Rapporti intercorrenti tra la fattispecie di reato di cui all’art. 346 bis c.p. e il concorso nel reato di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 13 aprile 2018, n. 16510.

Qualità di concorrente nel reato di corruzione, sia pure in qualita’ di intermediario, tra coloro che versano le somme di denaro e il Pubblico ufficiale che le riceve, posto che, per un verso, la differenza tra il delitto di corruzione e il delitto di cui all’articolo 346 bis c.p. va rinvenuta proprio nella circostanza che, nel secondo, il denaro o le altre utilita’ sono destinate solo a retribuire l’intervento dell’intermediario e non possono essere destinate al Pubblico ufficiale e, per l’altro, una intermediazione appunto finalizzata e realizzare il collegamento tra corruttore e corrotto concreta un concorso nel reato di corruzione.

Sentenza 13 aprile 2018, n. 16510
Data udienza 27 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. GIANESINI Mauriz – rel. Consigliere

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere

Dott. D’ARCANGELO Fabrizio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 30/12/2017 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MAURIZIO GIANESINI;

lette/sentite le conclusioni del PG Dr. MARIELLA DE MASELLIS che conclude per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore l’avv. (OMISSIS), difensore di fiducia di (OMISSIS), chiede l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Difensore di (OMISSIS) ha proposto ricorso per Cassazione contro l’ordinanza con la quale il Tribunale di PALERMO, in sede di riesame, ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa in riferimento ai reati di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio di cui ai capi 19, 20, 21, 22 e 26 per avere l’indagato, quale Capitano di Macchina e docente presso lo Studio (OMISSIS) nonche’ membro della Segreteria Nazionale del Sindacato Comandanti e Direttori di Macchina ricevuto somme di denaro per agire come intermediario tra i candidati all’esame di abilitazione professionale di “Coperta” e “Macchina” e (OMISSIS), membro della Commissione di esame e percio’ Pubblico ufficiale, e per intervenire personalmente presso la Commissione esaminatrice garantendo agi esaminandi un agevole superamento della prova.

2. Il ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso per violazione di legge penale sostanziale e vizi di motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e).

2.1 Con una prima prospettazione, il ricorrente, dopo aver affermato di aver organizzato corsi a pagamento per la preparazione all’esame di “Direttore di Macchina”, ha ribadito che il (OMISSIS) non aveva mai fatto parte della Commissione per gli esami appunto di “macchina” che si tenevano in ogni caso solo dopo quelli di “Coperta”, quando lo stesso (OMISSIS) aveva esaurito la propria pubblica funzione di membro della relativa Commissione, con conseguente non configurabilita’ in capo a quest’ultimo della qualifica di Pubblico Ufficiale.

2.2 Con una seconda prospettazione, poi, il ricorrente ha sottolineato che il denaro versato dai concorrenti non era destinato a retribuire il compimento di atti contrari ai doversi di ufficio ma a compensare le lezioni private e anche la mediazione svolta verso i commissari di esame verso i quali il ricorrente vantava capacita’ di influenza, cosi’ che il fatto andava tutt’al piu’ diversamente qualificato come violazione della disposizione di cui all’articolo 346 bis c.p., difettando poi radicalmente qualsiasi indicazione indiziaria in ordine al coinvolgimento nel presunto accordo corruttivo di uno o piu’ membri della Commissione.

Il ricorrente, del resto, si era limitato esclusivamente a raccomandare ai membri della Commissione i candidati che preparava privatamente, come dimostrato dal contenuto di una intercettazione telefonica tra (OMISSIS) e (OMISSIS), membro della Commissione di esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato e va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex articolo 616 c.p.p..

2. Va chiarito preliminarmente che i fatti contestati nelle imputazioni preliminari al (OMISSIS) descrivono piu’ episodi di corruzione che vedono coinvolto, come Pubblico ufficiale al quale era stata data o promessa una somma di denaro, il (OMISSIS), membro della Commissione per gli esami per la abilitazione professionale di “Coperta” presso la Direzione Marittima di Palermo mentre l’atto o gli atti contrari ai doveri di ufficio sono stati individuati, sempre nelle imputazioni preliminari, nella indicazione preventiva da parte dello stesso (OMISSIS) delle materia e degli argomenti che sarebbero stati affrontati durante l’esame e l’intervento presso la Commissione esaminatrice per assicurare il buon esito dell’esame tecnico-nautico.

