Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 7 marzo 2018, n. 10455. Nullo il contraddittorio che si limita alla insussistenza della notizia criminis.

Nullo il contraddittorio che si limita alla insussistenza della notizia criminis.

Sentenza 7 marzo 2018, n. 10455
Data udienza 14 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente

Dott. TRONCI Andrea – Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

Dott. COSTANTINI Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS) parte offesa;

nel procedimento contro:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 07/02/2017 del GIP TRIBUNALE di ORISTANO;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. COSTANTINI Antonio;

lette le richieste del PG, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BALDI Fulvio, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS), persona offesa, ricorre per l’annullamento del provvedimento di cui in epigrafe con cui il giudice delle indagini preliminari di Oristano, a seguito di camera di consiglio disposta per opposizione della parte offesa, sulla richiesta di archiviazione del P.M. fondata sull’inidoneita’ degli atti a sostenere l’accusa in giudizio in ordine al reato di esercizio arbitrario delle ragioni a carico di (OMISSIS), ha archiviato ritenendo che ricorressero i presupposti della tenuita’ del fatto a mente dell’articolo 131 bis cod. pen..

2. Il ricorrente eccepisce, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), l’inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 127, 409, 411 bis cod. proc. pen., contestando la legittimita’ dell’ordinanza che, avendo deciso a seguito di camera di consiglio ex articolo 409 cod. proc. pen. fissata per la sola verifica del merito della richiesta di archiviazione del P.M. sulla base della quale era stato evidenziata la insussistenza della fattispecie di cui all’articolo 392 cod. pen. a carico del (OMISSIS), concludeva invece con una decisione ritenendo la tenuita’ del fatto ex articolo 131 bis cod. pen., senza che su tale evenienza si fosse instaurato un regolare contraddittorio.

Tanto, osserva, non puo’ ritenersi formalmente rispettato con la sola presenza delle parti, dovendo realizzarsi attraverso la preordinazione delle questioni concretamente demandate alla decisione del giudice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato ed il provvedimento deve essere annullato.

2. Deve rinviarsi alla giurisprudenza di questa Corte, che si condivide, secondo cui il provvedimento di archiviazione per particolare tenuita’ del fatto, pronunciato ai sensi dell’articolo 411 c.p.p., comma 1, e’ nullo se emesso senza l’osservanza della speciale procedura prevista al comma 1-bis di detta norma, non essendo le disposizioni generali contenute nell’articolo 408 c.p.p., e s.s. idonee a garantire il necessario contraddittorio sulla configurabilita’ della causa di non punibilita’ prevista dall’articolo 131-bis cod. pen. (sez. 6 n. 88/2018 del 16/01/2018, non massimata; Sez. 5, n. 40293 del 15/06/2017, Serra e altro, Rv. 271010; Sez. 5, n. 36857 del 07/07/2016, Ruggiero, Rv. 268323).

L’articolo 411 cod. proc. pen., comma 1-bis, inserito dal Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, articolo 2, comma 1, lettera b), afferma che, se l’archiviazione e’ richiesta per la particolare tenuita’ del fatto, il pubblico ministero deve darne notizia alla persona offesa ed all’indagato che possono prendere visione degli atti e formulare opposizione, indicando, a pena di inammissibilita’, le ragioni del dissenso. La norma recita, infatti, che “se l’archiviazione e’ richiesta per particolare tenuita’ del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso (…)”, prevedendo un’unica modalita’ di attivazione del procedimento nell’ipotesi in cui la richiesta attenga alla causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis cod. pen..

Il Giudice, poi, valutata la ammissibilita’, decide all’esito della camera di consiglio che, in definitiva, ha come oggetto circoscritto della decisione la sola tenuita’ del fatto della notitia criminis e non l’infondatezza o meno della stessa.

3. Il contraddittorio che si realizza riguarda un oggetto diverso dall’ipotesi di cui agli articoli 408, 409 e 410 cod. proc. pen., con una ben distinta struttura procedimentale che e’ posta a tutela sia dell’indagato, sia della stessa parte offesa che sulla ritenuta tenuita’ del fatto puo’ effettuare motivati rilievi (Sez. 5, Sentenza n. 36857 del 07/07/2016, Rv. 268323).

La disciplina in questione, quindi, vista la particolare natura della causa di non punibilita’ introdotta dalla legge, presuppone comunque un concreto accertamento del fatto, la sussistenza del necessario elemento soggettivo e le sue conseguenze dannose o pericolose, presupposti specificatamente previsti dall’articolo 131 bis cod. pen. al fine di qualificare l’offesa come particolarmente tenue.

4. Seppure chi e’ destinatario nella veste di indagato di una ordinanza di archiviazione, anche a cagione della natura non definitiva del relativo provvedimento, non patisce pregiudizi per le conseguenze civili o amministrative a mente dell’articolo 651 bis cod. pen. che concerne esclusivamente l’efficacia delle sentenze, o dalla annotazione della decisione nel casellario giudiziario che non deve essere effettuata con riferimento alla ordinanza in questione, come anche ribadito da questa Corte (Sez. 3, n. 30685 del 26/01/2017, Vanzo, Rv. 270247), tale epilogo comporta comunque conseguenze a carico dell’indagato, implicando l’ordinanza un accertamento sulla sussistenza del fatto che puo’ avere conseguenze negative anche solo ai fini della ritenuta abitualita’ della condotta rilevante ai fini di una futura possibilita’ di vedersi riconosciuta la concessione, a mente dell’articolo 131 bis c.p.p., comma 3, della causa di non punibilita’ in questione, non ammessa nel caso di compimento di “piu’ reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuita’”.

5. Il Legislatore ha inteso esplicitamente affermare come la possibilita’ di usufruire di tale causa di non punibilita’ non possa essere riconosciuta in un numero illimitato di ipotesi e cio’ a prescindere dall’ovvio pregiudizio che un accertamento proveniente da parte di un organo giurisdizionale assume nel contesto sociale, disciplinare ed amministrativo specie quanto a qualificazione giuridica del fatto e sua storica ricostruzione comunque in termini di accertamento; giudizio che deve necessariamente implicare, attese le conseguenze evidenziate, una complessiva valutazione che sia supportata da un contraddittorio in punto di ritenuta tenuita’.

Tale interpretazione dell’articolo 411 c.p.p., commi 1 ed 1-bis, inoltre, e’ coerente con la circostanza che l’unico organo deputato ad una preliminare valutazione e conseguente richiesta, in fase di indagini, ex articolo 131 bis cod. pen., sia esclusivamente il pubblico ministero, atteso che solo il potere di accertamento riconosciuto in capo a quest’ultimo consente di valutare l’esistenza di ulteriori fatti analoghi ostativi a mente dell’articolo 131 bis c.p., comma 3, cui sopra si e’ fatto riferimento e che in fase di indagine, sulla base di un giudizio celebrato allo stato degli atti come quello di cui all’articolo 408 c.p.p., e s.s., necessita di approfondimento e maggiore cautela implicante la necessita’ che proprio sullo specifico oggetto dei requisiti previsti dalla norma si concentri il contraddittorio.

6. Non e’ contemplata l’ipotesi che, di fronte ad una richiesta di archiviazione formulata da parte del pubblico ministero che si attesti sulla insussistenza della fondatezza della notitia criminis, consenta al g.i.p. di decidere a mente dell’articolo 410 c.p.p., comma 1, anche in ordine alla non punibilita’ ex articolo 131 bis cod. pen., deponendo in tal senso anche la lettera della legge che, quanto a possibilita’ di definire la procedura secondo varie formule che definiscono il procedimento demanda alle sole norme processuali, prevedendo nel successivo comma 1-bis la speciale procedura di attivazione per il caso in esame.

La normativa non contiene alcuna deroga all’iter procedimentale (che richiede la necessita’ per il pubblico ministero di dare gli avvisi all’indagato ed alle parti offese anche in ipotesi che queste ultime non abbiano fatto esplicita richiesta) per il caso in cui sia il giudice a ravvisare, in presenza di richiesta di archiviazione per ragioni diverse, la particolare tenuita’ del fatto e, quindi, non contempla il potere del giudice di pervenire a tale esito processuale.

7. Qualora il g.i.p. ritenga tale possibilita’ non potra’ fare altro che ritrasmettere gli atti ex articolo 409 c.p.p., commi 4 e 5, perche’ svolga ulteriori indagini se nel caso valorizzabili ex articolo 131 bis cod. pen. o formuli l’imputazione invitando il P.M. a valutare la possibilita’ di attivare la richiesta prevista dall’articolo 411 c.p.p., comma 1-bis, richieste di integrazioni ed invito compatibili con i poteri di controllo riconosciuti al G.i.p. in fase di indagini (quanto a possibilita’ di disporre l’imputazione coatta con possibilita’ per il P.M. di attivare la richiesta ex articolo 411 c.p.p., comma 1-bis, in motivazione; sez. 6 n. 88/2018 del 16/01/2018, non massimata; Sez. 5, n. 40293 del 15/06/2017, Serra e altro, Rv. 271010).

8. In considerazione di tanto, rilevato che il Procuratore della Repubblica di Oristano aveva effettuato una richiesta di archiviazione a mente dell’articolo 408 c.p.p., comma 1, per infondatezza della notitia criminis in ordine al reato di cui all’articolo 392 cod. pen., essendosi il contraddittorio realizzatosi esclusivamente su tale tema e non essendo, per contro, stata attivata la particolare procedura ex articolo 411 c.p.p., comma 1-bis posta a tutela dell’indagato e della persona offesa, il G.i.p. che ha emesso l’ordinanza per ritenuta tenuita’ del fatto ex articolo 131 bis cod. pen., ha posto in essere una violazione del contraddittorio che rende nullo il provvedimento emesso che deve, pertanto, essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti allo stesso G.i.p. affinche’ provveda all’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti per l’ulteriore corso al Tribunale di Oristano, ufficio del giudice per le indagini preliminari.

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