Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 6 settembre 2017, n. 40535. Il giudice di appello che riformi ai soli fini civili la sentenza di assoluzione di primo grado all’esito di rito abbreviato sulla base di una diversa valutazione dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva

Costituisce principio affermato dalla piu’ recente giurisprudenza delle Sezioni Unite, e al quale non vi sono ragioni per non dare continuita’, quello secondo cui il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado emessa all’esito di giudizio abbreviato, sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilita’ di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, e’ obbligato a rinnovare l’istruzione dibattimentale, anche d’ufficio (cosi’ Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787, che ha riproposto l’enunciazione di Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487). Occorre, inoltre, precisare che la fonte della prova dichiarativa decisiva da rinnovare puo’ essere non solo il testimone, ma qualsiasi dichiarante, a prescindere dalla sua qualita’ soggettiva, ivi compreso l’imputato (cosi’, espressamente, Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488, la quale ha avuto cura di evidenziare come, tuttavia, il rifiuto di sottoporsi all’esame non potrebbe determinare alcuna preclusione all’accoglimento della impugnazione). Va, infine, rilevato che, deve ritenersi affetta da vizio di motivazione ex articolo 606 cod. proc. pen., comma 1, lettera e), la sentenza di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilita’ di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, senza rinnovare l’istruzione dibattimentale, e che, al di fuori dei casi di inammissibilita’ del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorieta’ o la manifesta illogicita’ della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell’articolo 6, par. 3, lettera d), della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata (cfr., ancora puntualmente, Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492).

Nella vicenda in esame, dalla lettura della sentenza impugnata risulta evidente che la riforma della sentenza assolutoria di primo grado e’ determinata da una diversa valutazione di attendibilita’ delle dichiarazioni dell’imputata e della testimone costituita parte civile. Inoltre, il ricorso dell’imputata deduce il vizio di motivazione con argomenti di certo non inammissibili. Sono evidenti, pertanto, nei termini precisati dalle Sezioni Unite, il vizio di motivazione della sentenza impugnata e la sussistenza dei presupposti che impongono al giudice di legittimita’ di annullare con rinvio la sentenza impugnata.

4. L’annullamento della sentenza impugnata deve essere con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, posto che la sentenza impugnata aveva statuito ai soli effetti civili. Il giudice di rinvio, ai fini della decisione, si atterra’ ai principi precedentemente richiamati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Motivazione semplificata.

 

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