L’art. 89 della l. n. 633 del 1941, nello stabilire che “la cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione di diritti previsti nell’articolo precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente”, non disciplina il caso opposto, ossia quello in cui l’autore delle fotografie abbia trattenuto il negativo, limitandosi a cedere all’editore una copia stampata dello stesso, atteso che in tal caso l’esistenza del patto di unica riproduzione deve essere provata con gli ordinari mezzi, non potendo risultare da una inesistente presunzione di legge

Ordinanza 14 novembre 2017, n. 26949
Data udienza 17 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 20629-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., (C.F. (OMISSIS)), in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3181/2013 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 13/02/2013 e l’Ordinanza della Corte d’Appello di Roma del 15/05/2015 depositata il 25/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/10/2017 dal Presidente relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 3181 del 2013 (pubblicata il 13 febbraio 2013), ha respinto la domanda proposta dal signor (OMISSIS), fotografo, nei confronti del (OMISSIS) SpA, con riferimento a due domande a suo tempo proposte: a) una, contenente la richiesta di equo compenso per la seconda pubblicazione di alcune foto gia’ edite dalla stessa societa’; b) l’altra, di risarcimento del danno per la mancata restituzione di varie fotografie dello stesso autore, richieste senza esito all’Editoriale.
Secondo la Corte territoriale, posto che il fotografo non aveva diritto all’equo compenso per le foto la cui riproduzione era avvenuta in epoca antecedente al 20 luglio 1987 (corrispondente ai vent’anni prima della notifica dell’atto di citazione), per le foto riprodotte in epoca successiva a quella data non v’era alcun sostegno probatorio – neppure indiziario che limitasse, ad una sola edizione, la loro stampa.
Inoltre, con riferimento alla mancata restituzione delle foto tale assunto non aveva ricevuto alcuna conferma dalle risultanze istruttorie acquisite al giudizio, sicche’ non era emerso che l’Editoriale avrebbe trattenuto presso di se’ alcuni esemplari, avendo persino posto il materiale in suo possesso all’esame dell’autore.

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