In caso di passaggio con semaforo rosso e infrazione accertata con dispositivo Vista Red, non è l’Amministrazione a dover fornire la prova dell’osservanza delle disposizioni per il montaggio e posizionamento dell’apparecchiatura, ma è il conducente a dover dimostrare i difetti di installazione.
Ordinanza 23 ottobre 2017, n. 25026
Data udienza 18 gennaio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7239/2013 proposto da:
COMUNE DI SALUSSOLA, (OMISSIS),in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 206/2012, del TRIBUNALE di BIELLA, emessa e depositata il 28/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.
FATTI DI CAUSA
1) Con sentenza n. 206 del 28 marzo 2012 il Tribunale di Biella ha accolto l’appello proposto (OMISSIS) nei confronti del Comune di Salussola, avverso la sentenza n. 1020/2009 del Giudice di pace di Biella.
Pertanto ha annullato il verbale di accertamento (n. (OMISSIS)), relativo alla violazione dell’articolo 146 C.d.S., comma 3 (attraversamento con impianto semaforico rosso).
A tal fine ha ritenuto che con riguardo al dispositivo Vista Red, utilizzato per il rilevamento, il Comune non avesse adeguatamente dimostrato in giudizio l’osservanza delle disposizioni per il montaggio dell’apparecchiatura, le modalita’ di posizionamento e l’ubicazione esatta di essa.
Il Comune ha proposto ricorso per cassazione, notificato l’8/9.03.2013, formulando due distinti motivi, illustrati anche da memoria ex articolo 378 c.p.c..
(OMISSIS) e’ rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2) Il primo motivo di ricorso deduce: “violazione e falsa applicazione (ex articolo 360 c.p.c., n. 3) delle norme di diritto sull’onere della prova di cui all’articolo 2697 c.c., in relazione alla infrazione di cui all’articolo 146 C.d.S., comma 3 (passaggio con semaforo rosso) ed accertamento ex articolo 201 C.d.S., comma 1 bis, lettera b), e comma 1 ter, (con apparecchiature automatiche omologate) nonche’ sul valore fidefacente, fino a querela di falso, ex articoli 2699 e 2700 c. c., del verbale di collaudo”.
Parte ricorrente rileva che “l’apparecchiatura utilizzata e’ di tipo omologato dal Ministero dei trasporti, e che e’ stata installata secondo le prescrizioni dell’omologa”. Aggiunge che “cio’ risulta dalla documentazione esaustivamente prodotta dal Comune, consistente nel decreto di omologa, nelle dichiarazioni integrative del costruttore e dell’installatore con schede tecniche e progetti, nella documentazione fotografica e nel verbale di collaudo, nessuna delle quali specificamente impugnata, ed in particolare quest’ultimo (il verbale) facente fede fino a querela di falso”.
Sostiene che in tale situazione spettava alla controparte provare malfunzionamenti o errata installazione o indicare difformita’ dalla fattispecie legale nel comportamento dell’amministrazione. Per contro la difesa dell’opponente si sarebbe limitata a “mere illazioni e generiche insinuazioni”. Parte ricorrente rileva tra l’altro: a) di aver depositato tutte le certificazioni tecniche specifiche (dichiarazioni di (OMISSIS) s.r.l., dichiarazione di conformita’ di (OMISSIS) snc.);
b) che dalla documentazione fotografica dell’infrazione risulta un filmato della “durata di circa 10 secondi, composto da oltre 80 fotogrammi, che riprende l’evento in tutta la sua dinamica, dall’avvicinamento del veicolo alla linea di arresto fino all’attraversamento dell’intersezione, e si conclude con uno “zoom” per leggere la targa”, consentendo cosi’ di “visionare l’evento come se si fosse stati presenti sul posto”;
c) che “tutti i fotogrammi “recano in sovrimpressione la localita’ dell’infrazione, la data e l’ora dell’evento”.
Quanto, infine, all’atto di accertamento di pubblico ufficiale, il Comune afferma di aver “dimostrato che il Vista-Red funziona regolarmente, depositando un proprio atto d’accertamento fidefacente” circa l’avvenuto positivo collaudo effettuato il 1.12.2006 dall’amministrazione, collaudo che ha valutato tutti gli aspetti tecnici necessari. In proposito osserva che “il collaudo effettuato da pubblici ufficiali, non impugnato, fa piena prova della regolarita’ di installazione e funzionamento del Vista Red.
2.1) Col secondo motivo parte ricorrente deduce: “insufficiente e/o contraddittoria motivazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, (nella formulazione applicabile nei ricorsi avverso sentenze pubblicate ante 11.09.2012, Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, ex articolo 54 bis, conv. L. 7 agosto 2012, n. 134) circa un punto decisivo della controversia (sufficienza o meno della documentazione prodotta dal comune sul rispetto delle modalita’ di installazione di apparecchiatura automatica omologata di accertamento delle violazioni di cui all’articolo 146 C.d.S., comma 1 ter – passaggio con il rosso)”.
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