In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, del medesimo decreto, nei confronti del danneggiante responsabile

Ordinanza 20 settembre 2017, n. 21896
Data udienza 8 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12981-2016 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), – P.I. (OMISSIS), in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 22917/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 13/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

1. La (OMISSIS) s.r.l. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Ostia, la (OMISSIS) LTD e (OMISSIS) per ottenere in via principale la condanna della prima e in via subordinata la condanna del secondo al pagamento della somma di Euro 828, pari al credito ad essa ceduto dal (OMISSIS), nonche’ al rimborso di tutti costi per attivita’ stragiudiziale, oltre al risarcimento dei danni.

A sostegno della domanda espose di aver noleggiato un’auto al (OMISSIS) per il prezzo di Euro 828 e che questi, rimasto vittima di un sinistro stradale riconducibile a colpa esclusiva dell’altro conducente, le aveva ceduto a titolo di pagamento il relativo credito fino alla concorrenza della somma indicata; ed aggiunse che il debitore ceduto non aveva pagato il dovuto. Preciso’, inoltre, che, la responsabilita’ dell’incidente era da ricondurre in via esclusiva al conducente dell’auto che aveva urtato quella condotta dal (OMISSIS).

Si costitui’ in giudizio la societa’ di assicurazioni, rilevando di avere gia’ risarcito il (OMISSIS) e chiedendo il rigetto della domanda; mentre il (OMISSIS) chiese che venisse accertato il suo diritto al risarcimento integrale di tutti i danni subiti e che la societa’ (OMISSIS) venisse anche condannata a versare alla societa’ attrice la somma di Euro 828.

Il Giudice di pace rigetto’ la domanda proposta dalla societa’ attrice nei confronti della societa’ di assicurazione, accolse la domanda subordinata nei confronti del (OMISSIS) e dichiaro’ improcedibile la domanda del (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS).

2. La pronuncia e’ stata appellata dalla societa’ attrice e il Tribunale di Roma, con sentenza del 13 novembre 2015, ha dichiarato la nullita’ del giudizio di primo grado, ha disposto il rinvio della causa al Giudice di pace ai sensi dell’articolo 354 cod. proc. civ., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un soggetto da ritenere litisconsorte necessario ed ha integralmente compensato le spese del grado.

Ha osservato il Tribunale che la domanda della societa’ attrice si fondava sull’atto di cessione del credito dalla stessa concluso con il (OMISSIS); pertanto, il diritto che la (OMISSIS) chiedeva di accertare nei confronti della (OMISSIS) s.p.a., assicuratrice del (OMISSIS), era “una quota del medesimo diritto al risarcimento del danno spettante al (OMISSIS)”, il cui riconoscimento presupponeva l’accertamento che il sinistro fosse avvenuto “per fatto e colpa del conducente dell’altro veicolo coinvolto nell’incidente stradale”. E poiche’ nel giudizio di primo grado il responsabile del danno, cioe’ l’altro conducente, non era stato chiamato in causa, ne risultava che il contraddittorio non era integro.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Roma ricorre la (OMISSIS) s.r.l. con atto affidato ad un solo motivo.

Resiste la (OMISSIS) LTD con controricorso.

(OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli articoli 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. e non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 145, comma 2, e articolo 149, sostenendo che nella procedura di indennizzo diretto di cui all’articolo 149 cit. l’unico soggetto legittimato sarebbe la compagnia di assicurazione e non anche il responsabile civile del danno.

