Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 13 settembre 2017, n. 21184. Giudizio introdotto con citazione e successivamente non iscritto a ruolo da alcuna delle parti e poi riassunto tempestivamente da alcuna delle parti e le decadenze per il convenuto

Nel caso in cui il giudizio introdotto con citazione non venga iscritto a ruolo da alcuna delle parti e venga successivamente riassunto tempestivamente da alcuna delle parti, a norma del disposto dell’articolo 171 c.p.c., comma 1 e articolo 307 c.p.c., comma 1, le decadenze per il convenuto correlate al tempestivo deposito della comparsa di risposta a norma dell’articolo 167 c.p.c. e, fra queste quella dal diritto di chiamare in causa un terzo, non si possono ritenere verificate con riferimento al termine per la sua costituzione che operava in relazione all’udienza indicata nell’originaria citazione introduttiva, ma, nel caso di riassunzione effettuata dal convenuto si correlano allo stesso atto di riassunzione di cui all’articolo 125 delle disp. att. c.p.c. e nel caso di riassunzione effettuata dall’attore al termine di cui all’articolo 166 c.p.c. calcolato in relazione all’udienza indicata nella detta comparsa di riassunzione

 

Ordinanza 13 settembre 2017, n. 21184
Data udienza 6 aprile 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18537/2016 proposta da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DEGLI INTERNI, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

contro

COMUNE SARNO;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, depositata il 01/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. FRESA MARIO, che, visto l’articolo 380 ter c.p.c., ha chiesto che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti l’istanza di regolamento di competenza e dichiari la competenza territoriale inderogabile del Tribunale di Salerno, con le conseguenze di legge.

RILEVATO IN FATTO

Che:

1. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) con ricorso per regolamento di competenza hanno chiesto che la Corte di cassazione dichiari la competenza per territorio del Tribunale di Nocera Inferiore a decidere sulla causa di risarcimento dei danni conseguenti agli eventi franosi verificatisi nella cittadina di (OMISSIS), introdotta nel 2015 contro (OMISSIS), nella qualita’ di Sindaco del Comune di Sarno all’epoca dei fatti, e contro tale comune, per ottenere il risarcimento dei danni sofferti per la perdita del padre (OMISSIS) a seguito degli eventi franosi occorsi nel territorio comunale nel maggio del 1998. Nel detto giudizio venivano chiamati in causa dal Comune la Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Interno.

Il ricorso per regolamento di competenza e’ stato proposto contro l’ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore del 1 luglio 2016, la quale ha ritenuto, in ragione della chiamata in causa, la competenza territoriale inderogabile del Tribunale di Salerno, in applicazione dell’articolo 25 c.p.c. e Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, articolo 6.

2. Al ricorso hanno resistito con congiunta memoria la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero, mentre non ha svolto attivita’ difensiva il Comune.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’articolo 380 ter c.p.c., e’ stata fata richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito ne e’ stata fatta notificazione agli avvocati delle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza.

4. I ricorrenti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

1. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni, nelle quali ha ampiamente affrontato la tematica proposta dall’istanza di regolamento di competenza, cosi’ esprimendosi:

“Con l’istanza di regolamento – per quel che in questa sede rileva – si e’ dedotto, con tre distinti motivi di ricorso, che la sentenza (rectius: l’ordinanza) impugnata sarebbe errata, in quanto non avrebbe tenuto conto: a) della eccezione pregiudiziale di inammissibilita’ della chiamata in causa dell’Amministrazione statale in quanto proposta tardivamente; b) dell’erronea applicazione del criterio attributivo della competenza stabilito dal primo comma del Regio Decreto n. 1611 del 1933, articolo 6, la’ dove alla fattispecie sarebbe stato applicabile il comma 2 della norma; c) della non manifesta infondatezza della questione di legittimita’ costituzionale del Regio Decreto n. 1611 del 1933, articolo 6, comma 2, in relazione all’articolo 25 cost.; (….) Il ricorso va, anzitutto, ritenuto ammissibile sebbene notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato, anziche’ all’Avvocatura generale dello Stato in quanto il vizio della notifica e’ sanato, con efficacia ex tunc, dalla costituzione in giudizio del destinatario del ricorso, da cui si puo’ desumere che l’atto abbia raggiunto il suo scopo (Cass., sez. seconda, 12 marzo 2015, n. 4977).

Nel merito, l’istanza di regolamento appare infondata.

