Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 12 ottobre 2017, n. 23941. L’esercizio del potere, previsto dall’art. 213 c.p.c., di richiedere d’ufficio alla P.A.

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con il primo motivo (OMISSIS) S.p.A. lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 213 c.p.c., in relazione all’articolo 115 stesso codice e articolo 2967 c.c., con riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 3. La Corte territoriale acquisendo d’ufficio la copia integrale del prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti, predisposto dalla Polizia stradale di Grosseto al momento della denunzia del sinistro, di fatto, ha aggirato l’onere di fornire la prova del danno, che gravava sul danneggiato. Deduce la ricorrente che tale documento sarebbe stato allegato dal danneggiato soltanto con la memoria conclusionale di replica, oltre i termini di decadenza. Poiche’ tale allegato era stato prodotto dall’attore in maniera parziale (costituito da due sole pagine, prive della descrizione dei danni subiti dal veicolo) l’ordinanza con la quale la Corte territoriale aveva acquisito d’ufficio le informazioni mancanti era stata resa in violazione del divieto di esercitare tale potere quando la parte e’ nelle condizioni di produrre i documenti ritenuti indispensabili;
con il secondo motivo la societa’ lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 213, in relazione all’articolo 184 e agli articoli 345 e 184 bis c.p.c., con riferimento al vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Acquisendo d’ufficio la documentazione indicata, la Corte territoriale ha aggirato il divieto di produzione di nuovi documenti previsto dall’articolo 345 c.p.c. e l’istituto della rimessione in termini, di cui all’articolo 184 bis c.p.c. Contesta l’ipotesi di smarrimento parziale del documento che costituisce una mera supposizione da parte della Corte territoriale;
I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente perche strettamente connessi e sono fondati;
come si evince dal contenuto della sentenza impugnata (pagina 4 della decisione di appello), la Corte territoriale rileva che il riferimento alla constatazione dei “danni non visibili nella carrozzeria, ovalizzazione dei cerchi in lega e degli pneumatici, da accertare parti meccaniche”, risultava “indicato nei suoi atti processuali di primo e secondo grado, dimostrando, altresi’, che si era effettivamente trattato di involontario smarrimento di un documento gia’ prodotto”, aggiungendo che non sarebbe stato possibile riportare l’esatta indicazione di quanto risultava nella scheda di constatazione, in assenza del relativo documento. Da cio’ la Corte territoriale desume che tale documento era stato inizialmente allegato, tanto che l’attore aveva fatto riferimento al contenuto dell’atto (descrizione dei danni), mentre in un secondo momento, risultava smarrita una parte di quell’allegato;
sulla base di tali elementi, ha erroneamente applicato il disposto dell’articolo 213 c.p.c. acquisendo d’ufficio copia integrale del prontuario per le annotazioni predisposto dalla Polizia Stradale di Grosseto. Al contrario, secondo un constante orientamento di questa Corte, l’esercizio del potere, previsto dall’articolo 213 c.p.c., di richiedere d’ufficio alla P.A. le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo che pure rientra nella discrezionalita’ del giudice, non puo’ risolversi nell’esenzione della parte dall’onere probatorio a suo carico, con la conseguenza che tale potere puo’ essere attivato soltanto quando, in relazione a fatti specifici gia’ allegati, sia necessario acquisire informazioni che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo l’Amministrazione sia in possesso proprio in relazione all’attivita’ da essa svolta (Sez. L, Sentenza n. 6218 del 13/03/2009 – Rv. 608065 – 01). In particolare, la norma non puo’ trovare applicazione per acquisire atti o documenti della p.a. che la parte e’ in condizioni di produrre, come nel caso del verbale di polizia relativo alle modalita’ di un incidente stradale, che ciascun interessato puo’ direttamente acquisire dai competenti organi, a norma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 11, comma 4, (Sez. 3, Sentenza n. 6101 del 12/03/2013 – Rv. 625551). Nel caso di specie, la norma e’ stata erroneamente applicata nell’ipotesi di presunto involontario smarrimento del documento richiamato dall’attore, mentre la Corte di merito nel caso in cui, al momento della decisione della causa, risulti la mancanza di taluni atti da un fascicolo di parte, e’ tenuta a disporne la ricerca o, eventualmente, la ricostruzione, solo se sussistano elementi per ritenere che tale mancanza sia involontaria, ovvero dipenda da smarrimento o sottrazione (Sez. 2 -, Sentenza n. 16212 del 28/06/2017, Rv. 644677). Tale attivita’ dovra’ essere espletata dal giudice di merito in sede di rinvio, verificando preliminarmente la sussistenza dei presupposti per l’espletamento delle opportune ricerche in Cancelleria ovvero per la ricostruzione del fascicolo;

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