Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 3 aprile 2018, n. 8085.

I soci della srl sono parti necessarie del procedimento anche se hanno definito separatamente la propria posizione Irpef, tale subprocedimento infatti definisce solo la posizione personale.

Ordinanza 3 aprile 2018, n. 8085
Data udienza 19 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26676/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SAS, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4826/25/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO, depositata il 20/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del Presidente e del Relatore.

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 13 aprile 2015 la Commissione tributaria regionale della Sicilia respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 63/1/11 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento che aveva parzialmente accolto il ricorso della (OMISSIS) sas contro l’avviso di accertamento IRAP, IVA 2005. La CTR osservava in particolare che le pretese fiscali non potevano considerarsi fondate con specifico riguardo al quantum determinato nell’atto impositivo impugnato, poiche’ non si era tenuto conto dei costi di impresa, ancorche’ non correttamente contabilizzati e pur trattandosi di un accertamento c.d. “induttivo puro”, derivante dal mancato rinvenimento di merci presso la societa’ verificata e quindi in virtu’ delle correlative presunzioni legali (Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39, Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 55).

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo due motivi.

Resiste con controricorso la societa’ contribuente, che successivamente ha inviato memoria.

CONSIDERATO

che:

In via preliminare e d’ufficio e’ doveroso il rilievo della nullita’ delle sentenze di primo e di secondo grado, poiche’ emesse a contraddittorio non integro.

Va ribadito che:

– “L’Irap e’ imposta assimilabile all’Ilor, in quanto essa ha carattere reale, non e’ deducibile dalle imposte sui redditi ed e’ proporzionale, potendosi, altresi’, trarre profili comuni alle due imposte del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articolo 17, comma 1 e articolo 44. Ne consegue che, essendo l’Irap imputata per trasparenza ai soci, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 5, sussiste il litisconsorzio necessario dei soci medesimi nel giudizio di accertamento dell’Irap dovuta dalla societa’” (Sez. U, Sentenza n. 10145 del 20/06/2012, Rv. 622713-01);

– “L’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una societa’ di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso d’impugnazione, la necessita’ d’integrare il contraddittorio nei confronti dei relativi soci. Tuttavia, qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini delle imposte dirette, IVA ed IRAP, fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del “simultaneus processus” per l’inscindibilita’ delle due situazioni” (Sez. 5, Sentenza n. 26071 del 30/12/2015, Rv. 638421-01).

Nel caso di specie i soci della (OMISSIS) sas non sono mai stati evocati in questo processo, del quale, in base ai principi di diritto di cui a tali arresti giurisprudenziali, sono senz’altro parti necessarie.

Non ha rilievo giuridico processuale la circostanza, allegata dalla controricorrente e ribadita specificamente nella memoria illustrativa, che essi abbiano separatamente definito la propria posizione con riguardo all’IRPEF derivata “per trasparenza” dall’ atto impositivo oggetto della presente lite.

Tale sub-procedimento amministrativo infatti esplica effetti esclusivamente sulla loro personale posizione fiscale per l’annualita’ de qua in relazione a tale imposta, mentre non ne puo’ avere in relazione all’IVA ed all’IRAP dovute dalla societa’ contribuente per la stessa annualita’, essendo le correlative pretese creditorie erariali l’oggetto specifico ed unico della presente lite di impugnazione dell’avviso di accertamento “unitario” che le porta.

Sicche’ appunto ne deriva comunque l'”originarieta’” del litisconsorzio originario societa’/soci quale affermato nei principi di diritto citati.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *