Ritenuto colposo il comportamento del passeggero che attraversa i binari del treno e che – al passaggio di un regionale – rimane ferito.
In materia di responsabilita’ civile, il limite della responsabilita’ per l’esercizio di attivita’ pericolose ex articolo 2050 c.c. (indipendentemente dal punto, oggetto di contrasto in dottrina, se detta norma sia costruita come ipotesi di presunzione di colpa o – invece – di presunzione di responsabilita’) risiede nell’intervento di un fattore esterno, il caso fortuito, che puo’ consistere anche nel fatto dello stesso danneggiato recante i caratteri dell’imprevedibilita’ e dell’eccezionalita’.
Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non e’ idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta del danneggiante ed il danno, esso puo’, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell’articolo 1227 c.c., comma 1, – espressione del principio che esclude la possibilita’ di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso – con conseguente diminuzione del risarcimento dovuto dal danneggiante in relazione all’incidenza della colpa del danneggiato

Ordinanza 21 novembre 2017, n. 27544
Data udienza 26 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 20796-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) (TEL. (OMISSIS)), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona dell’istitore avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3209/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 31/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CARDINO ALBERTO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RILEVATO
che:
1. Nel 2001, (OMISSIS) convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, (OMISSIS) S.p.a., per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti nel (OMISSIS) allorche’, mentre attraversava i binari nella stazione di (OMISSIS), priva di sottopassaggi, era stato investito di striscio da un sopraggiungente treno, di cui non si era avveduto perche’ coperto dal treno in partenza nella direzione opposta. Si costitui’ la societa’ convenuta contestando le pretese attoree.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 18537/2006, rigetto’ la domanda, ritenendo che il sinistro fosse stato determinato in via esclusiva da fatto o colpa dello stesso attore, che con gravissima imprudenza aveva intrapreso l’attraversamento del binario senza essersi previamente accertato che non sopraggiungesse altro convoglio.
2. La decisione e’ stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 3209 del 31 maggio 2013.
La Corte di Appello, diversamente dal giudice di primo grado, ha ritenuto che le (OMISSIS) fossero responsabili del determinismo dell’evento, sia ai sensi dell’articolo 2050 c.c. (poiche’ la situazione di fatto era connotata da pericolosita’ per via della mancanza di un sottopassaggio e della visuale del binario coperta da altro treno in partenza), sia ai sensi dell’articolo 2043 c.c., emergendo dagli atti la prova positiva della mancanza di adeguata vigilanza da parte del personale addetto.
Tuttavia, la Corte ha ritenuto che nella causazione del fatto abbia inciso il comportamento colposo del (OMISSIS), che non aveva prestato attenzione al rischio dell’attraversamento, violando anche il Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, articolo 17 in base al quale gli utenti delle ferrovie devono usare le precauzioni necessarie e vigilare sulla propria sicurezza e incolumita’.
Di conseguenza, la Corte, ai sensi degli articoli 1227 e 2056 c.c., ha ritenuto di valutare nella percentuale del 50% il fatto colposo della vittima.
La Corte di Appello ha poi ritenuto che la quantificazione dei postumi permanenti delle lesioni effettuata dal consulente tecnico di ufficio nella misura del 22%, e non contestata specificamente dalla convenuta, sia adeguata a compensare sia il danno funzionale che quello estetico subito dal (OMISSIS), in considerazione della “ipervalutazione del danno funzionale”, alla luce “delle tabelle medico legali per la valutazione del danno biologico”, nonche’ della relazione tecnica di parte allegata dall’attore, nella quale i postumi permanenti erano stimati nella percentuale piu’ contenuta del 15%.
Per la concreta liquidazione dei danni non patrimoniali, la Corte romana ha utilizzato le tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, accrescendo l’importo risultante dalle stesse di una percentuale adeguata a compensare anche le sofferenze psicologiche patite dal soggetto.
Secondo la Corte territoriale, infatti, il richiamo che la giurisprudenza di legittimita’ fa alle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano risponde in realta’ all’esigenza di una liquidazione onnicomprensiva del danno non patrimoniale.
Relativamente al danno patrimoniale, per quel che qui ancora rileva, la Corte di Appello ha respinto la domanda relativamente al lucro cessante affermando che, dalla documentazione in atti, non emerge chiaramente quale sia stata la situazione reddituale del (OMISSIS) dopo il declassamento subito a causa del sinistro e se tale situazione abbia comportato un detrimento patrimoniale, ne’ quando sia avvenuto il congedo.
Infine, la Corte ha rigettato anche la domanda volta ad ottenere il danno da perdita di chance, per non aver potuto il (OMISSIS) conseguire la qualifica di specializzato che il genio Ferrovieri rilascia a coloro che completano la ferma volontaria triennale e che avrebbe dato la possibilita’ di partecipare con titolo preferenziale ai concorsi per l’assunzione da parte delle ferrovie.
La Corte ha infatti osservato, da un lato, che l’attore non ha provato quanto sostenuto sul titolo preferenziale per la partecipazione a concorsi derivante dalla qualifica che avrebbe conseguito all’esito della ferma volontaria, dall’altro, che la circostanza che il sinistro sia avvenuto il primo giorno di ammissione alla ferma volontaria non permette di fornire supporto concreto alla fondatezza delle aspirazioni, che devono essere fondate su elementi atti a far ritenere non del tutto aleatorie le aspettative.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione, illustrato da memoria, (OMISSIS), sulla base di sei motivi.
3.1. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, la (OMISSIS) S.p.a. (gia’ (OMISSIS) S.p.a.).
3.2. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte concludendo per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO

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