Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 9 marzo 2018, n. 5817. In tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacita’ di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini delle statuizioni afferenti l’assegno di mantenimento

In tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacita’ di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini delle statuizioni afferenti l’assegno di mantenimento; tale attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilita’ di svolgimento di un’attivita’ lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche.

Ordinanza 9 marzo 2018, n. 5817
Data udienza 15 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 717/2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5837/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/05/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

RILEVATO

che:

(OMISSIS) propone ricorso per cassazione, in due motivi, avverso la sentenza con la quale la corte d’appello di Roma, in controversia relativa alla separazione personale tra la predetta (OMISSIS) e il marito (OMISSIS), ha rigettato la doglianza relativa alla revoca dell’assegno di mantenimento; l’intimato si e’ difeso con controricorso;

le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

la corte del merito ha disatteso il gravame; affermando (1) che la (OMISSIS) aveva ammesso di aver rifiutato varie proposte di lavoro, di cui aveva peraltro allegato la strumentalita’, per non essere stati i colloqui finalizzati a vere assunzioni; (2) che le deduzioni riguardo alla detta strumentalita’ delle proposte erano rimaste del tutto sfornite di riscontro;

il primo motivo, col quale la ricorrente denunzia la nullita’ della sentenza e del procedimento, in relazione all’articolo 112 c.p.c., per omessa pronunzia su un motivo di gravame, nonche’ la violazione e falsa applicazione dell’articolo 183 c.p.c., comma 6, articoli 115 e 116 c.p.c. per inidoneita’ dei documenti a fondare il giudizio espresso, e’ inammissibile giacche’: (a) dal ricorso non e’ minimamente spiegato, in prospettiva di autosufficienza, quale sarebbe stato il motivo oggetto di omissione di pronunzia una volta che dalla sentenza risulta che solo la questione sopra detta, della revoca dell’assegno di mantenimento, era stata consegnata al gravame; (b) la doglianza relativa alla presunta inidoneita’ dei documenti si risolve in un sindacato di fatto circa l’esito della valutazione probatoria;

il secondo motivo, col quale la ricorrente nuovamente denunzia la nullita’ della sentenza in relazione all’articolo 112 c.p.c., per omessa pronunzia su motivo di gravame, e la violazione e falsa applicazione dell’articolo 156 c.c., e’ in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato: il motivo e’ inammissibile nel riferimento alla violazione dell’articolo 112 c.p.c., per difetto di autosufficienza, non essendo riportati gli asseriti ulteriori motivi di gravame che si dice non considerati dalla corte d’appello; ed e’ manifestamente infondato in relazione all’articolo 156 c.c., perche’, in tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacita’ di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini delle statuizioni afferenti l’assegno di mantenimento; tale attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilita’ di svolgimento di un’attivita’ lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (cfr. per tutte Cass. 18547-06; n. 3502-13);

l’impugnata sentenza ha escluso il diritto al mantenimento sul rilievo di essere stata la ricorrente ben in grado di procurarsi redditi adeguati, stante la pacifica esistenza di proposte di lavoro, le quali proposte immotivatamente non erano state accettate;

si tratta di una valutazione in punto di fatto, non censurata sul versante della motivazione e non in contrasto con l’insegnamento di questa Corte;

il ricorso va quindi definito con pronuncia di manifesta infondatezza;

le spese seguono la soccombenza;

peraltro la ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con conseguente prenotazione a debito del contributo unificato (Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 131, comma 2); per tale ragione non opera l’articolo 13, comma 1-quater, stesso D.P.R..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfettario di spese generali nella percentuale di legge.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

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