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3. Il ricorso e’ fondato.
3.1. In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuita’ ricorre quando il reato, valutato nella sua globalita’, presenti una gravita’ contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l’entita’ del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell’atteggiamento soggettivo dell’agente e dell’evento da questi determinato (Sez. 6, n. 14825 del 26/02/2014, Di Marzio, Rv. 259501).
3.2. Nel caso in esame, i giudici hanno escluso la sussistenza dell’attenuante di cui all’articolo 323 – bis c.p. ritenendo che la condotta dell’imputato si sia caratterizzata come “arrogante ed offensiva”, laddove in sentenza il fatto viene descritto in modo diverso, riferendo del goffo tentativo posto in essere dallo (OMISSIS) di porre all’interno della tasca posteriore dei pantaloni del pubblico ufficiale la somma di Euro 350,00, pronunziando la fase “questi per offrirvi un caffe'”.
3.3. In altri termini, si ritiene che la motivazione con cui la Corte d’appello ha escluso la sussistenza della circostanza attenuante di cui all’articolo 323 – bis c.p., non trovi un puntuale riscontro nella condotta dell’imputato, almeno cosi’ come descritta nella stessa sentenza, sicche’ il rilevato vizio di motivazione giustifica l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per un nuovo giudizio sulla sussistenza dell’attenuante invocata ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla configurabilita’ della circostanza attenuante di cui all’articolo 323 – bis c.p. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.
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