Integra gli estremi del reato di cui all’articolo 490 c.p., in relazione agli articoli 477 e 482 c.p., la condotta di distruzione, soppressione od occultamento delle targhe di un autoveicolo poiche’ queste costituiscono certificazioni amministrative, trattandosi di documenti che attestano la immatricolazione e l’iscrizione al pubblico registro automobilistico.
Sentenza 27 febbraio 2018, n. 9013
Data udienza 4 gennaio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente
Dott. DI STEFANO Pierlui – rel. Consigliere
Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere
Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere
Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 25/11/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
Udito l’avvocato (OMISSIS) il quale chiede l’accoglimento dei motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La corte di appello di Bologna con sentenza del 25 novembre 2016 ha confermato la condanna di (OMISSIS) per il reato di cui all’articolo 490 c.p., per aver occultato con nastro adesivo una lettera della targa della autovettura con cui circolava per renderla non riconoscibile nonche’ per il reato di resistenza a pubblico ufficiale per avere con violenza tentato di impedire ad un operatore della polizia municipale di effettuare una fotografia della targa cosi’ modificata prima che egli riuscisse ad asportarne il nastro.
La Corte di Appello, in risposta ai motivi di impugnazione, confermava la qualificazione giuridica della alterazione della targa, confermava che era stata impedita una attivita’ di ufficio, che la pena era congrua e non erano state prospettate ragioni utili a ritenere la possibilita’ di sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria.
(OMISSIS) ricorre contro tale sentenza deducendo:
Con primo motivo la violazione di legge ed il vizio della motivazione per la totale assenza di risposta ai motivi nuovi depositati in data 4 novembre 2016.
In particolare, non vi era stata risposta alla richiesta di assoluzione per particolare tenuita’ del fatto.
Con secondo motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione per essere stata ritenuta la condotta operata sulla targa della propria autovettura integrare il reato di cui all’articolo 490 c.p., e non, come dedotto, quello di cui agli articoli 477 e 482 c.p., per la contraffazione/modificazione della targa.
Con terzo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine al diniego di sostituzione della pena detentiva, ritenendo le ragioni del tutto inconsistenti.
E’ fondato il primo motivo.
Va premessa la infondatezza del secondo motivo, da valutare per primo potendo portare alla parziale assoluzione nel merito. La qualificazione giuridica del dato tipo di condotta e’ corretta perche’ “Integra gli estremi del reato di cui all’articolo 490 c.p., in relazione agli articoli 477 e 482 c.p., la condotta di distruzione, soppressione od occultamento delle targhe di un autoveicolo poiche’ queste costituiscono certificazioni amministrative, trattandosi di documenti che attestano la immatricolazione e l’iscrizione al pubblico registro automobilistico. (Fattispecie relativa all’occultamento della targa di una vettura mediante terriccio, in cui la S.C. ha escluso l’applicabilita’ della contravvenzione di cui all’articolo 102 C.d.S., riservata alle ipotesi in cui l’occultamento della targa sia stato determinato da fattori occasionali). (Sez. 5, n. 11072 del 21/10/2014 – dep. 16/03/2015, Gentile, Rv. 26310101)” (nello stesso senso si veda anche Sez. 5, n. 25766 del 07/04/2015 – dep. 18/06/2015, Zibra, Rv. 26400601).
Il primo motivo e’, invece, fondato in quanto vi era stata espressa richiesta di applicazione della disciplina della particolare tenuita’ del fatto e, a fronte di un caso per il quale la applicazione in concreto non poteva ritenersi di per se’ esclusa, non poteva omettersi del tutto la risposta. Va quindi disposto il rinvio al giudice di appello perche’ proceda all’esame della richiesta di assoluzione per particolare tenuita’ del fatto.
Il terzo motivo, invece, per la cui decisione permane l’interesse pur a fronte dell’accoglimento del primo, e’ infondato poiche’ vi era stata una motivazione della Corte di Appello al fine del diniego e il merito della scelta non puo’ essere sindacato in sede di legittimita’.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata valutazione dell’applicazione dell’articolo 131 bis c.p., e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna.
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