Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 marzo 2018, n. 5063. Le assunzioni effettuate da aziende, regionali o di enti locali, costituite in forma di societa’ di capitali e partecipate dagli enti pubblici territoriali non ricadono nel campo di disciplina del Decreto Legge n. 702 del 1978, articolo 5

Le assunzioni effettuate da aziende, regionali o di enti locali, costituite in forma di societa’ di capitali e partecipate dagli enti pubblici territoriali non ricadono nel campo di disciplina del Decreto Legge n. 702 del 1978, articolo 5, che e’ relativo agli enti locali ed alle loro aziende e dunque a soggetti costituiti come enti ed aziende pubbliche e non come societa’ di diritto privato.

Sentenza 5 marzo 2018, n. 5063
Data udienza 14 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere

Dott. LEO Antonella – Consigliere

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16276/2013 proposto da:

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 424/2012 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI sezione distaccata di SASSARI, depositata il 21/12/2012 R.G.N. 172/12;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Tribunale di Sassari (OMISSIS) – gia’ dipendente a termine in forza di quattro contratti di lavoro di (OMISSIS) e poi di (OMISSIS) spa – chiedeva accertarsi la illegittimita’ del termine apposto all’ultimo dei contratti, intercorso per il periodo 1 luglio 2009 – 15.1.2010, precisando di avere promosso separato giudizio davanti a Tribunale di Nuoro per i primi tre.

Il giudice del lavoro, con sentenza del 26.1.2012 (nr. 71/2012), accoglieva la domanda.

Con sentenza del 5.12-21.12.2012 (nr. 424/2012), la Corte d’appello di Cagliari – sez. distaccata di Sassari, in parziale riforma della statuizione del primo giudice, respingeva la domanda volta alla conversione del contratto a termine in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condannava l’azienda al risarcimento del danno, in misura di 2,5 mensilita’ dell’ultima retribuzione.

Per quanto in questa sede rileva, la Corte territoriale riteneva applicabile il Decreto Legge n. 702 del 1978, articolo 5, non abrogato dalle leggi successive, che aveva introdotto l’obbligo del concorso pubblico per le assunzioni effettuate dagli enti locali e dalle loro aziende e consorzi, fatto divieto agli enti locali di stipulare contratti a tempo determinato e previsto la risoluzione di diritto dei rapporti di durata superiore a 90 giorni nell’anno solare.

Tale norma non era incompatibile con il Decreto Legislativo n. 368 del 2001.

D’altro canto, della L. n. 133 del 2008, articolo 2 bis, prevedeva, per la medesima finalita’ di non gravare sul bilancio dello Stato, che le limitazioni ed i divieti di assunzione di personale di cui al Decreto Legislativo n. 368 del 2001, articolo 35, si applicassero anche alle societa’ a partecipazione pubblica che gestivano servizi pubblici locali.

Alla identica conseguenza della impossibilita’ di riconoscere la natura a tempo indeterminato del rapporto si perveniva sul rilievo che la Regione Sardegna – che aveva competenza legislativa primaria in ordine ai rapporti di lavoro dei dipendenti propri e degli enti o consorzi gestiti e controllati – con la legge regionale istitutiva di (OMISSIS) (nr. 16 del 1974), stabiliva, all’articolo 23, che il personale era assunto esclusivamente attraverso concorso pubblico.

La norma – vigente anche dopo la trasformazione della azienda regionale in spa, avvenuta con legge regionale del dicembre 2005 -escludeva la applicabilita’ ad (OMISSIS) del Decreto Legislativo n. 368 del 2001, limitatamente alle conseguenze della nullita’ del termine ed era conforme all’articolo 97 Cost..

Per effetto della nullita’ del termine doveva essere riconosciuto unicamente il risarcimento del danno che, nella assenza di una specifica regolamentazione, andava liquidato ai sensi della L. n. 183 del 2010, articolo 32.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza (OMISSIS), articolato in quattro motivi.

Ha resistito con controricorso (OMISSIS) spa, illustrato con memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la parte ricorrente ha denunziato violazione e falsa applicazione della Legge Regionale Sardegna 20 giugno 1974, n. 16 e Legge Regionale Sardegna 7 dicembre 2005, n. 21, articolo 117 Cost. e della L. Cost. 28 febbraio 1948, n. 3, recante approvazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna nonche’ illegittimita’ costituzionale della medesima Legge Regionale Sardegna 20 giugno 1974, n. 16, in relazione agli articoli 3 e 117 Cost. ed alla L. Cost. n. 3 del 1948.

La censura afferisce alla statuizione di applicabilita’ alla fattispecie di causa dell’obbligo di assunzione per concorso previsto dalla Legge Regionale Sardegna n. 16 del 1974, articolo 23, dal quale la Corte di merito faceva discendere il divieto della costituzione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro.

Il ricorrente ha osservato:

– che il suddetto articolo 23 non prevedeva una sanzione di nullita’ dei contratti di lavoro stipulati in assenza di concorso

– che la norma, diversamente interpretata, sarebbe stata in contrasto con la Legge Costituzionale n. 3 del 1948, contenente lo statuto della Regione Sardegna. Tale disposizione, all’articolo 3, nell’attribuire potesta’ legislativa alla Regione Sardegna nella materia dell’ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e dello stato giuridico ed economico del personale, ne prevedeva l’esercizio “in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali…”. La interpretazione della Legge Regionale n. 16 del 1974, articolo 23, accolta in sentenza era invece in contrasto con la direttiva CE 1999/70 – (che imponeva la adozione di misure di prevenzione degli abusi derivanti dalla successione di contratti a termine)- e difforme dai principi dell’ordinamento giuridico nazionale (che prevedevano la conversione del rapporto in caso di abuso del contratto a termine).

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