I parametri per la determinazione del compenso degli avvocati sono, “di regola”, quelli di cui alle tabelle, ma il “giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l’applicazione delle regole e dei criteri generali
Data udienza 22 giugno 2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18138/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE ((OMISSIS)), in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 937/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 14/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 22/06/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
RITENUTO IN FATTO
che (OMISSIS), con ricorso affidato ad un unico motivo, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma, in data 14 gennaio 2016, che rigettava il suo appello avverso la decisione del Giudice di Pace della medesima Citta’ che, a sua volta, accogliendo l’opposizione ex articolo 615 c.p.c., avverso cartella esattoriale per la somma di Euro 296,23, quale sanzione per infrazione al codice della strada, aveva liquidato, in base al Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, Euro 125,00 per compensi ed Euro 55,00 per spese, oltre accessori di legge;
che resiste con controricorso Roma Capitale, mentre non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede (OMISSIS) S.p.A.;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e’ stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, in prossimita’ della quale la ricorrente ha depositato memoria;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo, e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. e del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, per non aver il Tribunale tenuto conto dei parametri di cui al predetto D.M., operando una diminuzione dei compensi di oltre il 50% senza adeguata motivazione;
che il motivo e’ manifestamente infondato, giacche’ il Tribunale, proprio nell’ottica del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, articolo 11, comma 1 – per cui i parametri per la determinazione del compenso degli avvocati sono, “di regola”, quelli di cui alla allegata tabella A, ma il “giudice puo’ sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l’applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 4” – ha provveduto ad evidenziare le circostanze in forza delle quali ha ritenuto potersi liquidare la somma di Euro 125,00 per compensi professionali, facendo riferimento alla “esiguita’ del valore della causa (Euro 296)”, alla “natura meramente documentale” e alla “estrema semplicita’ e ripetitivita’ delle questioni proposte” (omessa notificazione del verbale di accertamento e prescrizione dell’obbligazione sanzionatoria);
che, inoltre, tale statuizione si colloca armonicamente nel contesto di cui al citato Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, che e’ stato emesso in base del Decreto Legge n. 1 del 2012, articolo 9 (convertito, con modificazione, dalla L. n. 27 del 2012) – abrogativo delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico – il quale dispone, all’articolo 1, comma 7 (in coerenza con detta abrogazione), che “In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa” (cfr. anche Cass. n. 18167/2015), fermo restando il limite (nella specie non affatto superato) di cui all’articolo 2233 c.c., comma 2, che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (in tale prospettiva, cfr. Cass. n. 25804/2015 e anche Cass. n. 24492/2016);
che, invero, tale ultima pronuncia e’ stata richiamata nella memoria della ricorrente a sostegno delle ragioni di censura, la’ dove, pero’, diversamente da quanto dedotto con la stessa memoria, Cass. n. 24492/2016 non ha deciso “in una fattispecie molto simile a quella in esame”, giacche’ – al di la’ della stessa materia ivi rilevante (quella fallimentare) – il valore della causa ammontava a ben Euro 1.708.971,81;
che il ricorso va, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento, in favore di Roma Capitale, delle spese del giudizio di legittimita’, come liquidate in dispositivo in conformita’ ai parametri di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014;
che non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti della societa’ intimata, non avendo essa svolto attivita’ difensiva in questa sede;
che la palese insostenibilita’ delle ragioni di censura prospettate con il ricorso (e ribadite con la memoria), in contrasto con l’exacta di ligentia richiesta professionalmente ai fini della proposizione dell’impugnazione di legittimita’ (cfr. Cass. n. 20732/2016, ma anche, tra le tante, Cass. n. 19285/2016 e Cass. n. 3376/2016), e’ idoneo presupposto per la condanna della ricorrente, ex articolo 96 c.p.c., comma 3, al pagamento, in favore della parte controricorrente, della somma, equitativamente determinata, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida, in favore della parte controricorrente, in Euro 650,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;
condanna, altresi’, la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, della somma di Euro 1.000,00.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato articolo 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
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