L’inammissibilità delle doglianze che ripropongono in Cassazione questioni di merito e che le circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis possono essere concesse solo ove ricorrano elementi di segno positivo che effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità a delinquere dell’imputato.
Sentenza 14 dicembre 2017, n. 55828
Data udienza 17 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente
Dott. TRONCI Andrea – Consigliere
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere
Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere
Dott. BASSI Alessand – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 17/03/2016 della Corte d’appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa BASSI Alessandra;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSSI Agnello, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udito il difensore, avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza del 12 marzo 2015, con cui il Tribunale di Genova ha condannato (OMISSIS) alla pena di legge per il reato di cui all’articolo 388 c.p., comma 4, perche’, quale proprietario nominato custode, sottraeva i beni presenti presso (OMISSIS) di (OMISSIS), sottoposti al pignoramento dai funzionari di (OMISSIS) S.p.A. in relazione ad un debito tributario di circa venti milioni di Euro; beni che non venivano rinvenuti dall’incaricato dell’Istituto delle vendite giudiziarie in occasione degli accessi del 2011 e del 2012.
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