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Per il resto, non risulta neppure censurabile la sentenza impugnata quanto alla ricostruzione della vicenda, in ordine alla quale il ricorrente, sempre al fine di sostenere la suddetta tesi, denuncia una illogica valutazione delle fonti di prova.
Il ricorrente, invero, ponendosi in diretto confronto con il materiale probatorio raccolto, avanza censure non consentite in questa sede, neppure sotto forma di vizio di travisamento della prova, al quale, come e’ noto, e’ estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa (per tutte, Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540).
3.4. Quanto ora osservato conduce a ritenere privo di fondamento anche il quarto motivo, relativo alla violazione della regola di cui all’articolo 533 c.p.p. e al connesso vizio di motivazione.
In ogni caso, e’ sufficiente ribadire che la regola di giudizio compendiata nella formula “al di la’ di ogni ragionevole dubbio” rileva in sede di legittimita’ esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicita’ manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D’Urso, Rv. 270108).
Nella specie, il ricorrente si e’ limitato a fornire una diversa ricostruzione in fatto della vicenda, a fronte di una valutazione probatoria accolta dalla Corte di appello che non presenta i caratteri suddetti, sotto l’aspetto tanto della manifesta illogicita’ tanto della decisivita’.
3.5. Le critiche in ordine al mancato riconoscimento della circostanza di cui all’articolo 323-bis c.p. si inseriscono inammissibilmente nel merito della valutazione compiuta dalla Corte di appello, proponendo ancora una volta una alternativa lettura delle emergenze processuali.
Quel che rileva in questa sede e’ che l’apparato argomentativo sul quale la sentenza impugnata ha fondato il suo convincimento sul punto non risulti in modo manifesto illogico o errato in diritto.
La Corte di appello ha escluso infatti l’applicazione della attenuante di cui all’articolo 323-bis c.p., sul rilievo che il fatto, valutato nella sua globalita’, non si presentasse di particolare tenuita’, considerato lo scambio prospettato dagli imputati, coinvolgente il mancato approfondimento di un supposto abuso edilizio.
4. Per le considerazioni su esposte, dunque, i ricorsi devono essere rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonche’ alla rifusione, in solido, delle spese di questa fase in favore della parte civile, (OMISSIS), liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonche’, in solido, alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile (OMISSIS), liquidate complessivamente in Euro 3.500,00, oltre al 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA.
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