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2.1. = Il motivo e’ infondato. Vero e’ che in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocita’ compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), nell’ipotesi in cui esse consentono la rilevazione dell’illecito solo in tempo successivo, ovvero, dopo che il veicolo sia gia’ a distanza dal posto di accertamento, l’indicazione a verbale dell’utilizzazione di apparecchi di tali caratteristiche esenta dalla necessita’ di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata. Tuttavia, nel caso in esame, posto che, come ha evidenziato il Tribunale di Chieti, il tratto di percorrenza, controllato da autovelox, era un rettilineo, in via di principio, nulla impediva agli organi di Polizia stradale di posizionarsi in modo tale che, visionata con i propri strumenti la velocita’ delle autovetture in transito, potessero fermare l’autovettura di cui si era rilevato l’eccesso di velocita, per gli adempimenti inerenti alla contestazione. Ed essendo cio’ possibile, il verbale di contestazione non poteva limitarsi a rilevare che l’accertamento di che trattasi era stato effettuato mediante autovelox perche’ avrebbe dovuto, come evidenzia il Tribunale, specificare la ragione per la quale non era stata possibile la contestazione immediata.
A maggior chiarimento va anche osservato che la strada di percorrenza, di cui si dice, non rientra tra quelle di cui all’articolo 2 C.d.S., comma 2, lettera A) e B) richiamato dal Decreto Legislativo n. 121 del 2002, articolo 4, comma 1 ma rientra, invece, tra quelle indicate all’articolo 2, lettera c appena richiamato. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha precisato che il verbale di che trattasi era illegittimo perche’ non conteneva “(….) alcun riferimento alle circostanze impeditive della contestazione immediata e nel corso del primo giudizio nessuna attivita’ istruttoria era stata neanche richiesta in tal senso, per contro risultando in atti fotografie che rendevano palese come il tratto fosse un lungo rettilineo (…)”.
3.= Rimangono assorbiti gli altri motivi del ricorso e, cioe’: a) il secondo motivo con il quale il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale abbia affermato che mancava un’idonea segnaletica al preavviso non avendo tenuto conto che nel caso concreto esiste ed esisteva adeguata ed idonea segnaletica perfettamente visibile agli utenti della strada ed attestante la sottoposizione del territorio al controllo elettronico della velocita’ come da foto in atti al fascicolo di primo grado. Con l’ulteriore precisazione che non era obbligatorio indicare nel verbale di accertamento la presenza di apposito cartello di segnaletica preventiva dell’apparecchio sempre che sia stata accertata l’esistenza dello stesso.
b) il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non abbia tenuto conto che il Comune di Casacanditella aveva prodotto le foto riproducenti lo stato dei luoghi e la segnaletica presente sui luoghi al momento del servizio di rilevazione della velocita’, a mezzo apparecchiatura elettronica, e (OMISSIS) non ha disconosciuto lo stato dei luoghi da quanto risultava dalle foto. Sicche’, il Tribunale avrebbe dovuto, e non lo ha fatto, ritenere provata la sottoposizione del tratto di strada sulla quale veniva accertata l’infrazione alle norme del C.d.S. al controllo elettronico della velocita’.
c) il quarto motivo, con il quale il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non abbia tenuto conto dell’eccezione sollevata dal Comune di Casacanditella in merito alla mancata proposizione da parte del sig. (OMISSIS) di una querela di falso, traversa il verbale di contestazione della violazione del codice della strada per cui e’ causa.
In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione posto che (OMISSIS), intimato, in questa fase non ha svolto attivita’ giudiziale. Il Collegio da’ atto che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
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