Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 5 marzo 2018, n. 5099. L’unitarietà del rapporto di credito opera sul piano sostanziale, ma non anche su quello processuale proprio dell’art. 481 c.p.c., sicchè ciascuno dei destinatari del precetto, decorso il termine di perenzione, deve poter beneficiare di quest’ultimo

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d’altra parte, manifestamente infondata andrebbe qualificata la tesi dell’estensione, ai fini dell’esclusione della perenzione del precetto notificato a piu’ persone, degli effetti dell’avvio di processo esecutivo nei confronti di una sola di queste anche ad altre, perfino quand’anche solidalmente obbligate; infatti, l’unitarieta’ del rapporto di credito opera sul piano sostanziale, ma non anche, in vista o in funzione di una separata azione esecutiva in danno di ognuno dei condebitori, su quello processuale proprio dell’articolo 481 c.p.c.: che mira, com’e’ noto, a porre in condizione ciascuno dei destinatari del precetto di determinarsi ad adempiere spontaneamente al comando contenuto nel titolo ma non oltre quel termine, sicche’ ognuno di loro, decorso il termine di perenzione, deve poter beneficiare di quest’ultimo ove appunto la conseguenza – paventata o prospettata nel precetto medesimo come anche a lui rivolto – di un processo esecutivo nei suoi esclusivi confronti non si sia verificata;
il ricorso va percio’ dichiarato inammissibile e la soccombente ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimita’, con la chiesta attribuzione al difensore del controricorrente, dovendosi pure dare atto – senza possibilita’ di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente e con attribuzione al suo difensore per dichiaratone anticipo, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso da essa proposto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.

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