In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), il verbale è illegittimo quando non contiene alcun riferimento alle circostanze impeditive della contestazione immediata, sebbene una siffatta contestazione sia astrattamente possibile in ragione dello stato dei luoghi.
Ordinanza 23 ottobre 2017, n. 25030
Data udienza 23 giugno 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. MANNA Felice – Consigliere
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11424-2016 proposto da:
COMUNE di CASACANDITELLA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 632/2015 del TRIBUNALE di CHIETI, depositata il 05/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.
FATTO E DIRITTO
Preso atto che:
il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo Il ricorso infondato, posto che va confermata l’affermazione del Tribunale di Chieti secondo cui il verbale di che trattasi era illegittimo perche’ non conteneva “(….) alcun riferimento alle circostanze impeditive della contestazione immediata e nel corso del primo giudizio nessuna attivita’ istruttoria era stata neanche richiesta in tal senso, per contro risultando in atti fotografie che rendevano palese come il tratto fosse un lungo rettilineo (…)”.
La proposta del relatore e’ stata notificata alle parti.
[…segue pagina successiva]
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