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Aggiungevano che in data 29 maggio 2007 avevano comunicato alla banca il decesso del titolare del conto chiedendo quindi di poter prelevare le somme depositate e di disinvestire i titoli, avendo esigenze di liquidita’ e non intendendo affrontare ulteriori rischi con nuove operazioni di investimento, chiedendo in ogni caso di poter riscuotere le somme nei limiti delle quote di loro spettanza.
La banca aveva pero’ opposto un rifiuto, consentendo un limitato prelievo al fine di fare fronte alle spese funerarie, provvedendo poi in data 31/5/2007 all’acquisto di nuovi titoli, impegnando in tal modo la somma di Euro 15.000,00.
Assumevano altresi’ che il coerede (OMISSIS) non aveva prestato adesione all’iniziativa delle attrici rifiutandosi di recarsi in banca per prestare il consenso al disinvestimento ed al prelievo delle giacenze.
Cio’ premesso concludevano affinche’ la banca fosse condannata a versare alle attrici le somme appartenenti al de cuius nei limiti delle quote vantate, con la condanna di entrambi i convenuti al risarcimento del danno scaturente dal nuovo investimento eseguito contro la loro volonta’ nonche’ dal rifiuto di restituzione delle somme dovute pro quota.
Il (OMISSIS) si costituiva dichiarando di non opporsi alla divisione, contestando pero’ la fondatezza della domanda risarcitoria, mentre (OMISSIS) contestava la fondatezza della domanda.
Il Tribunale di Venezia con la sentenza n. 428/2010 accertava che la comunione ereditaria ricomprendeva il 50% del saldo del conto corrente bancario cointestato al de cuius e del conto titoli acceso presso la medesima filiale di (OMISSIS), ed assegnava alle attrici, per la quota di rispettiva competenza, le somme ed i titoli, condannando la banca ed il (OMISSIS) al risarcimento del danno in misura pari agli interessi legali sulle quote del saldo del conto corrente e del controvalore dei titoli.
La Corte d’Appello di Venezia, a seguito di appello del (OMISSIS) e di appello incidentale dell’istituto di credito, con la sentenza n. 612 del 17 marzo 2016, in parziale riforma della sentenza di prime cure, rigettava la domanda delle attrici, condannando queste ultime al rimborso delle spese del doppio grado in favore della banca, compensando invece le spese tra le attrici ed il coerede.
Osservava la Corte distrettuale che a seguito della pronuncia della Suprema Corte n. 11128/1992 si era affermato il principio per il quale i crediti ereditari cadono in comunione, e non si dividono automaticamente tra i coeredi, cosi’ che gli stessi devono essere oggetto di divisione.
Tale affermazione aveva poi trovato conforto nella successiva sentenza delle Sezioni Unite n. 24567/2007 che, nell’escludere l’esistenza di un litisconsorzio necessario tra tutti i coeredi nell’azione per il pagamento di somme, aveva ribadito che anche i crediti del de cuius cadevano in comunione.
La sentenza gravata ha quindi ritenuto che poiche’ l’azione del singolo partecipante alla comunione e’ sempre svolta nell’esclusivo interesse della comunione, cio’ esclude che il coerede possa agire per il pagamento della quota parte del credito ereditario nel proprio esclusivo interesse, come avvenuto nella fattispecie, attesa anche l’opposizione frapposta dall’altro convenuto.
Ne discendeva quindi la legittimita’ del rifiuto opposto dalla banca alle richieste delle appellate.
In merito alla domanda risarcitoria, riteneva che mancava la prova di una decurtazione del valore dei titoli in conseguenza dell’investimento della somma di Euro 15.000,00 in epoca successiva alla morte del de cuius, dovendosi escludere il danno anche in relazione alla mancata attribuzione delle quote di controvalore dei titoli, in quanto solo a seguito della divisione ereditaria le appellate hanno conseguito il diritto ad ottenere il pagamento dei crediti ricompresi nella comunione ereditaria in ragione delle rispettive quote di spettanza.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di tre motivi.
(OMISSIS) S.p.a. ha resistito con controricorso.
L’intimato non ha svolto difese in questa fase.
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