La ratio delle norme sul diritto dei familiari dell’assegnatario d’un alloggio di edilizia residenziale pubblico a permanere nel godimento dell’immobile, dopo la morte dell’assegnatario, è la solidarietà familiare ed il diritto alla casa, ratio insussistente rispetto al coabitante per ragioni di lavoro, di servizio o di ospitalità; la mera coabitazione per esigenze lavorative, infatti, non dà luogo ad un consorzio familiare, e non legittima l’equiparazione del dipendente ai membri della famiglia.
Corte di Cassazione
sezione sesta civile
ordinanza 18 maggio – 19 ottobre 2017, n. 24665
Presidente Amendola – Relatore Rossetti
Fatto e diritto
Rilevato che:
nel 2009 la signora A.A.H. convenne dinanzi al tribunale di Genova il Comune della medesima città, allegando che:
– svolgeva da tempo l’attività di assistenza personale (c.d. “badante”) in favore della signora F.G. ;
– F.G. era assegnataria di un appartamento di proprietà comunale, sito a (omissis) ;
– sin dal 25 luglio 2007 la ricorrente aveva fissato la propria residenza in quell’appartamento;
– dopo la morte di F.G. , avvenuta il (omissis) , l’odierna ricorrente era rimasta nella detenzione dell’alloggio, continuando a pagare il canone di locazione, oltre che a provvedere all’ordinaria manutenzione dell’appartamento;
– nel 2009, con proprio provvedimento amministrativo, il Comune le aveva intimato il rilascio dell’immobile, in quanto detenuto sine titolo, concludeva pertanto la ricorrente chiedendo che fosse dichiarato nullo l’avviso di rilascio intimatole dal Comune, sul presupposto che quest’ultimo avesse per facta concludentia stipulato con l’odierna ricorrente un nuovo contratto di locazione;
con sentenza numero 1110 del 2011, il tribunale di Genova rigettò la domanda;
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