Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 14 dicembre 2017, n. 55828. L’inammissibilità delle doglianze che ripropongono in Cassazione questioni di merito

[….segue pagina antecedente]

2. (OMISSIS) ricorre avverso la sentenza, a mezzo del difensore di fiducia Avv. (OMISSIS), e ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
2.1. violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all’articolo 388 c.p., comma 4; il ricorrente evidenzia, per un verso, che la Corte d’appello ha confermato la condanna sulla base di una sorta di responsabilita’ oggettiva in ragione di una semplice mancata o carente vigilanza sui beni custoditi nella villa, la’ dove – come dichiarato da diversi testimoni – egli risiedeva di regola all’estero (in (OMISSIS)); per altro verso, che – contrariamente a quanto assunto dal Collegio di merito – (OMISSIS) non era l’unico soggetto interessato ad appropriarsi dei beni sequestrati, dal momento che, nella villa, dimoravano altre persone;
2.2. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in relazione all’articolo 530 c.p.p., comma 2, per avere il Giudice del gravame confermato il giudizio di colpevolezza sebbene sussista il fondato dubbio che altre persone, che dimoravano nella villa, abbiano sottratto i beni sottoposti al pignoramento;
2.3. violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli articoli 133 e 62-bis cod. pen., per avere la Corte distrettuale denegato l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche con una motivazione del tutto generica, valorizzando, da un lato, precedenti criticita’ giudiziarie dell’imputato, da ritenere irrilevanti; dall’altro lato, il suo comportamento processuale e, segnatamente, la mancata partecipazione al dibattimento, giustificata da evidenti ragioni di residenza.
3. Con la memoria depositata in cancelleria, il difensore di (OMISSIS) ha prodotto copia della sentenza definitiva del 16 febbraio 2017, con la quale – a dire del patrono – la Corte d’appello di Genova, sezione prima civile, avrebbe confermato l’annullamento, disposto con sentenza del Tribunale di Chiavari, del pignoramento promosso da (OMISSIS) S.p.A. in relazione ai beni oggetto del presente procedimento.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5. Il ricorrente sottopone al vaglio di questa Corte le stesse doglianze ed i medesimi argomenti gia’ dedotti in appello e non si confronta con le convincenti risposte date al riguardo dal Collegio di merito. Cio’ rende aspecifici e dunque generici i motivi, la’ dove omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
6. D’altra parte, le censure mosse dal (OMISSIS) in ordine alla valutazione delle prove ed alla ricostruzione storico fattuale della vicenda sono chiaramente volte ad ottenere una rivisitazione su profili di merito, non consentita nella sede di legittimita’, dovendo questa Corte limitarsi a ripercorrere l’iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l’insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilita’ di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
6.1. Il discorso giustificativo svolto dal Collegio d’appello e’ d’altronde ineccepibile, la’ dove da’ conto degli specifici elementi a carico tratti dalle risultanze probatorie e poggia su di una plausibile ricostruzione della vicenda.
Ed invero, il Giudice del gravame ha rilevato: a) come non vi sia prova in atti della sua permanenza costante ed ininterrotta in (OMISSIS); b) come l’imputato – nella sua qualita’ di proprietario dei beni pignorati, nominato custode giudiziale degli stessi – mantenesse la disponibilita’, sia pure indiretta, dei beni pignorati anche nei periodi in cui egli si trovava all’estero; c) come, in caso di effettiva impossibilita’ ad adempiere alla sua funzione di custode giudiziale, egli avrebbe potuto e dovuto – come costituiva suo preciso onere – chiedere all’autorita’ procedente di essere sostituito; d) come, all’epoca dei fatti, non risulti essere stata sporta alcuna denuncia di furto da parte dell’imputato o da persona da questi delegata (v. pagina 1 e 2 della sentenza).

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *