Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 4 settembre 2017, n. 39871. L’insussistenza delle esigenze cautelari è rilevabile in cassazione

L’insussistenza delle esigenze cautelari è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in manifesta illogicità della motivazione del testo del provvedimento impugnato.

 

Sentenza 4 settembre 2017, n. 39871
Data udienza 13 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

Dott. D’ARCANGELO Fabriz – Rel. Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la ordinanza del 15/02/2017 del Tribunale di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Dott. D’Arcangelo Fabrizio;

sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Birritteri Luigi, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;

sentito il difensore, avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Milano ha confermato la ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere adottata in data 23 gennaio 2017 dalla Corte di Assise di Appello di Milano nei confronti di (OMISSIS), condannato, nel giudizio di rinvio, alla pena di trenta anni di reclusione per l’omicidio di (OMISSIS) posto in essere in concorso con (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) e con i mandanti, gia’ giudicati, (OMISSIS) e (OMISSIS), in (OMISSIS), fatto aggravato dall’aver concorso nel reato in numero di persone superiore a cinque e dell’aver commesso il fatto con premeditazione.

2. L’avv. (OMISSIS) nell’interesse del (OMISSIS) ricorre avverso tale ordinanza, chiedendone l’annullamento, e deduce, con unico motivo, la inosservanza di norme processuali e, segnatamente, dell’articoli 274 c.p.p., articolo 275 c.p.p., comma 1-bis, anche in relazione all’articolo 292 c.p.p., comma 2-ter, ed il vizio di motivazione.

3. Lamenta il ricorrente che i riferimenti al contesto del delitto, alla sua estrema gravita’ ed ai significativi precedenti penali dell’imputato potevano assumere rilievo al momento della commissione del fatto, ma non gia’ nelle condizioni attuali.

La applicazione della misura cautelare nei confronti del (OMISSIS) non era stata, inoltre, richiesta in occasione della precedente condanna, pronunciata in riforma della assoluzione di primo grado, peraltro di seguito annullata dalla Corte di Cassazione.

La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura custodiale stabilita dall’articolo 275 c.p.p., comma 3, doveva, peraltro, essere ritenuta inoperante nel caso di specie; l’imputato era ormai sessantenne e, dopo decenni di ininterrotta detenzione, aveva ottenuto i primi permessi premio, peraltro rigorosamente rispettati, nonostante la concreta prospettiva di un esito negativo del processo in corso.

Assente era, pertanto, il pericolo di fuga ed il pericolo di reiterazione di condotte ormai assai risalenti era meramente virtuale.

Il Tribunale del riesame di Milano aveva, inoltre, integralmente pretermesso l’esame della documentazione prodotta ed erronee si rivelavano le argomentazioni svolte in ordine all’ancora incompiuta opera di revisione del proprio passato da parte dell’imputato.

Tali argomenti, infatti, secondo il ricorrente, afferiscono al perfezionamento o meno del processo rieducativo e non gia’ strettamente alla questione cautelare, incentrata, per converso, sulla insussistenza della pericolosita’ sociale del ricorrente e sulla assenza del pericolo di fuga.

Sul punto era, pertanto, ravvisabile un difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata, che, peraltro, aveva omesso di giustificare la inadeguatezza degli arresti domiciliari corredati dal ricorso a strumenti di controllo elettronici.

