Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 12 settembre 2017, n. 21150. Onere della prova per il danno da svalutazione in termini di amenita’ e panoramicita’ dell’immobile

Per il risarcimento dei danni prodotti alla propria abitazione a causa dei lavori di completamento della variante e del viadotto della sopraelevata per la considerevole svalutazione stante la struttura e l’inquinamento acustico e atmosferico derivante dalla circolazione dei veicoli secondo il nuovo orientamento giurisprudenziale introdotto da Cass. 3 luglio 2013 n. 16619 è consentito al giudice di valutare il danno da svalutazione in termini di amenita’ e panoramicita’ dell’immobile, ma che nel caso di specie sotto tale profilo la domanda non è stata provata.

 

Ordinanza 12 settembre 2017, n. 21150
Data udienza 11 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17966-2016 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS) in (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 701/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata l’08/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) e (OMISSIS), deducendo di essere proprietari di un appartamento sito in (OMISSIS), convenivano il Ministero delle Infrastrutture al fine di ottenere il risarcimento dei danni prodotti alla propria abitazione che a causa dei lavori di completamento della variante (OMISSIS) e del viadotto della sopraelevata avrebbe subito una considerevole svalutazione stante la struttura e l’inquinamento acustico e atmosferico derivante dalla circolazione dei veicoli.

Gli attori precisavano, nelle successive memorie ex articolo 183 c.p.c., comma 6, n. 1, due ordini di danno: l’uno da svalutazione dell’edificio in dipendenza sia dell’enorme struttura stradale realizzata sia dell’inquinamento acustico e atmosferico compromettente la qualita’ della vita e la salubrita’ dei luoghi; l’altro danno, biologico ed esistenziale ex articoli 844 e 2043 c.c., per le immissioni rumorose e di gas di scarico degli autoveicoli.

Gli attori allegavano la c.t.u. esperita nel precedente giudizio dinnanzi al medesimo Tribunale intentato contro il Comune di Ancona che si concludeva dichiarando il difetto di legittimazione passiva del convenuto.

Rimaneva contumace il Ministero delle Infrastrutture.

Il Tribunale di Ancona sulla base delle risultanze probatorie acquisite in giudizio con sentenza n. 745/2011 respingeva la domanda risarcitoria avanzata dagli attori non ritenendo debitamente provati i lamentati danni.

2. Avverso la pronuncia resa in primo grado proponevano appello (OMISSIS), in proprio e quale erede di (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi della nominata defunta.

Con due motivi di censura lamentavano che nella consulenza tecnica, esperita nel precedente giudizio contro il Comune di Ancona e definito con sentenza dichiarativa di carenza di legittimita’ passiva del convenuto, in realta’ si dava ampio conto del rapporto tra la proprieta’ vantata dagli attori e l’opera stradale, descrivendo lo stato dei luoghi e concludendo con la stima dei danni effettivamente subiti dai (OMISSIS).

Si costituiva in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contestando i motivi di appello.

La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 701 dell’8 giugno 2016, rigettava l’appello non ritenendo sufficienti le prove dei danni effettivamente subiti a causa dei lavori pubblici cosi’ come allegate dagli attori a suffragio delle pretese risarcitorie avanzate.

3. Avverso tale pronuncia propongono ricorso in Cassazione (OMISSIS) in proprio e quale erede di (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS), con due motivi:

3.1. L’intimato Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti non ha svolto attivita’ difensiva.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilita’ del ricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.

6.1. Con il primo motivo di ricorso lamentano l’illegittimita’ per violazione e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, articolo 46 e, ora, Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 1865, articolo 44 nonche’ degli articoli 2043 e 2697 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3). Il giudice del merito avrebbe errato perche’ sostiene che parte appellante non abbia mai allegato il fatto della ridotta luminosita’, panoramicita’ e godibilita’ dell’immobile e non abbia mai avanzato richieste istruttorie finalizzate a provare le limitazioni delle predette utilita’. Invece nell’atto introduttivo di lite si legge che “l’abitazione ha subito una considerevole svalutazione dalla realizzazione dell’enorme infrastruttura che la sovrasta, regione del notevole inquinamento acustico e atmosferico, causato dalla circolazione dei veicoli. Inoltre gli attori hanno documentato il danno, producendo la consulenza tecnica d’ufficio della precedente causa introdotta contro il Comune di Ancona. Hanno chiesto ed ottenuto dal giudice la produzione di tutta la documentazione afferente l’esecuzione dei lavori di completamento della variante alla (OMISSIS) e del viadotto della sopraelevata nel tratto prossimo alla loro abitazione. Quindi sostengono i ricorrenti che l’onere della prova e’ stato dunque pienamente assolto.

6.2. Con il secondo motivo di ricorso denunciano l’illegittimita’ per violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c., articolo 115 c.p.c. e ss, articoli 191 e 156 c.p.c., articolo 2697 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 4). Sostengono i ricorrenti che l’articolo 115 c.p.c. integra il principio dispositivo della prova con due facolta’ riconosciute al giudice: di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita; senza bisogno di prova, le nozioni che rientrano nella comune esperienza. Quindi il giudice nel merito avrebbe potuto fondare il proprio convincimento su tali nozioni anche senza bisogno di ulteriori supporti probatori.

7. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono entrambi inammissibili.

I ricorrenti non colgono la ratio decidendi della sentenza. Il giudice di merito ha affermato che il nuovo orientamento giurisprudenziale introdotto da Cass. 3 luglio 2013 n. 16619 consente al giudice di valutare il danno da svalutazione in termini di amenita’ e panoramicita’ dell’immobile, ma che nel caso di specie sotto tale profilo la domanda non sia stata provata. Sostiene il giudice che gli odierni ricorrenti non hanno mai allegato il fatto della ridotta luminosita’ panoramicita’ e godibilita’ dell’immobile, ne’ sono mai state avanzate richieste istruttorie finalizzate a provare la limitazioni delle predette utilita’. Ha anche analizzato sotto tale aspetto la consulenza espletata.

Ed e’ principio consolidato di questa Corte che con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non puo’ rimettere in discussione, contrapponendone uno diffoime, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in se’ coerente. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, e’ sottratto al sindacato di legittimita’, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non e’ conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilita’ e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011). Come appunto nel caso di specie.

8. Pertanto, ai sensi degli articoli 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile. Non occorre pronunciarsi sulle spese in considerazione del fatto che l’intimato Ministero non ha svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.

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