1.1. Il motivo non e’ fondato.

Osserva il Collegio che la giurisprudenza di questa Corte ha piu’ volte affermato, nella vigenza della L. 24 dicembre 1969, n. 990, che nel giudizio promosso dal danneggiato con azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile deve essere chiamato in giudizio anche il responsabile del danno. Si tratta di un orientamento che trae il proprio sicuro fondamento nella previsione dell’articolo 23 della legge cit., in base al quale nel giudizio promosso contro l’assicuratore, a norma dell’articolo 18, comma 1, della legge stessa, deve essere chiamato anche il responsabile del danno. Nel sistema che prevede l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno era logico introdurre il litisconsorzio necessario del medesimo; tale previsione, che costituisce una deroga al principio della facoltativita’ del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, e’ dettata al fine di rafforzare la posizione processuale dell’assicuratore, consentendogli di opporre l’accertamento di responsabilita’ al proprietario del veicolo quale soggetto del rapporto assicurativo, in particolare ai fini dell’eventuale azione di rivalsa prevista dall’articolo 18 della legge stessa (in tal senso v., tra le altre, le sentenze 25 settembre 1998, n. 9592, 29 novembre 2005, n. 26041, 8 febbraio 2006, n. 2665, 14 dicembre 2010, n. 25238, e 10 giugno 2015, n. 12089).

1.2. Il ricorso odierno pone all’esame di questa Corte una questione diversa, sulla quale manca ancora un esplicito pronunciamento, consistente nello stabilire se nella particolare procedura di risarcimento diretto introdotta dal Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 149 – che rappresenta, a tutti gli effetti, una novita’ rispetto al sistema previgente – continui a sussistere il litisconsorzio necessario del danneggiante; oppure se, come vorrebbe l’odierna societa’ ricorrente, l’unico soggetto legittimato passivo sia l’assicuratore dello stesso danneggiato nei cui confronti quest’ultimo si rivolge.

Non vi sono stati, come si diceva, pronunciamenti espliciti; tuttavia questa Corte ha gia’, in qualche modo, sfiorato l’argomento. Vanno richiamate, in proposito: le sentenze 2 dicembre 2014, n. 25421, e 22 novembre 2016, n. 23706, nelle quali si e’ detto che il litisconsorzio necessario ha portata generale, anche in relazione al giudizio promosso ai sensi dell’articolo 149 cit., senza tuttavia illustrarne le ragioni; nonche’ le ordinanze 8 marzo 2017, n. 5805, e 11 aprile 2017, n. 9276, nelle quali il problema e’ stato solo marginalmente affrontato, anche perche’ in quei giudizi il danneggiante era stato comunque chiamato in causa. Nella citata sentenza n. 25421 del 2014, in particolare, si e’ detto che il litisconsorzio necessario “ha la funzione di rendere opponibile all’assicurato l’accertamento della sua condotta colposa, al fine di facilitare l’eventuale regresso dell’assicuratore, nel caso in cui eventuali clausole contrattuali limitative del rischio, inopponibili al terzo danneggiato, gli avessero consentito di rifiutare l’indennizzo”.

1.3. Per rispondere al quesito sopra delineato, e’ necessario compiere qualche precisazione.

Innanzitutto, e’ bene rammentare che, come questa Corte ha gia’ affermato, l’azione diretta di cui all’articolo 149 cit. non e’ originata dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l’esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicche’ la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall’illecito e trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l’assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria (cosi’ l’ordinanza 13 aprile 2012, n. 5928). In altri termini, il sistema risarcitorio costruito dall’articolo 149 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, si fonda su una sorta di accollo ex lege, a carico dell’assicuratore del danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull’assicuratore di quest’ultimo.

In sostanza, la procedura in questione determina un meccanismo di semplificazione operante a condizione che si tratti di danni al veicolo, o alle cose trasportate di proprieta’ dell’assicurato o del conducente, ovvero anche di danno alla persona subito dal conducente non responsabile, purche’ nei limiti di cui all’articolo 139 del decreto stesso (lesioni di lieve entita’). In tal modo il danneggiato viene risarcito dal proprio assicuratore il quale potra’ recuperare quanto pagato dall’assicuratore del responsabile (v. anche la sentenza 10 agosto 2016, n. 16874). Si tratta, quindi, di una procedura che trova il proprio fondamento, oltre che nel modesto valore dei risarcimenti di cui si tratta, principalmente in una esigenza di rapidita’ di tutela, assicurata dalla circostanza che il danneggiato, rivolgendosi al proprio assicuratore con cui ha un rapporto contrattuale pendente, risulta agevolato proprio dall’esistenza di tale rapporto e dalla relativa “conoscenza” con la struttura dell’assicuratore.

Occorre pero’ tenere presente che il sistema previsto dal Decreto Legislativo n. 209 del 2005 e’, per certi versi, identico a quello preesistente; ed infatti l’articolo 144, comma 3, di tale decreto dispone che, quando la vittima propone l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile, ha l’obbligo di convenire altresi’, quale litisconsorte necessario, il responsabile del sinistro, identificato nel proprietario del mezzo. L’azione che la legge offre al danneggiato nei confronti del proprio assicuratore non e’ diversa da quella regolata dall’articolo 144 cit.; ne da’ conferma in tal senso il comma 6 dell’articolo 149 il quale attribuisce alla vittima la stessa azione regolata dalla norma precedente; e la possibilita’ che l’articolo 149, comma 6, cit. conferisce all’assicuratore del responsabile di intervenire in giudizio e di estromettere l’altra impresa si collega alla posizione di accollo ex lege di cui si e’ detto in precedenza. La legge dice che, quando tale intervento ha luogo, la richiesta di estromissione e’ possibile se l’impresa interveniente riconosca la responsabilita’ del proprio assistito. Ora, e’ palese che tale responsabilita’, per essere oggetto di riconoscimento, deve essere gia’ oggetto di discussione nel giudizio introdotto dal danneggiato contro il proprio assicuratore e cio’ e’ un’ulteriore indiretta conferma dell’esistenza del litisconsorzio necessario.

D’altra parte, l’azione diretta di cui all’articolo 144 cit. presenta tre caratteristiche essenziali: l’inopponibilita’ delle eccezioni, il limite del massimale ed il litisconsorzio necessario. E poiche’ e’ pacifico che le prime due trovano applicazione anche nel caso di azione diretta promossa dalla vittima nei confronti del proprio assicuratore, in regime di risarcimento diretto, non si comprende perche’ mai a quest’ultima azione debba negarsi l’applicabilita’ della terza caratteristica dell’azione diretta, ovvero il litisconsorzio necessario.

Giova rammentare, ad ulteriore rafforzamento dell’approdo interpretativo qui raggiunto, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 180 del 2009, ha posto in luce quali siano le effettive finalita’ della procedura di risarcimento in questione, rilevando che essa “non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato”. La sentenza, tra l’altro, ha ricordato che il nuovo sistema non esclude le azioni gia’ previste dall’ordinamento in favore del danneggiato e che l’assicuratore di quest’ultimo “non fa altro che liquidare il danno per conto dell’assicurazione del danneggiante”.

1.4. In conclusione, quindi, appare al Collegio evidente che le stesse finalita’ individuate dalla giurisprudenza sopra richiamata in ordine alla L. n. 990 del 1969, articolo 23 continuano a sussistere anche nella procedura di risarcimento diretto. E’ vero che il litisconsorzio necessario rischia di appesantire la procedura; ma e’ altrettanto vero che cio’ trova un evidente bilanciamento nella necessita’ di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l’inopponibilita’, nei suoi confronti, dell’accertamento giudiziale operato verso l’assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti (articolo 149, comma 3, cit.).

Da tanto consegue che il Tribunale ha deciso correttamente e che, avendo individuato un caso di litisconsorzio necessario, ha rimandato il processo in primo grado, cosi’ come imposto dall’articolo 354 c.p.c..

2. Il ricorso, pertanto, e’ rigettato, dovendosi enunciare il seguente principio di diritto:

“In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario, analogamente a quanto previsto dall’articolo 144, comma 3, del medesimo decreto, nei confronti del danneggiante responsabile”.

In considerazione della particolarita’ della questione, non ancora regolata da precedenti pronunce di questa Corte, si ritiene di dover compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della societa’ ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della societa’ ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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