4. In data (OMISSIS) l’avv. (OMISSIS) depositava motivi aggiunti nei quali, citando ed allegando la pronuncia della Sez. 4, 2 settembre 1997, n. 3154, il ricorrente rilevava, sulla base della stessa, che “nei casi in cui la misura venga applicata dopo la pronuncia di una sentenza di condanna, il giudice e’… tenuto ad effettuare una piu’ complessa verifica in ordine alla concrete esigenze di cautela; perche’, se in precedenza, era stato superato il presupposto per l’applicazione della regula iuris coincidente con la “presunzione di adeguatezza” – per non essere stata la misura richiesta o perche’ il giudice abbia considerato assenti le esigenze presuntive ex lege- solo un fatto nuovo riferibile (non al contesto indiziario ma) alle esigenze di cautela consente di adottare la misura custodiale, risultando la presunzione superata gia’ per quella lunga fase del procedimento che va dall’inizio delle indagini (piu’ precisamente, dalla iscrizione della notizia di reato nei confronti di una determinata persona) alla sentenza di condanna. E’ necessario, cioe’, che il giudice, ove ritenga di emettere il provvedimento applicativo della misura cautelare, motivi, nel concreto, perche’ quella presunzione, in precedenza ritenuta non operante, si sia realizzata”.

Ribadiva il difensore che il (OMISSIS) aveva ottenuto permessi rigorosamente rispettati nonostante la concreta prospettiva di un esito sfavorevole del processo in corso.

In epoca successiva alla pronuncia della ordinanza impugnata, peraltro, (OMISSIS), chiamante in correita’ del (OMISSIS), era stato condannato a dieci anni di reclusione, per calunnia aggravata dalla condanna all’ergastolo dell’accusato nell’ambito del processo “(OMISSIS)”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere disatteso in quanto i motivi nello stesso dedotti si rivelano infondati.

2. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimita’, dal quale non vi e’ ragione per discostarsi, l’insussistenza delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274 c.p.p., e’ rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicita’ della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato (ex p/urimis: Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400).

La Corte di Cassazione non ha, infatti, alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ne’ di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame.

3. Declinando tali consolidati principi nel caso di specie, deve rilevarsi che il Tribunale del riesame di Milano non si e’ limitato ad accertare la pregressa appartenenza del (OMISSIS) ad un sodalizio mafioso ed a inferirne automaticamente la sussistenza del pericolo di recidiva, ma ha verificato, alla stregua delle emergenze processuali disponibili, la concretezza e la attualita’ delle esigenze cautelari ai fini della verifica preliminare all’applicazione della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere delineata dall’articolo 275 c.p.p., comma 3.

4. L’ordinanza impugnata ha motivato congruamente in ordine alla attualita’ ed alla concretezza delle esigenze cautelari evidenziando la persistenza, pur a fronte dell’estremamente ampio lasso di tempo trascorso dai fatti, delle esigenze cautelari connesse al pericolo di recidiva, muovendo dalla considerazione della personalita’ dell’imputato, desunta dai propri precedenti penali, dalle risultanze del presente procedimento, dalla disamina della ampia documentazione prodotta dalla difesa e dalla relazione di sintesi redatta dalla Direzione della Casa Circondariale di (OMISSIS).

5. Estremamente grave era, inoltre, nella valutazione non certamente illogica del Tribunale del riesame di Milano l’episodio omicidiario per il quale si procede, in quanto perpetrato ad opera di componenti della criminalita’ organizzata palermitana e nissena su disposizione di (OMISSIS) e motivato, secondo quanto accertato nella sentenza passata in giudicato nei confronti di (OMISSIS) e di (OMISSIS), dalla necessita’, per i vertici palermitani di Cosa Nostra, di arrestare, nell’ambito del narcotraffico posto in essere nell’Italia settentrionale, la continua ascesa di (OMISSIS), con i quali il medesimo era entrato in contrasto.

6. In particolare il (OMISSIS), quale uomo di fiducia di (OMISSIS), detto (OMISSIS), all’epoca latitante, era stato prelevato da (OMISSIS) ed accompagnata a (OMISSIS) da (OMISSIS), ove, con l’ausilio di (OMISSIS), aveva posto in essere l’omicidio del (OMISSIS).

7. Il (OMISSIS), inoltre, era stato gia’ condannato per gravi reati, per il delitto di associazione di tipo mafioso, commesso sino al (OMISSIS), e per due omicidi, commessi nel (OMISSIS) e nel (OMISSIS), riportando per i medesimi un cumulo di pene di trenta anni di reclusione.

