Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 22 febbraio 2018, n. 8691. L’istanza di revoca o di modifica della misura cautelare deve essere notificata alla persona offesa anche in assenza di una formale dichiarazione o lezione di domicilio.

segue pagina antecedente
[…]

In tale prospettiva interpretativa, si rileva come il legislatore, nel tentativo di bilanciare i contrapposti interessi (della vittima ad essere informata, assistita e protetta e dell’autore del reato a non vedere compressa la propria aspirazione alla liberta’), abbia inteso limitare tale onere informativo all’ipotesi in cui la persona offesa si sia effettivamente interessata della vicenda processuale, attivandosi mediante la nomina di un difensore, ovvero eleggendo domicilio e, quindi, rendendosi reperibile, escludendo tale obbligo nel caso in cui la parte lesa si sia completamente disinteressata della dinamica del processo.

Secondo un diverso orientamento della giurisprudenza di legittimita’, invece, la istanza di revoca o di modifica della misura cautela deve essere notificata alla persona offesa anche in assenza di una formale dichiarazione o elezione di domicilio (Sez. 2, n. 19704 del 01/04/2016; Sez. 3, n. 13610 del 3/03/2015; Sez. 2, n. 52127 del 19/11/2014).

5. Ritiene, tuttavia, il Collegio che tale ultima interpretazione sia quella preferibile alla stregua di rilievi di ordine esegetico, sistematico e funzionale.

Ad onta delle contrarie indicazioni reperibili nei lavori parlamentari, la locuzione “salvo che non” contenuta nella norma non esprime, infatti, una condizione per l’esercizio del diritto di partecipazione, bensi’ prescrive solo la prevalenza della notifica nel luogo eventualmente eletto sulla notifica diretta.

Invero la norma prevede solo distinte modalita’ di notifica dell’istanza, a seconda che la persona offesa abbia nominato un difensore di fiducia, nel qual caso si considera ivi domiciliata (ex articolo 33 disp. att. cod. proc. pen.), o non lo abbia nominato, nel qual caso la notifica andra’ eseguita alla persona offesa, personalmente, salva l’ipotesi in cui questa abbia eletto o dichiarato il domicilio per cui la notifica (al fine, ad esempio, di celare il proprio attuale domicilio al proprio aggressore) ed in tal caso la stessa verra’ ivi eseguita in deroga a quanto previsto dall’articolo 33 disp. att. cod. proc. pen..

L’inciso “salvo che in quest’ultimo caso essa non abbia provveduto ad eleggere o dichiarare un domicilio”, deve, quindi, intendersi quale eccezione alla regola secondo cui la persona offesa che ha nominato il difensore, e’ sempre ed incondizionatamente presso di lui domiciliata.

In tale caso deve, pertanto, ritenersi prevalente la notifica presso il domicilio eletto o dichiarato e non puo’ ricavarsi dalla omessa indicazione del domicilio o dalla mancata nomina del difensore la decadenza della persona offesa dal diritto a ricevere la notifica dell’istanza e prendere parte alla vicenda cautelare.

6. Significativa si rivela anche la ratio sottesa a tale modifica al testo del codice di rito, avendo il legislatore della riforma inteso garantire alla vittima del reato commesso con violenza alla persona, in termini ampi ed incondizionati, il diritto all’informazione, alla protezione in ossequio alla direttiva 2012/29/UE (considerando 19), ove all’articolo 1 si legge che “Scopo della presente direttiva e’ garantire che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali. Gli Stati membri assicurano che le vittime siano riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile, personalizzata, professionale e non discriminatoria, in tutti i contatti con servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa o con un’autorita’ competente operante nell’ambito di un procedimento penale…”.

Ne’ d’altra parte paiono fondate le pur comprensibili preoccupazioni manifestate da parte della dottrina circa l’eccessiva onerosita’ dell’incombente della notificazione della istanza cautelare rispetto ai diritti dell’imputato, in relazione alla necessita’ di reperire il domicilio della persona offesa che non abbia eletto domicilio o nominato difensore di fiducia.

Tali difficolta’ operative sono, infatti, superabili alla stregua del canone della ordinaria diligenza esigibile nella fattispecie concreta e, segnatamente, considerando destinatari della notifica solo le persone offese i cui dati identificativi siano immediatamente ricavabili dal fascicolo processuale.

Nella specie, peraltro, essendo la parte lesa il coniuge del ricorrente, era certamente noto il domicilio della stessa ed in caso di allontanamento dal domicilio per destinazione ignota, nessun onere di ricerca grava sulla parte istante.

7. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria e’ tenuta agli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, articolo 22, comma 5.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1-ter.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *