[….segue pagina antecedente]

Afferma che il giudice dell’appello ha errato nel considerare generica la documentazione prodotta dal Comune, non avendo la controparte dimostrato alcun concreto malfunzionamento o difetto di istallazione del Vista Red. Ne’, secondo il Comune, possono avere alcun rilievo le contestazioni relative all’asserita mancata indicazione delle “modalita’ precise di posizionamento” e di “esatta ubicazione” dell’apparecchiatura che si leggono a pagina sei della sentenza, posto che nella documentazione depositata dall’Amministrazione comunale si possono rinvenire sia il progetto d’installazione redatto dalla Ditta produttrice del Vista Red (allegato alla dichiarazione dell’installatore, doc. 8) sia il ridetto Verbale di collaudo fidefacente (doc. 14).
3) Il ricorso e’ fondato e va accolto per quanto di seguito si chiarisce.
Su identiche questioni relative ad altri ricorsi del Comune di Salussola, questa Corte si e’ gia’ pronunciata con sentenze n. 4255 del 2015 e n. 18825 del 2015, accogliendo i motivi con la seguente condivisa motivazione.
“In tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, ne’ il codice della strada ne’ il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullita’, l’attestazione che la funzionalita’ del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, giacche’, al contrario, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalita’ dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all’idoneita’ della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura a pregiudicarne l’efficacia ex articolo 142 C.d.S. (cfr. Cass. 25 giugno 2008 n. 17361 con riferimento alla violazione dei limiti di velocita’, ma con principi applicabili anche alla rilevazione elettronica di questa violazione). Con specifico riferimento alla violazione dell’articolo 146 C.d.S., comma 3 (avere proseguito la marcia con semaforo rosso) questa Corte ha gia’ affermato che per effetto della nuova disciplina contenuta nell’articolo 201, comma 1 ter, del medesimo codice (introdotto dal Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151, articolo 4, comma 1, convertito, con modifiche, in L. 10 agosto 2003, n. 214), i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalita’ di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalita’ completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia (Cass. n. 21605 del 2011).
Il giudice di appello ha riformato la sentenza di primo grado ritenendo che fosse onere dell’Amministrazione provare che fosse stata posta particolare attenzione al montaggio del sistema con specifica valutazione dell’idoneita’ delle strutture di sostegno in relazione alle condizioni di impiego e che fosse onere dell’amministrazione indicare le modalita’ di posizionamento e ubicazione, cio’ costituendo, a detta del giudice di appello, gli elementi costitutivi della pretesa sanzionatoria.
La decisione e’ viziata, in quanto il giudice di appello ha ritenuto (per giunta con una motivazione del tutto illogica) che l’Amministrazione fosse gravata da un onere probatorio che la normativa invece non richiede perche’ l’elemento costitutivo della pretesa sanzionatoria e’ la documentazione fotografica dell’infrazione, rilevata con apparecchiatura omologata, mentre e’ onere di chi propone opposizione alla sanzione indicare in concreto sotto quale profilo l’apparecchiatura utilizzata non sarebbe conforme ai requisiti, di installazione o di funzionamento, previsti nel decreto di omologazione e come le eventuali mancanze possano avere inciso sulla rilevazione; inoltre il giudice di appello ha completamente omesso di considerare il verbale di collaudo, effettuato l’1.12.2006, ossia poco piu’ di due mesi prima della rilevazione dell’infrazione (15/2/2007), con il quale era verificato il regolare funzionamento e regolare installazione dell’apparecchiatura”.
3.1) Tale motivazione e’ pienamente condivisa dal Collegio ed e’ applicabile alle questioni oggi proposte con il ricorso in esame, dovendosi solo precisare la diversa data della rilevazione della infrazione, avvenuta il 5 febbraio 2009, circostanza ininfluente, posto che il collaudo precedente resta valido e l’accertamento legittimo in mancanza di qualsivoglia indizio di mancato funzionamento dell’apparecchiature.
La sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio ad altro magistrato del Tribunale di Biella, che dovra’ esaminare eventuali altri motivi di opposizione tempestivamente introdotti e provvedere alla liquidazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Biella, in persona di diverso magistrato, il quale provvedera’ anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *