L’istanza di revoca o di modifica della misura cautelare deve essere notificata alla persona offesa anche in assenza di una formale dichiarazione o lezione di domicilio.
Sentenza 22 febbraio 2018, n. 8691
Data udienza 14 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente
Dott. AGLIASTRO Mirella – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere
Dott. SCALIA Laura – Consigliere
Dott. D’ARCANGELO Fabriz – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 27/06/2017 del Tribunale di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Fabrizio D’Arcangelo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. PICARDI Antonietta, che ha inammissibilita’ del ricorso; concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello interposto ex articolo 310 cod. proc. pen. da (OMISSIS) avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza difensiva volta ad ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere in atto, sul rilievo che l’istanza non era stata notificata alla persona offesa, secondo quanto previsto dall’articolo 299 cod. proc. pen., comma 3.
2. (OMISSIS) ricorre personalmente avverso tale ordinanza e ne chiede l’annullamento, deducendo, con unico motivo, la violazione dell’articolo 606 cod. proc. pen., comma 1, lettera b) e c).
Si duole il ricorrente che, nel dichiarare l’inammissibilita’ dell’appello cautelare, il Tribunale di Bologna aveva violato i limiti del principio devolutivo.
Il Tribunale chiamato a decidere sull’appello proposto ex articolo 310 puo’, infatti, dichiarare la inammissibilita’ del gravame soltanto in presenza di una delle cause tipizzate dalla articolo 592 cod. proc. pen. e non gia’ appropriarsi di competenze del Giudice per le indagini preliminari, quale quella di rilevare la inammissibilita’ della istanza ai sensi dell’articolo 299 cod. proc. pen., comma 3.
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