Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 11 ottobre 2017, n. 46792. Nullo perché privo di autonoma valutazione l’ordinanza cautelare se il gip si limita a copiare quanto affermato dal Pm

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Tirando le fila del discorso qui brevemente sintetizzato, nulla osta alla pedissequa trascrizione, senza alcuna aggiunta, degli elementi fattuali della vicenda cautelare – ad esempio, gli esiti di una perquisizione o le dichiarazioni, anche in forma sintetica, rilasciate da una persona informata sui fatti trattandosi del substrato oggettivo alla base della richiesta, prima, e della statuizione assunta, poi. Mentre, per cio’ che concerne il profilo squisitamente valutativo, e’ imprescindibile che esso sia esplicitato, trattandosi del dato realmente qualificante della decisione assunta, premessa necessitata per l’eventuale esercizio successivo della facolta’ d’impugnazione delle parti e quindi, per cio’ che concerne l’indagato, per la concreta attuazione del diritto di difesa. Essendo solo il caso di puntualizzare che non vi sono schemi rigidi, l’ottemperanza ai quali consenta automaticamente di ritenere soddisfatto il requisito dell’autonoma valutazione, poiche’ cio’ che qui rileva e’ semmai – per adottare una definizione di stampo civilistico – un’obbligazione di risultato, rispetto alla quale il giudice e’ pienamente libero di adottare le forme reputate piu’ opportune, purche’ idonee a dare contezza della propria delibazione, da tanto discendendo il ripudio delle formule stereotipate di cui alla massima in precedenza citata, proprio perche’ atte a risolversi in un mero simulacro verbale, privo di reale contenuto per la sua capacita’ di attagliarsi ad ogni e piu’ svariata ipotesi.
Di qui la coerente conclusione, nel senso della sussistenza della nullita’ prevista dall’articolo 292 c.p.p., in presenza di un’ordinanza priva di motivazione sul punto, ovvero con motivazione meramente apparente, in quanto non significativa di uno specifico apprezzamento del quadro indiziario (v. Sez. 6, sent. n. 44605 dell’01.10.2015, Rv. 265349). Conclusione che non puo’ che essere ribadita e fatta propria dal Collegio, a tal fine segnalandosi, proprio in ragione dell’assoluta gravita’ delle conseguenze che ne scaturiscono, alla luce della specifica ed insuperabile previsione di nullita’ introdotta nell’articolo 309 dalle modifiche apportatevi dalla L. n. 47 del 2015, che il difetto di autonoma valutazione e’ ipotesi che va tenuta rigorosamente distinta da quella di una motivazione insufficiente e, come tale, suscettibile di essere “sanata” dall’intervento del giudice del riesame, ferma naturalmente la possibilita’ di far valere in sede di legittimita’ – ove ne ricorrano le condizioni – il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e).
3. Facendo dunque applicazione dei principi fin qui enunciati al caso di specie, si ha che, all’esito della trascrizione integrale di circa 90 pagine tratte dalla complessiva richiesta del p.m., il g.i.p. ha esclusivamente rilevato che le risultanze in atti (“Intercettazioni, pedinamenti, osservazioni dirette da parte della polizia giudiziaria e, soprattutto, i sequestri operati delle sostanze stupefacenti grazie proprio alla attivita’ di intercettazione e al complesso delle operazioni di indagine”) offrono dimostrazione convincente “della esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di ciascuno degli indagati”, in particolare i contenuti delle captazioni – “criptici e con gergalita’ simboliche, come e’ consueto in casi del genere allorquando e’ necessario mascherare sottostanti condotte criminose” – valendo ad escludere la possibilita’ di ipotetiche ricostruzioni alternative.
Ora, se si considera che quanto precede esaurisce la motivazione, in forza della quale e’ stata adottata la misura non solo nei confronti dello (OMISSIS), ma anche di ulteriori 17 soggetti e per una pluralita’ di imputazioni provvisorie, in ragione della molteplicita’ di quelle relative ai reati fine, in aggiunta all’incolpazione avente ad oggetto il reato associativo ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, agevole e’ la conclusione che, nella presente vicenda processuale, non si e’ assolutamente in grado di comprendere se e quale sia stata l’operazione valutativa compiuta dal g.i.p. Il che e’ ancor piu’ vero, ove si tenga conto: 1) che le anzidette e plurime ipotesi di reato non vedono affatto coinvolti indistintamente tutti gli indagati; 2) che allo (OMISSIS), con peculiare riferimento all’ipotizzato addebito associativo, e’ ascritto un ruolo qualificato, di cui non v’e’ traccia nelle parole del g.i.p.; 3) che, dalla trascrizione della richiesta del p.m., emerge come un ruolo assolutamente centrale nello sviluppo delle indagini sia stato svolto dalle risultanze delle captazioni autorizzate, connotate peraltro – come dalla esplicita, richiamata ammissione del g.i.p. – da linguaggio criptico, che avrebbe dovuto pertanto essere oggetto di valutazione critica, atta a dar conto del significato di volta in volta attribuito, quanto meno ai passaggi intercettati piu’ significativi ai fini della conferma della prospettazione accusatoria, in ipotesi alla luce delle emergenze delle conseguenti indagini svolte, laddove la sintesi che risulta dalla ricordata istanza a firma del magistrato inquirente riporta tout court il risultato finale di tale operazione logica, compiuta sulla scorta di una pregressa chiave di lettura rimasta del tutto ignota ed in nessun modo chiarita dal g.i.p., la trama del cui ragionamento non risulta percio’ ricostruibile e verificabile.
Merita, dunque, di essere condivisa la censura difensiva in ordine al carattere meramente apparente della motivazione di cui trattasi, non aggirabile sulla base della valutazione meramente nominalistica effettuata dal Tribunale, che, all’esito dell’affermata legittimita’ del ricorso alla motivazione per relationem, ha ravvisato l’esistenza, nel provvedimento genetico, di un apparato motivazionale “ineccepibile sotto il profilo formale”, senza tuttavia rappresentare i passaggi concreti che sarebbero significativi dell’autonomo apprezzamento compiuto dal g.i.p. e, anzi, riconoscendo la sintomatica carenza del provvedimento medesimo, sul piano della rappresentazione delle esigenze cautelari, “affidata a poche righe di stile”.
S’impongono, quindi, le conseguenze di legge di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, nonche’ quella emessa del g.i.p. del Tribunale di Trento in data 01.03.2017 e, per l’effetto, dispone l’immediata scarcerazione di (OMISSIS), se non detenuto per altra causa.

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