Il ruolo del ricorrente, qualificato nella motivazione dell’ordinanza impugnata in termini di concorso nel reato di corruzione, e’ descritto come quello dell’intermediario tra coloro che frequentavano i corsi organizzati dai due in un Centro di formazione e pagavano le relative quote e il (OMISSIS) stesso, unico per il quale c’e’ una concreta indicazione di corresponsione di somme di denaro.

3. Chiarito quanto sopra, va allora affermato che la prima delle due prospettazioni critiche sopra accennate, quella che afferma che il (OMISSIS), membro delle sole Commissioni di esame di “Coperta”, non aveva in realta’ mai rivestito lo status di Pubblico ufficiale in riferimento agli esami di “Macchine”, solo per il superamento dei quali il (OMISSIS) organizzava i suddetti corsi a pagamento, ha trovato convincente e logica confutazione nella osservazione del Tribunale secondo la quale i dati di fatto accertati nelle indagini preliminari avevano chiarito che il (OMISSIS) era membro anche della Commissione per gli esami di “Macchina” essendo stato nominato in un unico contesto come membro di entrambe le Commissioni, tanto che egli era costantemente presente anche allo svolgimento degli esami di “Macchina” e risulta aver organizzato le relative sessioni in modo che gli allievi della scuola di cui si e’ detto fossero assegnati a Commissari compiacenti.

3.1 Questa sostanziale duplicita’ di ruolo ma unicita’ di attribuzione della relativa qualifica pubblica e’ testimoniata poi dall’esito di intercettazioni dalle quali emerge che i partecipi del corso di “Macchina”, dove il (OMISSIS) svolgeva il ruolo di docente, erano a conoscenza e apprezzavano le possibilita’ di ubiguo intervento e di fattiva influenza dello stesso (OMISSIS) in ciascuna delle due separate Commissioni di esame di cui si e’ detto.

4. Circa il ruolo materialmente attribuibile al (OMISSIS) e alla qualificazione giuridica dello stesso, deve essere sottolineata con particolare rilievo l’affermazione del Tribunale che ha ricordato come l’indagato avesse riconosciuto che la somma di 3.000 Euro corrisposta dagli allievi del corso di “Macchina”, erano destinati, oltre che a pagare le relative prestazioni, ad essere suddivisi equamente con lo stesso (OMISSIS) che gestiva la preparazione degli esami di “Coperta” e quindi, si deduce, alla retribuzione del Pubblico ufficiale per gli atti contrari ai doveri di ufficio quali quelli sopra individuati.

4.1 In questo contesto, il ruolo materialmente svolto dal ricorrente e’ stato persuasivamente ricostruito, sulla base delle conversazioni intercettate, come quello di chi aveva in alcune occasioni ingaggiato direttamente i candidati e di chi si era comunque avvalso, dietro pagamento di somme di denaro che rappresentavano non solo il corrispettivo della prestazione corrisposta ma anche e soprattutto il prezzo della intercessione diretta o mediata del (OMISSIS) per la gestione materiale del profilo organizzativo dell’esame, della influenza di quest’ultimo; se cosi’ stanno le cose, non c’e’ dubbio allora che la condotta attribuita al ricorrente sia a tutti gli effetti quella del concorrente nel reato di corruzione, sia pure in qualita’ di intermediario tra coloro che versavano le somme di denaro e il Pubblico ufficiale che le riceveva, posto che, per un verso, la differenza tra il delitto di corruzione di cui qui si discute e il delitto di cui all’articolo 346 bis c.p. va rinvenuta proprio nella circostanza che, nel secondo, il denaro o le altre utilita’ sono destinate solo a retribuire l’intervento dell’intermediario e non possono essere destinate al Pubblico ufficiale (Cass. Sez. 6 del 14/12/2016 n. 4113, Rigano, Rv 269736) e, per l’altro, una intermediazione appunto finalizzata e realizzare il collegamento tra corruttore e corrotto concreta un concorso nel reato di corruzione (Cass. Sez. 6 del 20/10/2016 n. 3606, Bonanno, Rv 269348).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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