetto veicolo sbando’ e urto’ un albero;
(-) in conseguenza di tale sinistro l’attore, che si trovava alla guida del mezzo, pati’ gravi lesioni personali.
Chiese pertanto la condanna della societa’ convenuta al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei fatti appena descritti, invocandone la sua qualita’ di “produttore e distributore”.
2. La (OMISSIS) si costitui’ e nego’ la propria responsabilita’, sul presupposto di non aver mai costruito il suddetto veicolo, ma di avere svolto unicamente l’attivita’ di importazione e commercializzazione in Italia del mezzo, costruito in Germania dalla societa’ di diritto tedesco (OMISSIS) s.a..
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