L’art. 171 c.p.p. prevede che la notificazione è nulla – fra le altre cause – quando nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione “di chi l’ha eseguita” (Iett. c) e se sull’originale dell’atto notificato manca la sottoscrizione della persona ex art. 157, comma 3 (Iett. g)

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 4 aprile 2018, n. 14938.

L’art. 171 c.p.p. prevede che la notificazione è nulla – fra le altre cause – quando nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione “di chi l’ha eseguita” (Iett. c) e se sull’originale dell’atto notificato manca la sottoscrizione della persona ex art. 157, comma 3 (Iett. g), conseguendone, pertanto, che nessuna norma del codice di rito prevede la sottoscrizione dell’imputato destinatario dell’atto sulla relata di notifica quale condizione di validità della notifica stessa.

Sentenza 4 aprile 2018, n. 14938
Data udienza 14 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente

Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. BASSI Alessand – rel. Consigliere

Dott. D’ARCANGELO Fabrizia – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 20/09/2016 della Corte d’appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. LOY Francesca, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore delle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS), avv. (OMISSIS) del foro di Torino in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato, depositando a verbale conclusioni scritte e nota spese.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello di Torino ha confermato l’impugnata sentenza del 17 febbraio 2016, con cui il Tribunale di Torino ha condannato (OMISSIS) alla pena di legge per il reato di maltrattamenti in danno della moglie (OMISSIS) e dei figli (OMISSIS) e (OMISSIS).
2. (OMISSIS) ricorre avverso la sentenza, con atto a firma del proprio difensore di fiducia, e ne chiede l’annullamento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Violazione di legge processuale, per avere la Corte d’appello omesso di dichiarare la nullita’ dell’avviso ex articolo 415 bis c.p.p., dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio per difetto di notifica; al riguardo, il ricorrente evidenzia che – contrariamente a quanto ritenuto dal Collegio del gravame – la notifica dell’avviso ex articolo 415 bis c.p.p., compiuta il 10 giugno 2014 presso l’abitazione della sorella dell’imputato, non puo’ ritenersi ritualmente perfezionata per il fatto che egli abbia ritirato l’atto rifiutandosi di firmare la relata di notifica, di tal che risultano invalide anche le successive notificazioni in detto luogo ai sensi dell’articolo 161 c.p.p., comma 2; sotto diverso profilo, l’impugnante rimarca che all’epoca di tali notifiche era irreperibile, non aveva nominato un difensore di fiducia ed era incapace di intendere e di volere.
2.2. Mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, per avere la Corte omesso di disporre la perizia medico psichiatrica in ordine alla capacita’ di stare in giudizio.
2.3. Mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, per avere la Corte omesso di applicare il minimo della pena, di disporre la massima diminuzione per le circostanze attenuanti generiche nonche’ di concedere la sospensione condizionale della pena, limitandosi a confermare la decisione di primo grado, senza considerare che l’imputato sta frequentando regolarmente i servizi territorialmente competenti e sta assumendo le cure farmacologiche sicche’ non sussiste nell’attualita’ il pericolo di reiterazione criminosa.
2.4. Mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, per avere la Corte confermato l’applicazione della misura di sicurezza della liberta’ vigilata sebbene non sussista il rischio di reiterazione di condotte delittuose.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. Tutte le deduzioni mosse col ricorso costituiscono pedissequa riproduzione delle censure gia’ dedotte in appello e non si confrontano con le considerazioni svolte dalla Corte territoriale in risposta. Il che, secondo i consolidati principi espressi da questa Corte, comporta l’inammissibilita’ dei motivi, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
3. Ad ogni modo, le censure dedotte dal (OMISSIS) sono all’evidenza destituite di fondamento.
3.1. Mette conto di rammentare che, secondo l’articolo 161 c.p.p., comma 2, fuori dal caso in cui l’imputato abbia eletto o dichiarato domicilio su invito del giudice, del pubblico ministero o della polizia giudiziaria nel primo atto compiuto col proprio intervento, “l’invito a dichiarare o eleggere domicilio e’ formulato con l’informazione di garanzia o con il primo atto notificato per disposizione dell’autorita’ giudiziaria. L’imputato e’ avvertito che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneita’ della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l’atto e’ stato notificato”.
Tanto si e’ realizzato nella specie, la’ dove – come rilevato dal Collegio del gravame (e verificato direttamente da questa Corte che, in caso di denuncia di error in procedendo, e’ giudice anche del fatto; v. ex plurimis Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro e altri, Rv. 220092) -, (OMISSIS) non ha mai eletto domicilio e la (prima) notifica della informazione di garanzia e dell’avviso di conclusione delle indagini e’ stata eseguita presso l’abitazione della sorella con ricezione a mani proprie da parte dell’imputato, il quale ha ritirato detti atti pur rifiutando di firmare la relata. Le notifiche successive (quelle dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio) sono state disposte nel medesimo luogo (cioe’ al domicilio della sorella).
A fronte dell’omessa dichiarazione o elezione di domicilio dopo la prima notificazione dell’avviso ex articolo 415 bis c.p.p., unitamente all’informazione di garanzia (recante appunto l’invito ad attivarsi in tal senso), del tutto legittimamente le successive notificazioni sono state eseguite nel luogo in cui il primo atto e’ stato regolarmente notificato, id est al domicilio della sorella.
3.2. Ne’ e’ revocabile in dubbio che debba ritenersi ritualmente compiuta e dunque perfezionata la prima notifica ricevuta “a mani” dal (OMISSIS), sebbene rifiutatosi di apporre la firma sulla relata di notifica.

segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *