Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 22 novembre 2017, n. 27863. Il danno permanente, indennizzabile nel caso della c.d. “espropriazione larvata”

Non essendo piu’ generalmente consentito che chi versi in una condizione di illiceita’ tragga vantaggio da essa, il danno permanente, indennizzabile nel caso della c.d. “espropriazione larvata” – che ricorre ai sensi della L. 25 giugno 1865, n. 2359, articolo 46 ed ora del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articolo 44 quando il danno derivante dalla perdita o diminuzione di un diritto in conseguenza dell’esecuzione dell’opera pubblica riguarda quei soggetti che, pur in presenza di un procedimento espropriativo, ne siano rimasti completamente estranei (in quanto proprietari di suoli contigui a quelli sui quali e’ stata eseguita l’opera) o abbiano subito un danno non per effetto della mera separazione (per esproprio) di una parte di suolo, ma in conseguenza dell’opera eseguita sulla parte non espropriata ed indipendentemente dall’espropriazione stessa ovvero in conseguenza della sua utilizzazione in conformita’ della funzione cui e’ destinata – puo’ essere invocato, vigendo la stessa regola che vale per le espropriazioni, solo dal proprietario di una costruzione che – anche a posteriori, per effetto della sanatoria intervenuta – sia considerata legittima, “sicche’ l’indennizzo non compete per le costruzioni abusive o non ancora sanate – salvo si lamenti un danno generico alla proprieta’ del fondo inedificato – o per quelle realizzate dopo l’approvazione del progetto di opera pubblica dalla cui realizzazione il proprietario abbia ragione di temere la compressione delle proprie facolta’ dominicali

Ordinanza 22 novembre 2017, n. 27863
Data udienza 17 ottobre 2017

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 23467-2016 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona dell’institore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 563/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 07/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/10/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti (OMISSIS) s.p.a. chiede la cassazione dell’impugnata sentenza – con la quale la Corte d’Appello di Salerno ha liquidato in favore di (OMISSIS) l’indennizzo da “espropriazione larvata” patita da un proprio immobile a causa della vicina realizzazione della linea ferroviaria ad Alta Velocita’ – sul rilievo, tra l’altro, che essendo l’immobile abusivo per dimensioni (ampliamento del sotterraneo e realizzazione di un piano soprastante al piano seminterrato) e per destinazione (uso abitativo in luogo di uso industriale, il (OMISSIS) non avrebbe avuto alcun titolo al percepimento della reclamata indennita’, non essendo intervenuto alcun provvedimento di sanatoria.
Resiste con controricorso l’intimato.
Memoria di entrambe le parti ex articolo 380-bis cod. proc. civ..
Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso e’ manifestamente fondato.

[…segue pagina successiva]

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