8. Nella valutazione non incongrua del Tribunale del riesame di Milano, inoltre, l’imputato non si era mai dissociato dal contesto criminale di appartenenza, pur dopo venticinque anni di reclusione, e non aveva effettuato un percorso compiuto di presa di coscienza di quanto commesso e di rielaborazione delle proprie condotte criminose.

Dalla documentazione relativa alla percorso rieducativo svolto emergeva, infatti, come il percorso di rivisitazione critica del proprio operata da parte del (OMISSIS), pur dopo venticinque anni di reclusione, fosse ancora in fase “assolutamente embrionale”.

L’imputato si riteneva innocente rispetto a tutti i fatti per i quali aveva riportato condanna e non utilizzava neppure il termine “mafia”, facendo riferimento genericamente a “gente cattiva che fa cose brutte”.

9. Stante, pertanto, la mancata prova della dissociazione, il solo decorso del tempo (nel quale l’imputato non aveva commesso ulteriore attivita’ delittuosa solo perche’ detenuto) non poteva dimostrare la insussistenza delle esigenze cautelari.

Con la mancata dissociazione dal sodalizio criminoso di appartenenza, inoltre, il (OMISSIS) si era mostrato soggetto pienamente “affidabile” rispetto alle logiche che permanentemente connotano il sodalizio mafioso di appartenenza, tuttora persistente ed operativo.

10. Ritiene, pertanto, il Collegio che le valutazioni espresse dal Tribunale del riesame di (OMISSIS) nella ordinanza impugnata non rivelano contraddittorieta’ o manifeste illogicita’ e, pertanto, si sottraggono al sindacato di questa Corte.

Il Tribunale del riesame di Milano non ha, infatti, obliterato la verifica della concretezza e della attualita’ delle esigenze cautelari ravvisabili nella specie in ragione dell’ampio lasso di tempo decorso dai fatti per cui si procede, provvedendo ad uno scrutinio incisivo e puntuale di tale presupposto di fattispecie.

Del resto, in tema di misure cautelari, anche quando si procede per i delitti aggravati ex Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, conv. in legge n. 203 del 1991, per i quali opera una presunzione “relativa” di adeguatezza della custodia in carcere, la considerevole distanza temporale tra i fatti contestati e l’applicazione della misura costituisce elemento che impone al giudice di dare adeguata motivazione non solo della sussistenza della pericolosita’ sociale dell’indagato in termini di attualita’, ma anche della necessita’ di dover applicare la misura di maggior rigore per fronteggiare adeguatamente i pericula libertatis (Sez. 6, n. 27544 del 16/06/2015, Rechichi, Rv. 263942; sent. n. 27545/2015 e n. 27546/2015, non massimata).

Infondata si rileva, inoltre, la doglianza, formulata dal ricorrente, secondo il quale il Tribunale del riesame, nel considerare il perfezionamento o meno del percorso rieducativo dell’imputato, avrebbe apprezzato elementi che si rivelano irrelati con la diversa questione della insussistenza della pericolosita’ sociale del (OMISSIS).

Nell’applicare la presunzione relativa di cui all’articolo 275 c.p.p., comma 3, nell’ordinanza impugnata, infatti, si e’ dato atto di come non risultassero ne’ segnali di stabile rescissione del (OMISSIS) dei legami con il sodalizio criminale (ex plurimis: Sez. 5, n. 52303 del 15/07/2016, Gerbino, Rv. 268726), ne’, comunque, elementi che dimostrassero in modo obiettivo e concreto, pur in mancanza di una rescissione del vincolo associativo, l’effettivo ed irreversibile allontanamento dell’indagato dal gruppo criminale e la conseguente mancanza di attualita’ delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 23012 del 20/04/2016, Notarianni, Rv. 267159).

