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Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.
Il Collegio premesso che:
Il Comune di Casacanditella con ricorso del 8 maggio 2016 ha chiesto a questa Corte, la cassazione della sentenza n. 632 del 2015 con la quale il Tribunale di Chieti, quale giudice di appello confermava la sentenza n. 81 del 2013 con la quale il Giudice di Pace aveva accolto l’opposizione al verbale di contestazione di contravvenzione per violazione di cui all’articolo 142 C.d.S., proposta da (OMISSIS) ponendo a base della decisione il difetto di taratura dell’autovelox. Secondo il Tribunale di Chieti il verbale non conteneva alcun riferimento alla circostanze impeditive della Comune di Casacanditella – (OMISSIS) contestazione immediata e nel corso del primo giudizio nessuna istruttoria e’ stata neanche chiesta per contro risultavano in atti fotografie che rendevano palese come il tratto fosse un lungo rettilineo. A sua volta non vi era stata apposta una segnaletica idonea al preavviso di rilevazione della velocita’, posto che le foto versate in atti riproducevano un cartello fisso presente lungo la strada senza che fosse possibile avere contezza della distanza intercorrente tra il detto segnale e il punto di rilevamento.
La cassazione di questa sentenza e’ stata chiesta per quattro motivi: 1) per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell’articolo 201 C.d.S., comma 1 bis, lettera E (Decreto Legislativo n. 285 del 1992 (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
2) per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare del Decreto Legge n. 117 del 2007, articolo 3 coordinato e convertito dalla L. n. 160 del 2007 e del Decreto Ministeriale Trasporti del 15 agosto 2007, articolo 1 (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
3) per violazione e falsa applicazione dell’articolo 2712 c.c. e dell’articolo 116 c.p.c. in relazione alle prove fotografiche e documentali (articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).
4) per omesso o insufficiente esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti (articolo 360 c.p.c., n. 5). (OMISSIS) in questa fase non ha svolto attivita’ giudiziale.
2.= Con il primo motivo il Comune di Casacanditella sostiene che il Tribunale, nell’annullare il verbale di contestazione della contravvenzione di cui si dice per mancata contestazione immediata della violazione al C.d.S., non avrebbe tenuto conto: a) che ai sensi dell’articolo 201 C.d.S., comma 1 bis, lettera e), l’immediata contestazione non e’ necessaria quando, come nel caso in esame, la determinazione dell’illecito avviene in un tempo successivo e, dunque, quando: il veicolo oggetto del rilievo e’ a distanza del posto di accertamento; b) che l’apparecchiatura utilizzata era stata sottoposta a taratura e revisione periodica. Per altro, contrariamente a quanto osservato dal Tribunale, delle ragioni della mancata contestazione immediata della contravvenzione era stata data motivazione nel verbale di contestazione; c) che il dispositivo di controllo elettronico utilizzato per l’accertamento dell’infrazione era direttamente gestito dall’organo di Polizia operante in loco.

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