In caso di danno da emotrasfusioni, utilizzabile in riferimento alla identica problematica della decorrenza del termine prescrizionale nella materia analoga del danno da vaccinazione, secondo il quale la responsabilita’ (extracontrattuale) del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotras fusi e’ di natura extracontrattuale, ne’ sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo e’ soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma dell’articolo 2935 c.c. e articolo 2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensi’ da quello in cui tale malattia viene percepita o puo’ essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (a tal fine coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui alla L. n. 210 del 1992, bensi’ con la proposizione della relativa domanda amministrativa).
Data udienza 8 giugno 2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20403/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4559/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/06/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(OMISSIS) propone ricorso per cassazione articolato in due motivi ed illustrato da memoria nei confronti del Ministero della Salute avverso la sentenza n. 4559 del 2014, depositata dalla Corte d’Appello di Roma in data 8 luglio 2014, con la quale il giudice d’appello ha confermato il rigetto della sua domanda di risarcimento dei danni alla integrita’ psicofisica riportati a seguito di un ciclo di vaccinazioni antipoliomielitiche cui veniva sottoposta la ricorrente nel 1961. Il giudice di appello confermava la pronuncia del giudice di primo grado, che aveva ritenuto prescritta la domanda risarcitoria, per intervenuta decorrenza del termine quinquennale di prescrizione, collocando la decorrenza del termine dalla data di proposizione della domanda di indennizzo ex lege n. 210 del 1992.
Il Ministero non svolge attivita’ difensiva in questa sede.
Il ricorso e’ infondato.
La sentenza impugnata si e’ conformata al consolidato principio di diritto espresso da Cass. S.U. n. 576 del 2008 a proposito della decorrenza della prescrizione in caso di danno da emotrasfusioni, utilizzabile in riferimento alla identica problematica della decorrenza del termine prescrizionale nella materia analoga del danno da vaccinazione, secondo il quale la responsabilita’ (extracontrattuale) del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotras fusi e’ di natura extracontrattuale, ne’ sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo e’ soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma dell’articolo 2935 c.c. e articolo 2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensi’ da quello in cui tale malattia viene percepita o puo’ essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (a tal fine coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui alla L. n. 210 del 1992, bensi’ con la proposizione della relativa domanda amministrativa).
I motivi di ricorso non contengono argomentazioni idonee a mettere in discussione la correttezza della decisione.
Con il primo, la ricorrente denuncia una violazione delle norme sulla prescrizione, con il secondo la presenza di un vizio di motivazione, pretendendo di spostare la decorrenza del termine prescrizionale al 2001, ovvero al successivo momento in cui e’ stato accolto il suo reclamo avverso il primo provvedimento, di rigetto, da parte della Commissione medica della istanza di indennizzo, sulla base della normativa del 1999 che ha esteso i benefici indennitari previsti dalla L. n. 210 del 1992, anche ai soggetti che, come la ricorrente, si erano sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica, all’epoca non obbligatoria ma diffusamente consigliata.
Non argomenta neppure sul perche’ l’introduzione di una previsione normativa relativa all’estensione del diritto all’indennizzo alle patologie provocate dall’esecuzione di vaccinazioni non obbligatorie inciderebbe sulla propria consapevolezza di aver subito un danno in conseguenza di tale vaccinazione e di aver conseguentemente diritto al risarcimento, che la corte d’appello aggancia cronologicamente al momento – precedente – in cui la danneggiata propose per la prima volta domanda tesa al riconoscimento dell’indennizzo e non incisa dal successivo riconoscimento di uno specifico titolo per ottenerlo, legato alla sua vaccinazione.
Denuncia poi di aver compiuto atti internativi non presi in considerazione, che individua nel ricorso contro il primo diniego di attribuzione dell’indennizzo, che renderebbero tempestiva la sua domanda risarcitoria. La mancata considerazione di tali attivita’ manca pero’ di decisivita’, in quanto esse non attengono alla domanda risarcitoria: si tratta sempre di attivita’ volte al conseguimento dell’indennizzo e che non possono spiegare rilievo per l’interruzione del termine prescrizionale per agire in giudizio al fine di ottenere l’integrale risarcimento del danno.
Lamenta poi che sia stata la corte d’appello, sostituendosi illegittimamente alla parte convenuta nel dar corpo alla proposta eccezione di prescrizione, ad individuare il dies a quo non nella data stessa della vaccinazione, come riteneva il Ministero, ma nella data di richiesta amministrativa dell’indennizzo, introducendo cosi’ d’ufficio un fatto costitutivo. Il rilievo e’ infondato: come recentemente puntualizzato da Cass. n. 15631 del 2016, l’eccezione di prescrizione e’ validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non e’ vincolato dalle allegazioni di parte.
Ti ricorso va pertanto rigettato.
Nulla sulle spese, in difetto di attivita’ difensiva da parte dell’intimato.
Atteso che il ricorso per cassazione e’ stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
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