Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 12 ottobre 2017, n. 23941. L’esercizio del potere, previsto dall’art. 213 c.p.c., di richiedere d’ufficio alla P.A.

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con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dalla mancata riparazione del mezzo, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, e, in subordine, il vizio di omessa pronuncia sul secondo motivo di appello, ai sensi dell’articolo 112 c.p.c. e articolo 360 c.p.c., n. 3. In particolare, parte ricorrente aveva sottoposto al giudice di appello la questione della contraddittorieta’ della motivazione di primo grado con la quale si prendeva atto della mancata esecuzione delle riparazioni, pur ritenendo sussistente e risarcibile il danno, che non e’ stato liquidato quale differenza di valore del bene prima e dopo il danneggiamento;
il motivo e’ inammissibile. Con riferimento alla prima censura, relativa al vizio di motivazione trova applicazione il nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 che non consente un siffatto sindacato. Il ricorso per cassazione e’ disciplinato, quanto ai motivi deducibili, dalla legge temporalmente in vigore all’epoca della proposizione dell’impugnazione, in base al generale principio processuale “tempus regit actum”. Poiche’ la sentenza di appello e’ stata pubblicata dopo il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, (vale a dire dopo l’11 settembre 2012), trova applicazione l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella nuova formulazione restrittiva introdotta dell’articolo 54, comma 1, lettera b), suddetto Decreto Legge (cfr. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 26654 del 18/12/2014, Rv. 633893). Non ricorre neppure l’ipotesi dell’omesso esame della mancata riparazione dell’auto, poiche’ tale circostanza e’ stata puntualmente presa in esame dalla Corte territoriale rilevando che il valore di sostituzione dei componenti danneggiati deve essere parametrato al costo del nuovo, non potendosi stimare il danno nella sola valutazione astratta riferita ai valori usati trattandosi di parametro non determinabile. Quanto al secondo profilo, quello relativo alla violazione dell’articolo 112 c.p.c., la censura e’ irritualmente formulata e il motivo va dichiarato inammissibile. Infatti, l’omessa pronuncia su domanda o questioni sollevate nel giudizio da parte del giudice del merito integra violazione dell’articolo 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4; pertanto, e’ inammissibile il motivo di ricorso con il quale siffatta censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto (riconducibile al citato articolo 360, n. 3) ovvero come vizio della motivazione, incasellabile nel n. 5) dello stesso articolo (Sez. L, Sentenza n. 13482 del 13/06/2014, Rv. 631454);
con il quarto motivo la societa’ ricorrente lamenta la violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c. con riferimento all’accertamento del danno, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. In particolare, la curia capitolina ha elevato a livello di prova diretta del danno la constatazione delle condizioni dell’autovettura nei termini descritti dalla Polizia Stradale di Grosseto, mentre si trattava, al piu’, di presunzioni, in quanto le condizioni del veicolo avrebbero potuto essere preesistenti o provocate dopo l’incidente. Difettano i presupposti di gravita’, precisione e concordanza degli elementi indiziari;
con il quinto motivo la societa’ lamenta la violazione dell’articolo 2727 c.c. relativamente al riconoscimento del risarcimento rapportato al costo per la sostituzione degli ammortizzatori delle parti meccaniche oggetto di preventivo, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. I giudici di merito, nonostante la scheda di constatazione della Polizia Stradale si riferisse ai danni visibili alla carrozzeria, ovalizzazione dei cerchi degli pneumatici, mentre indica come da accertare il danno alle parti meccaniche, hanno liquidato il danno nell’intero importo oggetto del preventivo, anche riferito agli ammortizzatori e alle altre parti meccaniche in difetto di prova rigorosa solo sul punto;
il quarto e quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente attenendo entrambi alla violazione dei criteri presuntivi di prova ai sensi degli articoli 2727 c.c. e ss.;
i motivi sono fondati. La Corte territoriale ha elevato a livello di prova diretta del danno la constatazione delle condizioni dell’autovettura che, al contrario, costituiva un mero elemento indiziario in quanto, come rilevato dalla ricorrente, i danni avrebbero potuto essere preesistenti o provocati dopo l’incidente. Le condizioni del veicolo descritte dalla Polizia Stradale di Grosseto non sono idonee ad offrire la prova dell’effettiva e contestuale sussistenza del danno conseguente all’evento descritto in citazione, atteso che le menzionate caratteristiche sono un semplice elemento indiziante, utilmente apprezzabile in quanto tale nel coacervo degli altri indizi e non certo quale fatto noto per derivarne da esso altra presunzione. Inoltre, riguardo al danno per la sostituzione delle parti meccaniche degli ammortizzatori, la Corte territoriale, nonostante la scheda di constatazione della Polizia Stradale si riferisse ai danni visibili alla carrozzeria e all’ovalizzazione dei cerchi degli pneumatici, ha ritenuto sussistente anche tale danno certamente non visibile. In sede di rinvio occorrera’ verificare i limiti nei quali potra’ ritenersi dimostrato il danno, lamentato in citazione sulla base degli articoli 2727 e 2729 c.c.;
ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto; la sentenza va cassata con rinvio, atteso che, con riferimento, rispettivamente, al primo, secondo, quarto e quinto motivo, non sono stati esaminai i profili sopra evidenziati, nodi che dovra’ evidentemente sciogliere il giudice di rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, secondo, quarto e quinto motivo di ricorso; dichiara inammissibile il terzo motivo di ricorso;
cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti;
rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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