11. E’ noto, del resto, come, pur a fronte di orientamenti non ancora definitivamente consolidati, la concretezza del pericolo di recidiva sia essenzialmente riferita ad un dato personologico che segnala l’attitudine a delinquere del soggetto, destinata a protrarsi nel tempo, mentre l’attualita’ sia correlabile alla sussistenza di occasioni prossime, nelle quali quell’attitudine possa ulteriormente esprimersi (in tal senso puo’ richiamarsi Cass. Sez. U. n. 20769 del 28/4/2016, Lovisi, sul punto non massimata); a tale fine, tuttavia, non puo’ considerarsi solo l’oggettiva esistenza delle occasioni che possono intervenire ab extrinseco, ma deve valutarsi anche il contesto di vita attuale del soggetto, nel quale costui, proprio in ragione di quella capacita’ a delinquere, abbia la possibilita’ di ricercare o creare lui stesso quelle occasioni (ex plurimis: Sez. 6, n. 1082 del 12/11/2015, Capezzera, Rv. 265958; Sez. 6, n. 17935 del 23/02/2017, Coba; Sez. 6, n. 3803 del 23/11/2016, Romano).

12. Il Tribunale del riesame di Milano, a ben guardare, si e’ attenuto proprio a tale canone, scrutinando il profilo personologico e rilevando che, a fronte dei significativi dati sintomatici rappresentati dall’inserimento stabile del (OMISSIS) in contesti di criminalita’ organizzata di elevato livello, era da ritenersi attuale il pericolo che il ricorrente, ove dovesse godere di un regime cautelare piu’ tenue di quello in atto, avrebbe potuto ricercare attivamente e procurarsi occasioni propizie al compimento di nuovi reati, anche in ragione dell’appropinquarsi del termine di fine pena, calcolato, tenendo conto della liberazione anticipata, per il (OMISSIS).

13. Inconferente e’, inoltre, il principio di diritto invocato dal ricorrente nei motivi aggiunti depositati in data (OMISSIS), in quanto lo stesso e’ stato enunciato dalla giurisprudenza di legittimita’ in costanza di un diverso assetto della materia cautelare e, segnatamente, prima della introduzione dell’articolo 275 c.p.p., comma 1-bis, nella trama del codice di rito e della ridefinizione delle presunzioni di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere delineate dall’articolo 275 c.p.p., comma 3, ad opera della L. 16 aprile 2015, n. 47.

14. Nella specie, peraltro, l’ordinanza genetica e’ stata adottata ai sensi dell’articolo 275 c.p.p., comma 1-bis, e tale norma, nel delineare lo schema legale della motivazione della ordinanza applicativa di misura cautelare contestualmente alla pronuncia di una sentenza di condanna, indica specificamente gli elementi cui il giudice della cautela deve far riferimento nella verifica della sussistenza delle esigenze cautelari.

15. Nessun rilievo puo’ assumere la deduzione, peraltro svolta per la prima volta in sede di legittimita’, della intervenuta condanna di (OMISSIS), chiamante in correita’ del (OMISSIS), costituendo tale dato una sopravvenienza rispetto alla ordinanza impugnata e non determinando, comunque, lo stesso alcuna efficacia diretta ed immediata sul provvedimento in contestazione.

16. Infondata si rivela, da ultimo, anche la censura relativa al difetto di adeguatezza della misura coercitiva disposta e, segnatamente, alla mancata verifica da parte del Tribunale del riesame delle possibilita’ applicative di misure coercitive meno afflittive della custodia cautelare in carcere.

17. Il Tribunale del riesame di Milano ha, infatti, rilevato, tutt’altro che illogicamente come, a fronte della intensita’ delle esigenze cautelari ritenute sussistenti, l’unica misura idonea a contrastare il pericolo di recidiva ravvisato, anche in ragione del persistente inserimento del (OMISSIS) in ambienti criminali di elevato livello, fosse la custodia cautelare in carcere, in quanto gli arresti domiciliari avrebbero potuto favorire la ripresa dei contatti dell’imputato con il sodalizio criminoso e la, conseguente, attivita’ di supporto logistico o di aiuto in favore di associati.

18. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve rigettato ed il ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

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