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CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
a) con il primo motivo si deduce la violazione degli articoli 279, 187, 189, 281-bis, 281- quater, 281- quinquies, c.p.c. e articolo 111 Cost., in quanto il Tribunale, nel decidere sulla propria incompetenza territoriale all’esito della riserva assunta all’udienza del 18 ottobre 2016, lo avrebbe fatto in assenza di una previa udienza di precisazione delle conclusioni (mancando il relativo svolgimento e la rimessione della causa in decisione) e della concessione di termini per deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, con eventuale fissazione e svolgimento dell’udienza di discussione orale, cosi’ da impedire ad esso attore l’esercizio pieno del proprio diritto di difesa e, segnatamente, di poter argomentare in ordine alla avvenuta formazione di un giudicato sulla competenza;
a.1) il motivo – anche a prescindere da ogni rilievo sulla portata dell’ordinanza di rinvio del 14 aprile 2016 “per consentire alle parti di precisare le proprie difese in merito alle eccezioni preliminari sollevate” (cfr. doc,. n. 25 di parte ricorrente) – e’ comunque infondato, giacche’ – come da orientamento consolidato (cfr. gia’ Cass. n. 15019/2008) e non incrinato dal precedente indicato nella memoria del ricorrente (Cass. n. 17650/2015), che, del resto, e’ stato successivamente superato da ulteriore pronuncia (Cass. n. 14245/2016), la quale ribadisce l’approdo piu’ risalente e stabile – col regolamento necessario di competenza puo’ essere fatta valere la violazione delle sole norme sulla competenza, e non quella di norme sul procedimento, a meno che quest’ultima violazione non abbia avuto l’effetto di impedire alla parte di apportare al giudice elementi utili (come ad es. deduzioni probatorie decisive) al fine di statuire sulla propria competenza.
Tanto non e’ dato apprezzare nel caso di specie, essendo gia’ presenti in atti gli elementi utili per la decisione sulla competenza e cio’ anche tenuto conto della questione – peraltro, rilevabile officiosamente – della asserita esistenza di un giudicato sulla competenza stessa, con l’ulteriore precisazione (di per se’ assorbente) che detta questione (del resto veicolata con il secondo motivo di ricorso) rimane oggetto di diretta indagine da parte di questa Corte quale giudice regolatore della competenza, senza incontrare limiti nel contenuto della sentenza impugnata e nelle difese delle parti (tra le tante, Cass. n. 18040/2007, Cass. n. 25232/2014, Cass. n. 21422/2016);
b) con il secondo motivo si prospetta la “violazione del giudicato interno forviatosi sulla competenza del Tribunale di Roma” e la “violazione della disciplina processuale inerente alla risoluzione della questione di competenza”, per aver il Tribunale adito – riconoscendo, con ordinanza del 13 ottobre 2014, l’inesistenza di una convenzione arbitrale e al contempo demandando le parti all’espletamento del tentativo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 5, da un lato, “esplicitamente risolto una questione di competenza”, con conseguente giudicato interno esplicito in assenza di impugnazione dell’ordinanza con regolamento di competenza, e, dall’altro, risolto una questione di procedibilita’ ritenendosi in concreto competente, con conseguente giudicato interno implicito sulla questione di competenza logicamente preliminare a quella di procedibilita’;
b.1) il motivo e’ inammissibile.

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