Parte ricorrente, in riferimento alla doglianza relativa alla dedotta inammissibilita’ della chiamata in causa del terzo in quanto richiesta tardivamente, invoca il seguente principio di diritto enunciato da Cass., sez. terza, 28 marzo 2006, n. 7075: “In sede di regolamento di competenza l’ambito della contestazione, e quindi il potere di controllo spettante alla Corte di Cassazione, e’ limitato alla individuazione del giudice competente sulla base del rapporto processuale instaurato con le domande ed eccezioni proposte dalle parti, con esclusione di ogni altra questione estranea al tema della competenza. Conseguentemente il ricorso per regolamento puo’ contenere, a pena di inammissibilita’, solo doglianze sulla risoluzione della questione di competenza o di questioni pregiudiziali che, direttamente o indirettamente, attengono alla questione predetta, mentre l’eventuale denuncia dí violazioni di norme sostanziali o processuali diverse da quelle che regolano la competenza dev’essere fatta valere con l’impugnazione nei modi ordinari, indipendentemente e separatamente dall’istanza di regolamento”.

Pur ritenendo la natura pregiudiziale della questione relativa alla pretesa tardivita’ della chiamata in causa dell’Amministrazione dello Stato, se ne ritiene pero’ l’infondatezza.

Il giudizio di merito infatti e’ stato reintrodotto con atto di riassunzione notificato ai convenuti (Comune di (OMISSIS) e dott. (OMISSIS)) il 4 dicembre 2015, in quanto ne’ le parti attrici, ne’ le parti convenute avevano proceduto ad iscrivere a ruolo la causa.

Tale circostanza ha implicato che le parti convenute potevano costituirsi, nelle forme e nei termini di cui all’articolo 166 c.p.c., e cioe’ nel termine di venti giorni prima della indicata udienza del 19 aprile 2016, oppure di quella fissata, ai sensi dell’articolo 168 bis c.p.c., comma 5, dal giudice istruttore.

Soltanto la costituzione dei convenuti oltre i suddetti termini avrebbe potuto determinare la decadenza di cui all’articolo 167 c.p.c..

Il Comune di Sarno si e’ tempestivamente costituito in riferimento alla udienza fissata di ufficio al 21 aprile 2016, ha chiesto e ottenuto di essere autorizzato a chiamare in causa la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell’Interno, con differimento dell’udienza di prima comparizione all’8 giugno 2016.

Non risulta pertanto essersi verificata la decadenza prevista dall’articolo 167 c.p.c., comma 3.

In riferimento alla questione di competenza per territorio, l’ordinanza impugnata si fonda su una duplice ratio decidendi.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, non soltanto ha disatteso l’eccezione di tardivita’ della eccezione di incompetenza per territorio formulata dall’Amministrazione dello Stato ai sensi dell’articolo 25 c.p.c., ma ha tempestivamente rilevato d’ufficio, ai sensi dell’articolo 38 c.p.c., comma 3, la stessa incompetenza per territorio.

Del resto, a norma del Regio Decreto 30 gennaio 1933, n. 1611, articolo 6, la competenza del foro erariale per le cause nelle quali e’ parte un’amministrazione dello Stato, anche in caso di piu’ convenuti ai sensi dell’articolo 33 c.p.c., ha carattere funzionale e inderogabile e trova applicazione indipendentemente dalla sua qualita’ di litisconsorte necessario o dall’esistenza di un vincolo d’inscindibilita’ o dipendenza fra le cause che danno luogo al simultaneus processus.

Il carattere funzionale e inderogabile non viene meno nei casi in cui la P.A. e’ chiamata in garanzia: “Il foro erariale di cui al Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, articolo 6, comma 2, e’ inderogabile e si applica nelle cause in cui la chiamata in causa della p.a. avvenga a titolo di garanzia, propria e impropria, sempre che la medesima P.A. ne faccia richiesta” (Cass., sez. sesta, ord. 7 luglio 2011, n. 15052).

Ne’ si ritiene che possa avere influenza ai fini della decisione sul regolamento di competenza la distinzione, che rappresenta parte ricorrente, tra l’eccepire l’incompetenza ex articolo 25 c.p.c. e il chiedere di avvalersi della regola di competenza ex Regio Decreto n. 1611 del 1933, articolo 6, comma 2: la volonta’ espressa dall’Amministrazione dello Stato e’ in ogni caso nel senso di chiedere lo spostamento del foro della controversia da Nocera Inferiore a Salerno.

