In tema di delitti contro la pubblica amministrazione (Istigazione alla corruzione) la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato presenti una gravità contenuta.
Sentenza 7 settembre 2017, n. 40928
Data udienza 29 maggio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Giovanni – Presidente
Dott. FIDELBO Giorgio – rel. Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere
Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/09/2016 emessa dalla Corte d’appello di Palermo;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Fidelbo Giorgio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Angelillis Ciro, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa in sede di giudizio abbreviato dal G.u.p. del Tribunale della stessa citta’, ha confermato la responsabilita’ di (OMISSIS) per il reato di istigazione alla corruzione previsto dall’articolo 322 c.p., comma 2, riducendo la pena ad un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione, per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva.
Secondo la contestazione l’imputato, nel corso di un controllo effettuato da militari della Guardia di Finanza presso il suo esercizio commerciale, avrebbe avvicinato il brigadiere (OMISSIS), tentando di riporre all’interno della tasca posteriore dei pantaloni la somma di Euro 350,00, pronunciando la frase “questi per offrirvi un caffe'”.
2. L’avvocato (OMISSIS), nell’interesse dell’imputato, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo, che la Corte territoriale abbia disatteso la richiesta di applicare la circostanza attenuante speciale di cui all’articolo 323 – bis c.p., trattandosi nella specie di un fatto, pur valutato nella sua globalita’, di natura non particolarmente grave, anche in considerazione dell’entita’ del danno provocato, non avendo prodotto alcun turbamento dei pubblici ufficiali nelle loro funzioni.
[……..segue pag. successiva]
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