Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 12 ottobre 2017, n. 23941. L’esercizio del potere, previsto dall’art. 213 c.p.c., di richiedere d’ufficio alla P.A.

L’esercizio del potere, previsto dall’art. 213 c.p.c., di richiedere d’ufficio alla P.A. le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo non può risolversi nell’esenzione della parte dall’onere probatorio a suo carico, con la conseguenza che tale potere può essere attivato soltanto quando, in relazione a fatti specifici già allegati, sia necessario acquisire informazioni che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo l’Amministrazione sia in possesso proprio in relazione all’attività da essa svolta.

Ordinanza 12 ottobre 2017, n. 23941
Data udienza 17 febbraio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 26094-2014 proposto da:
(OMISSIS) SPA, societa’ soggetta all’attivita’ di direzione e coordinamento di (OMISSIS) SPA, in persona del Responsabile della Funzione Affari Regolatori e Concessori, Dott. (OMISSIS) elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 4860/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.
RILEVATO
che:
(OMISSIS) e (OMISSIS) avevano evocato in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la S.p.A. (OMISSIS) per ottenere risarcimento dei danni subiti dall’autovettura, della quale erano comproprietari, che, mentre viaggiava sull’autostrada Al immettendosi, a causa di lavori in corso, nella carreggiata opposta, aveva subito danni agli pneumatici, i cerchi e agli organi di trasmissione a causa delle profonde buche non segnalate, presenti sul manto stradale. La convenuta, costituitasi in giudizio, aveva dedotto l’assenza di responsabilita’, l’applicabilita’ dell’articolo 2043 c.c. e la mancanza di prova del quantum;
con sentenza n. 7982 del 2009 il Tribunale accoglieva la domanda condannando la societa’ al risarcimento dei danni;
avverso tale decisione proponeva appello (OMISSIS) S.p.A. il giudizio veniva interrotto per l’intervenuto decesso dell’appellato (OMISSIS) mentre a seguito di riassunzione rimanevano contumaci gli eredi;
con sentenza del 18 settembre 2013 la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello con condanna al pagamento delle spese di lite;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione (OMISSIS) S.p.A. sulla base di cinque motivi;
resiste in giudizio (OMISSIS) con controricorso. La societa’ ricorrente deposita memorie ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:

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