Quanto alla dedotta questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 25 c.p.c. e Regio Decreto n. 1611 del 1933, articolo 6, comma 2, in relazione all’articolo 25 Cost., comma 1, si ritiene che essa sia manifestamente infondata perche’ il principio del giudice naturale non viene meno per il solo fatto che e’ data alla P.A. la facolta’ di richiedere o meno lo spostamento della competenza territoriale: poiche’ la scelta del legislatore e’ giustificata in generale da esigenze pubblicistiche, la norma speciale affida all’Amministrazione dello Stato la verifica in concreto proprio delle esigenze pubblicistiche, e cio’ anche nell’interesse della parte privata”.

Sulla base di tali rilievi il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto dell’istanza di regolamento di competenza.

2. Il Collegio condivide le conclusioni del Pubblico Ministero, alle cui considerazioni e’ necessario aggiungere le precisazioni che si svolgono di seguito, la prima delle quali e’ nel senso che, nell’esaminare il ricorso per regolamento di competenza, nell’ambito della questione di competenza prospettata la Corte non e’ in alcun modo vincolata alla prospettazione del ricorso e nemmeno vede limitati i suoi poteri con riferimento alle sole motivazioni del provvedimento impugnato, potendo d’ufficio valutare l’osservanza delle norme regolatrici in senso statico e dinamico rilevanti ai fini di quella questione (Cass., Sez. Un. n. 21858 del 2007). E cio’ anche in mancanza di rilievo da parte dei litiganti e del giudice di merito, atteso che il processo di regolamento di competenza e’ un processo sulla questione di competenza ed all’interno di essa suppone una sollecitazione alla Corte di Cassazione ad esaminarla senza il vincolo di quanto scrutinato dal giudice di merito.

Le deduzioni della memoria dei ricorrenti sono del tutto inidonee, del resto, a giustificare un esito diverso del regolamento.

2.1 Quanto alla prima ragione su cui si fonda l’istanza, cioe’ che, nella posizione di terze chiamate in causa delle Amministrazioni il regime di rilevabilita’ d’ufficio dell’esistenza del foro erariale non operasse e fosse necessario che esse dichiarassero di volersene avvalere, mentre non lo avrebbero fatto, avendo formulato l’eccezione ai sensi del Regio Decreto n. 1611 del 1933, articolo 6, comma 1 e non del comma 2, premesso che si tratta di questione esaminabile in questa sede perche’ attiene alla ritualita’ dell’eccezione di incompetenza per la sussistenza della competenza erariale, si rileva:

aa) che e’ vero che e’ principio consolidato quello, secondo cui nel caso di chiamata in causa come terza l’amministrazione per cui operi il foro erariale deve farne invocazione, cioe’ dichiarare di volersene avvalere;

bb) ma, nella specie, dall’esame di quanto riprodotto nel ricorso dai ricorrenti, per evidenziare il tenore della formulazione dell’eccezione da parte delle Amministrazioni Statali, non solo non si evince l’invocazione espressa del primo, piuttosto che del secondo comma, della detta norma;

cc) e non solo, se anche essa vi fosse stata, sarebbe stata irrilevante, poiche’ nell’invocazione dell’eccezione riservata alla parte, qual e’ quella di cui al secondo comma di quella norma, l’esatta individuazione della norma che sorregge l’eccezione, come allegazione del fatto che la integra, rientra comunque nei poteri del giudice, sottesi al principio iura novit curia;

dd) ma, inoltre, nella riproduzione che si legge nel ricorso il richiamo al secondo comma risulta anche implicitamente presente, dato che si parla di “cause in cui (l’amministrazione) e’ convenuta o successivamente chiamata”.

La prima ragione di doglianza appare, dunque, manifestamente pretestuosa.

2.2. Quanto alla seconda, che e’ nel senso che, a seguito della mancata iscrizione a ruolo della causa dopo la notificazione della citazione introduttiva e, quindi, della mancata costituzione sia dei qui ricorrenti attori sia dei convenuti e, particolarmente del Comune, fossero maturare a carico dei convenuti e, quindi, del Comune, le decadenze indicate e ricollegate al tempestivo deposito della comparsa di risposta dall’articolo 167 c.p.c. e, pertanto, quella dAlla possibilita’ di chiamare in causa un terzo, in quanto correlate al tempestivo deposito e, dunque, alla costituzione tempestiva in relazione all’udienza indicata nella citazione, si tratta di tesi che (scrutinabile in questa sede, perche’ se la chiamata fosse stata tardiva, l’eccezione di incompetenza diverrebbe irrilevante) e’ priva di fondamento.

