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9.1.2. Tanto premesso, ovvero constatato che in assenza di “provvedimenti definitivi”, resi all’esito del giudizio divisorio, non e’ possibile postulare (neppure) l’esistenza di un credito in capo ai condividenti, la tesi veicolata con il primo motivo di ricorso, che ipotizza la violazione dell’articolo 282 c.p.c., risulta destituita di ogni fondamento.
Una conclusione, questa, che si impone a prescindere dalla questione relativa alla natura – costitutiva oppure di accertamento della sentenza resa all’esito del giudizio divisorio, visto che “l’anticipazione dell’efficacia della sentenza rispetto al suo passaggio in giudicato ha riguardo soltanto al momento della esecutivita’ della pronuncia, con la conseguenza (atteso il nesso di correlazione necessaria tra condanna ed esecuzione forzata) che la disciplina dell’esecuzione provvisoria di cui all’articolo 282 c.p.c., trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, le uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo, postulando il concetto stesso di esecuzione un’esigenza di adeguamento della realta’ al “decisum” che, evidentemente, manca sia nelle pronunce di natura costitutiva che in quelle di accertamento” (cfr. Cass. Sez. 1, sent. 6 febbraio 1999, n. 1037, Rv. 523019-01, in senso analogo Cass. Sez. 2, sent. 12 luglio 2000, n. 9236, Rv. 538394; per l’affermazione secondo cui, salvo le “statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento – cosi’ come quelle costitutive – non hanno l’idoneita’, con riferimento all’articolo 282 c.p.c., ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la citata norma, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto alle pronunce di condanna suscettibili secondo i procedimenti di esecuzione disciplinati dal terzo libro del codice di rito civile”, si veda Cassa Sez. 2, sent. 26 marzo 2009, n. 7369, Rv. 607307-01).
9.2. Anche il secondo motivo di ricorso non e’ fondato.
Sul punto, e’ sufficiente osservare che il notaio incaricato delle operazioni divisionali non viene ad espletare una prestazione professionale riconducibile al disposto dell’articolo 2230 c.c., operando, piuttosto, come ausiliario del giudice, e dunque quale titolare di un munus publicum, essendo alla sua attivita’ riconosciuta, addirittura, natura amministrativa (Cass. Sez. 2, sent. 26 gennaio 2000, n. 869, Rv. 533198-01).
10. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte ricorrente e sono liquidate, in favore di (OMISSIS) e per essa al difensore (OMISSIS) dichiaratosi antistatario, come da dispositivo, ai sensi del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55.
A carico del ricorrente rimasto soccombente sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condannando (OMISSIS) a rifondere a (OMISSIS) e per essa al difensore (OMISSIS) dichiaratosi antistatario, le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
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