In tema di redditometro la prova contraria circa il possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta può essere fornita dal contribuente con qualsiasi documentazione idonea da cui si rinvenga che la spesa contestata è stata sostenuta proprio con tali redditi.

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 3 aprile 2018, n. 8167.

L’estratto conto bancario sul quale accanto all’incasso per il disinvestimento vi è l’uscita finanziaria per il pagamento dell’investimento per incremento patrimoniale non è documento probatorio ai fini della determinazione del reddito sintetico. Questo in quanto in tema di redditometro la prova contraria circa il possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta può essere fornita dal contribuente con qualsiasi documentazione idonea da cui si rinvenga che la spesa contestata è stata sostenuta proprio con tali redditi.

Ordinanza 3 aprile 2018, n. 8167
Data udienza 9 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere

Dott. LA TORRE Mario Enza – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 1031-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (Cf (OMISSIS)), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1314/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALI della Calabria, depositata l’01/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/01/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO IN FATTO
(OMISSIS) ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria n. 1314/2016 dep. 1.6.2016, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per Irpef anno 2004 emesso ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 38, commi 4, 5 e 6, (c.d. redditometro), ha accolto l’appello dell’Ufficio, riformando la sentenza di primo grado. In particolare la CTR statuito che il contribuente “non ha provato in alcun modo le sue prospettazioni difensive”, rilevato che “nessun investimento finanziario era stato documentato o altrimenti provato dal ricorrente”, ne’ questi aveva “esibito alcun documento bancario comprovante il successivo impiego delle somme di denaro”.
L’Agenzia si costituisce con controricorso.
Il ricorrente deposita memoria.
Il Collegio autorizza la redazione della motivazione in forma semplificata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo del ricorso si deduce violazione di legge, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 38, comma 6, non essendo il contribuente tenuto a fornire la prova che gli ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate ma che l’entita’ di eventuali ulteriori redditi e la durata del loro possesso possano ancorare a fatti oggettivi la riferibilita’ della maggiore capacita’ contributiva.
Il motivo e’ fondato.
Premesso che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 38 richiede che il contribuente dia la prova del “possesso” di detti redditi da parte sua con “idonea documentazione”, per cui ne e’ necessaria la dimostrazione documentale non solo della sussistenza (cui induce l’utilizzo del termine “entita’”) ma anche del loro “possesso” da parte dello stesso contribuente, (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25104 del 26/11/2014), la giurisprudenza di questa Corte e’ ferma nel ritenere che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 38, comma 6, nella versione vigente “ratione temporis”, non riguarda la sola disponibilita’ di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entita’ di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. n. 25104 del 2014, n. 22944 del 2015, n. 22944 del 2015).
Cio’ premesso, la sentenza impugnata non si e’ adeguata ai superiori principi, avendo posto a base della decisione il principio, errato in diritto, secondo cui la documentazione bancaria, in particolare l’estratto conto, “e’ documento idoneo se accanto all’incasso per un disinvestimento rileva l’uscita finanziaria per il pagamento dell’investimento patrimoniale di cui si e’ chiesta la giustificazione”.
La sentenza viene pertanto cassata, con rinvio alla CTR della Calabria, che provvedera’ anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Calabria, in diversa composizione.

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