In disparte che si invocano precedenti che sono relativi al ricollegarsi, conforme alla natura dell’atto riassuntivo, degli effetti sostanziali e processuali della domanda a quella originariamente proposta e che, dunque, sono del tutto irrilevanti, ed anche a non voler considerare decisivo l’ovvio rilievo che, essendo la riassunzione un atto di ripresa del processo, tale ripresa non puo’ che connotarsi nel senso che sono possibili tutte le attivita’ astrattamente successive a quella verificatasi, che nella specie e’ la sola notificazione della citazione introduttiva del giudizio, si osserva che l’articolo 171 c.p.c., comma 1, rimasto immutato a seguito delle riforme di cui alla L. n. 353 del 1990 e successive modifiche, si limita a stabilire, nel sistema di introduzione del giudizio a citazione per udienza fissa, come effetto della mancata costituzione delle parti e, quindi, sia dell’attore che del convenuto, la conseguenza dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 307 c.p.c., commi 1 e 2.

Nel disporre in tal senso la norma nulla dice sull’operare delle decadenze, a differenza di quanto fa il comma 2, che, per il convenuto, le lascia ferme se egli, per sua scelta, si costituisce fino all’udienza di comparizione sfruttando la costituzione tempestiva dell’attore.

Le disposizioni dell’articolo 307 e segnatamente quella del comma 1 della norma a loro volta si limitano a stabilire che il processo puo’ essere riassunto nel termine di tre mesi dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto e non indicano affatto che a carico di costui, se sia lui a procedere alla riassunzione con la comparsa ex articolo 125 disp. att. c.p.c., oppure se si costituisce a seguito di riassunzione operata dall’attore con comparsa ai sensi della stessa norma, operino le preclusioni ricollegate alla mancata costituzione tempestiva rispetto all’originario atto introduttivo.

Ebbene, argomentando a contrario dal disposto dell’articolo 171 c.p.c., comma 2 e dal silenzio serbato dall’articolo 307, si evince che la prospettazione dei ricorrenti e’ del tutto priva di pregio, e ben se ne comprende la ragione.

Nel caso di cui al comma 1, cioe’ quando e’ mancata l’attivita’ di costituzione di tutte le parti e dunque la “presa di contatto” con l’ufficio adito, sebbene il processo sia imperniato sulle preclusioni per il convenuto ricollegate alla costituzione e la loro osservanza non sia disponibile dalle parti, ma a rilievo officioso, la circostanza che il convenuto scelga di non costituirsi, o avendo constatato che la causa non e’ stata iscritta a ruolo dall’attore o anche non avendolo constatato e quindi per propria indifferenza al processo, giustifica la conclusione che, in quanto, in mancanza della costituzione dell’attore, il processo non ha avuto alcun impulso dopo la notificazione della citazione, il legislatore abbia implicitamente ritenuto, nel concedere la possibilita’ della riassunzione, provocabile ad istanza di entrambe le parti, che detta ripresa del processo abbia luogo partendo da una situazione in cui al convenuto non era addebitabile di non essersi costituito tempestivamente in un processo che doveva aver corso.

Consentire, dunque, al convenuto che riassuma di sua iniziativa o si difenda da una riassunzione altrui, di svolgere le attivita’ difensive di cui all’articolo 167, nel secondo caso nell’osservanza di un termine correlato all’udienza fissata nell’atto di riassunzione e necessariamente rispettoso del termine a comparire, non si risolve affatto nel consentire alle parti ed in particolare al convenuto di disporre delle preclusioni e cio’ perche’, non avendo il processo avuto prima l’impulso della costituzione, della presa di contatto con il giudice, l’atteggiamento pregresso del convenuto non e’ tale da poter essere apprezzato come inammissibilmente volto a disporre ed eludere le preclusioni stesse.

E cio’, perche’, lo si ripete, in mancanza della iscrizione a ruolo della causa da parte dell’attore, l’atteggiamento di mancata costituzione del convenuto trova giustificazione nell’inerzia dell’attore e risulta tenuto in un giudizio che, a causa della mancata iscrizione a ruolo da parte dell’attore, sebbene congiunta all’inerzia del convenuto, non ha avuto la prospettiva di svolgersi e, dunque, di porre il problema dell’osservanza delle preclusioni.

La ripresa del processo con la riassunzione, invece, segnando l’avvio del processo all’effettiva trattazione giustifica che le preclusioni dell’articolo 167 operino con riguardo ad esso.

