Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 20 febbraio 2018, n. 4008. Per discriminare la liceità o meno delle opere che il proprietario del fondo dominante intenda fare sul fondo servente

Per discriminare la liceità o meno delle opere che il proprietario del fondo dominante intenda fare sul fondo servente – avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1069 c.c. – vale il criterio dell’indispensabilità delle opere ai fini della conservazione della servitù.
Il “divieto di aggravare l’esercizio della servitu’, di cui all’articolo 1607 c.c., costituisce un limite alle innovazioni sul fondo dominante che incidano sulle modalita’ concrete di esercizio della servitu’ e non anche un criterio per discriminare la liceita’ o meno delle opere che il proprietario del fondo dominante intenda fare sul fondo servente – avvalendosi della facolta’ di cui all’articolo 1069 c.c. – per la cui violazione vale, per contro, da un lato il criterio dell’indispensabilita’ delle opere ai fini della conservazione della servitu’, dall’altro il limite (subordinato al criterio anzidetto) rappresentato dal diritto del proprietario del fondo servente di usare e godere del proprio fondo, impedendo qualunque intervento del vicino, titolare della servitu’ di passo sulla proprieta’ medesima, oltre il necessario per il godimento della servitu’

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Ordinanza 20 febbraio 2018, n. 4008
Data udienza 10 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 6272/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 990/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 18/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, contro la sentenza n. 990/14 del 9 luglio 2014, resa dalla Corte di Appello di Genova, che – rigettando il gravame dallo stesso proposto avverso la sentenza del Tribunale di La Spezia 293/11 dell’8 marzo 2011 – ha confermato la condanna dell’odierno ricorrente al risarcimento dei danni ex articolo 1669 c.c., reietta la domanda riconvenzionale dello stesso (OMISSIS) per danni cagionati alla sua proprieta’.
2. Riferisce, in punto di fatto, il ricorrente di essere stato convenuto in giudizio da (OMISSIS) e (OMISSIS) (ai quali aveva trasferito, in forza di contratto di compravendita, la proprieta’ di un appartamento e – cio’ che qui rileva – di un box, del quale era stato anche il costruttore), lamentando gli attori, ai sensi dell’articolo 1669 c.c., la presenza di infiltrazioni d’acqua nel predetto locale autorimessa, tali da renderlo inutilizzabile, chiedendo, pertanto, il ristoro del pregiudizio subito. Costituitosi in giudizio l’ (OMISSIS), il medesimo – previamente eccepita la decadenza degli attori dal proprio diritto (e comunque la prescrizione dello stesso) – deduceva che gli acquirenti avevano sempre usufruito del bene sin dal momento della stipulazione del contratto di compravendita, senza che i lamentati difetti avessero in alcun modo inciso sul godimento dell’immobile, assumendo essere la loro iniziativa di natura ritorsiva, giacche’ posta in essere in conseguenza di divergenze circa il pagamento di lavori extracapitolato eseguito da esso costruttore/venditore.
In via riconvenzionale, poi, sul presupposto che i predetti (OMISSIS) e (OMISSIS) avessero modificato senza alcuna sua autorizzazione una rampa di accesso all’immobile ad essi appartenente, rampa presente su un terreno di proprieta’ (OMISSIS) (con pregiudizio del bene, oltre che con aggravio della servitu’ posta a carico del medesimo), chiedeva la condanna degli attori al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni, e cio’, eventualmente, anche in riferimento alla maggiore utilita’ del fondo dominante ed al pregiudizio del fondo servente.
Accolta dal Tribunale spezzino all’esito di disposta consulenza tecnica d’ufficio la domanda attorea, e condannato pertanto l’ (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 60.540,00 oltre IVA e interessi legali (e cio’ sul rilievo che il costo del ripristino di una situazione di funzionalita’ del box era stato quantificato dal CTU in Euro 55.040,00 oltre Euro 5.500,00 per spese tecniche), la domanda riconvenzionale dallo stesso proposta veniva dichiarata inammissibile.
Esperito appello dall’ (OMISSIS), la Corte genovese, lo rigettava, con conseguente conferma della sua condanna al risarcimento dei danni cagionati allo (OMISSIS) e alla (OMISSIS), ritenendo invece ammissibile la domanda riconvenzionale proposta gia’ in primo grado dall’appellante, che respingeva, pero’, nel merito.
3. Avverso la pronuncia della Corte di Appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione l’ (OMISSIS), sulla base di tre motivi.
3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto, e cio’ in relazione alla fattispecie di cui all’articolo 1669 c.c., nonche’ in ordine alla individuazione del dies a quo per la decorrenza di termini prescrizionali e decadenziali, oltre che in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie ai sensi dell’articolo 116 c.p.c..
Si contesta, per un verso, l’affermazione del giudice di appello che ha fatto risalire soltanto al dicembre 2004, respingendo su tali basi l’eccezione di decadenza degli attori dal diritto azionato, l’acquisizione di una conoscenza apprezzabile dei vizi del box, risalendo a quella data la presa visione, da parte dello (OMISSIS) e della (OMISSIS), di una perizia redatta, su loro incarico, da un architetto. Al riguardo, il ricorrente evidenzia che, in realta’, non si sarebbe trattato di una perizia – in senso proprio – sui danni e sulle loro cause, bensi’ di un documento recante, senza alcun commento e considerazione, l’entita’ dell’importo da portare in compensazione nei rapporti economici tra le parti. Esso, dunque, consistendo in documentazione fotografica, elaborato grafico, computo metrico estimativo, sarebbe privo di rilievo ai fini della prova della conoscenza apprezzabile dei vizi di costruzione del box, rilevanti agli effetti dell’applicazione dell’articolo 1669 c.c.; inoltre, proprio le risultanze del suddetto documento dimostrerebbero che il fenomeno infliltrativo ebbe a manifestarsi in epoca ben anteriore al 2004.
Su altro piano, poi, si contesta – da parte dell’odierno ricorrente che le suddette infiltrazioni presentassero caratteristiche idonee a consentire l’operativita’ della responsabilita’ di cui al citato articolo 1669 c.c., presentandosi le stesse di modesta entita’, tali da non condizionare la funzionalita’ globale dell’opera. La differente conclusione alla quale, sul punto, sono pervenuti i giudici di merito sarebbe anche frutto di un fraintendimento delle conclusioni proposte dal consulente tecnico d’ufficio, se e’ vero, in particolare, che la Corte genovese (come gia’, tuttavia, il primo giudice) ha affermato che, dalla disposta CTU, emergerebbe che l’acqua ha raggiunto addirittura il livello di 54 cm. rispetto al piano di calpestio del box. Affermazione, questa, che si assume del tutto erronea ed arbitraria, posto che una corretta lettura dell’elaborato dell’ausiliario del giudice porrebbe in luce che, tramite strumento “freatimetro” (ovvero il mezzo per indagare la presenza di acqua nel sottosuolo), la stessa e’ stata trovata ad una profondita’ di cm. 54 rispetto al piano di calpestio, e non certo che fosse – stagnante – all’interno del box per oltre mezzo metro.

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