Si evidenzia, sotto tali profili, la diversita’ dall’ipotesi dell’articolo 171, comma 2, perche’ in essa il legislatore, nel sancire che, sebbene una costituzione tempestiva dell’attore consenta al convenuto di costituirsi anche non tempestivamente e di difendersi, tuttavia, proprio perche’ l’attore non e’ rimasto inerte, non lo salva dalle decadenze, in funzione dell’assicurazione dell’interesse pubblicistico all’osservanza delle preclusioni. Ma tanto si comprende perche’ in tal caso il processo ha appunto ricevuto impulso.

Si aggiunga che e’ la stessa norma dell’articolo 125 disp. att. c.p.c., la’ dove esige nel primo comma al n. 4 che la comparsa debba assicurare l’osservanza del termine di comparizione ai sensi dell’articolo 163-bis c.p.c., e la’ dove, nel n. 5, prescrive l’invito a costituirsi nei termini stabiliti dall’articolo 166, ad evidenziare, quando detta comparsa sia notificata al convenuto ai fini della riassunzione conseguente a mancata costituzione delle parti, che la sua posizione e’ quella di chi si costituisce per la prima volta e cio’ conforme alla logica dell’atto riassuntivo, che segna la ripresa del processo dal punto in cui si trovava, che nell’ipotesi di cui all’articolo 171, comma 1 era di sola notificazione della citazione introduttiva, momento in relazione al quale non potevano dirsi verificate preclusioni a carico del convenuto.

L’istanza di regolamento di competenza, quanto all’assunto della tardivita’ della chiamata in causa delle Amministrazioni e’, dunque, priva di fondamento sulla base del seguente principio di diritto: “nel caso in cui il giudizio introdotto con citazione non venga iscritto a ruolo da alcuna delle parti e venga successivamente riassunto tempestivamente da alcuna delle parti, a norma del disposto dell’articolo 171 c.p.c., comma 1 e articolo 307 c.p.c., comma 1, le decadenze per il convenuto correlate al tempestivo deposito della comparsa di risposta a norma dell’articolo 167 c.p.c. e, fra queste quella dal diritto di chiamare in causa un terzo, non si possono ritenere verificate con riferimento al termine per la sua costituzione che operava in relazione all’udienza indicata nell’originaria citazione introduttiva, ma, nel caso di riassunzione effettuata dal convenuto si correlano allo stesso atto di riassunzione di cui all’articolo 125 delle disp. att. c.p.c. e nel caso di riassunzione effettuata dall’attore al termine di cui all’articolo 166 c.p.c. calcolato in relazione all’udienza indicata nella detta comparsa di riassunzione”.

2.3. Con riferimento alla prospettata questione di costituzionalita’, si ricorda che la Corte Costituzionale ebbe a disattenderla gia’ con sentenza n. 118 del 1964 e che recentemente con l’ord. n. 71 del 2006 l’ha dichiarata inammissibile proprio in quanto sollevata da questa Corte, senza esprimere alcuna considerazione che possa anche solo suggerire l’abbandono della vecchia decisione, peraltro ribadita con la sentenza n. 12 del 1974. In ogni caso, l’affidare alla scelta dell’Amministrazione l’eccezione nel caso del Regio Decreto n. 1611 del 1933, articolo 6 integra un criterio predeterminato in astratto, che come tale rende priva del requisito della non manifesta infondatezza la questione prospettata come vulnus all’articolo 25 Cost., atteso che nella logica dei ricorrenti qualsiasi eccezione di incompetenza affidata al solo potere della parte realizzerebbe quel vulnus, mentre l’attribuzione alla parte del potere di incidere sulla competenza trova giustificazione nell’affidamento ad essa della ponderazione dell’interesse sotteso alla regola di competenza. Nel caso di specie vertendosi in tema di eccezione correlata alla chiamata in causa dell’Amministrazione Statale tale affidamento trova giustificazione nella circostanza che altrimenti la chiamata, essa si’, potrebbe essere effettuata solo per spostare la competenza.

3. Dev’essere, dunque, dichiarata la competenza del Tribunale di Salerno, davanti al quale la riassunzione del giudizio avverra’ nel termine di cui all’articolo 50 c.p.c..

4. La novita’ della questione proposta con la seconda ragione dell’istanza di regolamento giustifica la compensazione delle spese del giudizio di regolamento.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Salerno, fissando per la riassunzione del giudizio il termine di cui all’articolo 50 c.p.c..

Compensa le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.

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